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venerdì 19 settembre 2014

Industrie Insalubri: Consiglio di Stato conferma i poteri dei Sindaci!

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato 27/5/2014 n. 2751 (vedi QUIafferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.
Si tratta di una normativa, quella delle industrie insalubri, poco considerata dai nostri amministratori locali come dimostrano molte vicende anche recenti: impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti od impianto inerti in località Lagoscuro od ancora la cava Fornace sopra Pegazzano (per questa ultima vedi QUI).  
Una normativa che riconosce un rilevante potere, ai Comuni sotto il profilo della pianificazione urbanistica e al Sindaco sotto il profilo di ordinanza nella sua veste di Autorità Sanitaria, per tutelare la salute contro le attività considerate industrie insalubri.

Ma cosa dice questa sentenza del Consiglio di Stato?  Vediamo riassunti, in termini generali quindi a prescindere dal fatto giudicato, i principi di regolamentazione della localizzazione di queste attività:

1. l’opportunità di una diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;

2. se con adeguata motivazione, l’attività  insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l’igiene e la salute dei residenti;

3. che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza

4. la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri,  riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”

5. se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti  sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre

6. se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati,  non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).



IMPIANTI SPEZZINI A CUI SI POSSONO APPLICARE I PRINCIPI DEL CONSIGLIO DI STATO:  DUE ESEMPI
L’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti costituisce industria insalubre di prima classe nel senso sopra esaminato. Infatti tratta materiali come i rifiuti solidi che rientrano (punto 100) nella lettera b) dei prodotti e materiali che se lavorati dalle imprese le fanno automaticamente rientrare nella classificazione di industria insalubre di prima classe ai sensi del Decreto Ministeriale 5/9/1994: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

I due impianti di trattamento inerti dai residui lavorazione del marmo in località Lagoscuro rientra nelle industrie insalubri di prima classe: si veda il  punto 83 sezione B  Parte I allegato al DM 5/9/1994: 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione.



LA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI E I RELATIVI POTERI DEL SINDACO NON è SUPERATA DALLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
L’impianto di Saliceti è soggetto ad autorizzazione specifica come impianto di gestione rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 ma in realtà secondo la nuova Direttiva 2010/75 , gli impianti  come quello in oggetto sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)  ai sensi della lettere a) e b)  punto 5.1. allegato I a detta Direttiva. Quindi l’impianto in questione dovrebbe già essere adeguato alla nuova AIA ai sensi del comma 2 articolo 208 del DLgs 152/2006.  Ora come è noto sia la autorizzazione ex articolo 208 che l’AIA non rimuovono i poteri sanitari del Sindaco, tanto è vero che la procedura di AIA prevede il parere obbligatorio e a certe condizioni vincolante (vedi Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009vedi QUI per il testo e QUI per un commento) del Sindaco proprio ai sensi degli articoli  216 e 217 del testo unico leggi sanitarie.
Quindi nel caso di questo impianto anche alla luce delle diffide della Provincia nonché delle persistenti emissioni odorigene si dimostra che il Sindaco del Comune interessato non ha mai, almeno fino ad ora esercitato i poteri di Autorità Sanitaria, se lo avesse fatto avrebbe potuto  imporre prescrizioni di Igiene Ambientale compresa anche eventualmente, se adeguatamente motivata, l’allontanamento dell’impianto dalle residenze civili oppure la imposizione di adeguamenti tecnici in grado di impedire ulteriori emissioni odorigene.
Relativamente alla eventuale nuova destinazione urbanistica dell’impianto se è pur vero che la autorizzazione agli impianti di gestione rifiuti costituisce, ai sensi della legislazione vigente, variante automatica al Piano Urbanistico Comunale, occorre considerare che: l’interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento sia pure connotato dall’inerenza ad interessi propri della collettività non è dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale quale l’assetto del territorio urbano e le scelte programmatorie dell’amministrazione.” (TAR Lazio  Sez. II quater, sentenza 7725 del 12.09.2012). 

L’impianto di Inerti in località Lagoscuro è soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA per il testo del regolamento vedi QUI. Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo 3 elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi dell’articolo più volte citato sopra.  Quindi restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri ancor più di quanto non sia per l’impianto di Saliceti.





3 commenti:

  1. ...ma le cose che troviamo scritte, quando riceve incarico, tipo quello avuto dai cittadini albianesi per l impianto costa le ha detto al comune di Aulla? qual è stata la risposta?

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  2. ovviamente ho presentato memoria ampia al Comune di Aulla ed in parte sono state utilizzate sia per la conferenza dei servizi che per il ricorso soprattutto per la parte certificato di agibilità come dimostra l'ordinanza del consiglio di stato. Altrettanto ovviamente io sono un consulente faccio il mio lavoro e l'ho fatto poi l'amministrazione attiva non è di mia competenza.

    Però gradirei quando si fanno domande di firmarsi. la trasparenza vale per tutti anche per i cittadini. Buone cose!

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  3. ...aggiungo che se lei, signor sconosciuto, invece che commentare nel post sbagliato avesse letto il mio ultimo post proprio sulla vicenda dell'impianto albianese, si sarebbe risparmiato un commento inutile. Cmq come si dice? Repetita iuvant!
    http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2017/11/impianto-costa-mauro-diritto-al-lavoro.html

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