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venerdì 29 agosto 2014

La nuova legge sulle bonifiche per le aree civili e militari

E’ stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto legge che ha introdotto importanti novità in materia di bonifiche di siti inquinati, in particolare:

1. una procedura semplificata per le bonifiche in aree civili sia per i siti di interesse nazionale che regionale

2. la definizione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in relazione alle bonifiche delle aree militari


La legge di conversione ha modificato il testo originario del Decreto Legge che avevo descritto QUI.  

Vediamo le principali novità  introdotte dall’articolo 13 (vedi  QUIdella legge di conversione 116/2014  del decreto legge 91/2014. 



LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI BONIFICA NELLE AREE CIVILI

Il soggetto interessato alla bonifica può presentare il progetto di bonifica e solo successivamente alla sua attuazione presenterà la caratterizzazione. Dopodiché il tutto verrà trasmesso alla autorità competente a certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali) Ministero Ambiente (siti nazionali).

Anche per i siti nazionali nel caso si attivi la procedura in esame la competenza si sposta alle Regioni almeno nella gestione/convocazione della conferenza dei servizi alla quale, se il sito è nazionale, dovrà essere coinvolto sempre il Ministero dell’Ambiente che, come si evince dal testo del nuovo articolo 242 bis, resta titolare del procedimento di autorizzazione/monitoraggio del progetto di bonifica. Questa novità vista dal punto di vista dei siti di interesse nazionali declassificati a siti regionali fa venire uno dei motivi portati per questa declassificazione: le procedure di autorizzazione di bonifica si svolgerebbero lontani dalla realtà locale. Ora come vediamo non sarà più così, se si adotterà questa procedura questa si svolgerà a livello quanto meno regionale, avviata e gestita sotto il profilo del flusso procedimentale dalla Regione.

La nuova procedura si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 (siti regionali) o 252 (siti nazionali) in corso alla data  di  entrata in vigore del presente decreto.



REGIME APPLICABILE AI PROGETTI DI BONIFICA NON CONCLUSI (comma 3 articolo 13 legge 116/2014)
I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.

FINANZIAMENTI PER LA BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (Comma 9 articolo 13 legge 116/2014 modifica comma 7 articolo 1 legge 147/2013)
Il  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  i Ministri interessati, destina, ai sensi del  decreto  legislativo  31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse  di 54.810  milioni  di Euro [1], primo  periodo,  al  finanziamento  degli  interventi  di  messa   in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di  bonifica  di  beni  contenenti amianto[2] e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
Quindi  arrivano nuovi finanziamenti per i siti di interesse nazionale che non arriveranno però in questo ai siti declassificati da nazionali a regionali come quello di Pitelli.


LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE IN AREE MILITARI
Nella versione del decreto legge prima della conversione a tutte le aree militari da bonificare a prescindere dal loro uso in atto si applicavano i limiti ben più alti delle aree industriali.
Questo limite è stato superato mentre il dato significativo e positivo è che ora per le aree militari risulta con chiarezza che i limiti degli inquinanti per avviare le bonifiche e per certificarle previsti per le aree civili si applicano anche a quelle militari. Si supera così quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 che prevedeva un apposito decreto interministeriale per determinare: “ i criteri  di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle  attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi”.  Peraltro l’intero comma 5bis è stato sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014.



CONCLUSIONI DAL PUNTO DI VISTA DEI SITI DECLASSIFICATI DA NAZIONALI A REGIONALI COME QUELLO DI PITELLI

Le procedure semplificate di bonifica verranno gestite dalle Regioni sia per i siti di interesse nazionale che regionale….con buona pace di quei Sindaci come quello di Spezia che hanno sempre sostenuto che le procedure dei siti nazionali essendo gestite a Roma erano troppo burocraticamente lontane dal territorio.

Per le aree militari del sito di Pitelli non ci sono più scuse, la bonifica deve partire con la caratterizzazione. Infatti  i limiti per verificare il livello di inquinamento dei singoli inquinanti sono stati stabiliti ex lege e quindi dovranno essere applicati e sono gli stessi limiti, come abbiamo visto sopra, delle aree civili.



PER UNA ANALISI APPROFONDITA DELLA DISCIPLINA SULLE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI BONIFICHE  VEDI QUI


PER UNA ANALISI APPROFONDITA DELLA DISCIPLINA SULLA GESTIONE E LE BONIFICHE IN MATERIA DI RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI VEDI  QUI.



[1] Secondo il comma 6 articolo 1 legge 147/2013: “….Il  complesso  delle  risorse è  destinato  a  sostenere esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,  anche  di  natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree  del Mezzogiorno e 20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord.  Con  la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per  cento del predetto importo secondo la seguente  articolazione  annuale:  50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015,  1.000  milioni per l'anno  2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota  annuale  è  determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  e),  della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[2] Il riferimento ai beni contenenti amianto è stato introdotto dal comma 9 articolo 13 della legge 116/2014


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