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venerdì 11 luglio 2014

Sito Pitelli: bonificare aree militari come aree residenziali e non industriali

Interessante sentenza del TAR Lombardia (vedi  QUI) sui rapporti tra destinazioni urbanistiche e bonifica di aree inquinate e riconosciute quindi come siti di interesse regionale.

La sentenza costituisce un interessate punto di riferimento  giurisprudenziale anche per la bonifica del sito di Pitelli, pur non essendo ovviamente immediatamente applicabile allo stesso.




IL FATTO GIUDICATO NELLA SENTENZA
Una società proprietaria di un complesso immobiliare avvia la procedura di bonifica del terreno inquinato in cui insiste il complesso sostenendo che l’analisi del rischio[1] sul livello di inquinamento e della sua diffusione doveva fondarsi sul dato che l’area interessata aveva una destinazione urbanistica come area industriale.
Il Comune interessato (competente per la legge regionale lombarda) boccia l’analisi del rischio presentata chiedendo di presentarne una nuova che tenga conto, al di la della formale destinazione urbanistica dell’area interessata come industriale, della presenza nell’area di: una scuola e di  strutture residenziali nella porzione meridionale del sito, che non erano state considerate dalla società immobiliare nella predetta analisi del rischio.
Contro la decisione del Comune la società immobiliare ricorreva, chiedendone l’annullamento. In particolare, secondo la società ricorrente sarebbe illogico e irragionevole tener conto degli insediamenti residenziali che sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio, in quanto l’area è a destinazione industriale e non residenziale. Inoltre, la scuola non rientrerebbe nel sito di bonifica ma sarebbe a questa estranea



IL PRINCIPIO DI TUTELA AMBIENTALE AFFERMATO DALLA SENTENZA
Il TAR Lombardia sez V Milano respinge il ricorso della società immobiliare affermando quanto segue: “Non può dubitarsi che, nel caso di specie, l’amministrazione non avesse altra scelta che chiedere alla società ricorrente di predisporre il documento di Analisi dei rischi in linea con lo stato di fatto dell’area interessata. Predisporre un documento dei rischi sulla base dell’originaria destinazione urbanistica risalente al 2000 vorrebbe dire creare un documento privo di alcuna utilità perché non in grado di fornire informazioni necessarie in relazione all’intervento di bonifica.
Non può poi essere sottaciuto che il valore primario che emerge in tale vicenda e che va certamente tutelato è il diritto alla salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona indicata. Il Comune di Milano, una volta evidenziata la presenza di insediamenti residenziali, non poteva fare altro che chiedere alla società ricorrente di tener conto di tali fattori, in considerazione del fatto che tutto il procedimento di bonifica in realtà è diretto alla salvaguardia del diritto alla salute e dell’ambiente. Né rileva, sotto tale profilo la circostanza che l’amministrazione non si è attivata tempestivamente o non ha impedito la realizzazione di insediamenti residenziali abusivi, perché tale doglianza potrebbe rilevare al più sotto il profilo risarcitorio, ma non rende illegittimi i provvedimenti in questa sede impugnati.”

Quindi il principio di fondo che emerge da questa sentenza è molto importante perché si afferma che ai fini della corretta procedura di bonifica non rileva la formale destinazione urbanistica all’epoca dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo della tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata e questo addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto della sentenza) che gli immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno abusivi!



IL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA SALUTE  DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA E’ APPLICABILE ANCHE AL SITO DI PITELLI IN PARTICOLARE PER LE AREE MILITARI
Il principio affermato nella sentenza risulta di interesse anche per il sito di Pitelli: 
1.in generale, pensiamo ad esempio alle aree industriali dell’area a terra (spesso contermini se non addirittura assorbenti residenze civili)  del sito 
2. sia e soprattutto per le aree militari inquinate, anche alla luce della recente normativa che ha meglio definito i limiti degli inquinanti da rispettare nella bonifica di queste aree.

Con il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24-6-2014 (vedi QUI)  si è stabilito che i livelli di concentrazione di soglia di contaminazione  (CSCsono quelli previsti dalla colonna b) dell’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs 152/2006 (vedi  QUIquindi in particolare si applicano quelli delle zone industriali, chiarendo quindi uno dei dubbi fondamentali che fino ad ora è stato utilizzato come scusa “ufficiale”, oltre alla mancanza di finanziamenti pubblici, per il mancato avvio delle procedure di bonifica.
Questa norma è stata fortemente criticata perché i livelli di concentrazione dei diversi inquinanti (CSC) per le aree industriali (colonna b) della tabella dell'allegato 5) sono di gran lunga più alti di quelli per le zone residenziali (colonna a), quindi la stessa può essere letta come un "regalo" alle autorità militari. Infatti i  livelli di concentrazione degli inquinanti (CSC) costituiscono le soglie che se superate comportano l'obbligo di avviare la procedura di bonifica. 

Ora se questo limite della nuova normativa, sopra citata,  è indubbiamente vero, è altrettanto indiscutibile che applicando il principio della sopra descritta sentenza  lo stesso limite potrebbe essere superato  in due modi:
1. Dimostrando che nelle aree militari interessate dalla bonifica insistono attività e/o strutture di tipo residenziale sia civile che militare
2. Dimostrando che, come afferma la sentenze del TAR  Lombardia, in prossimità delle aree militari inquinate e da bonificare insistono strutture residenziali civili che potrebbero comportare danni alla salute dei cittadini residenti se la bonifica si limitasse a raggiungere i limiti previsti per le aree industriali








[1] analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto

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