SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

domenica 20 luglio 2014

Sito di Pitelli: il quadro della situazione e le prospettive immediate


Di seguito la relazione che ho tenuto alla conferenza sul Sito di Pitelli con la giornalista del Secolo XIX Sondra Coggio nell'ambito della Festa spezzina del Movimento 5stelle



PREMESSA
Sul fatto che fino ad ora si sia bonificato solo una parte limitata  del sito di Pitelli e neppure quella più inquinata lo dimostrano prima di tutto i seguenti documenti e dichiarazioni ufficiali di rappresentanti tecnici istituzionali:
1. Il Progetto preliminare di bonifica dell’ICRAM (vedi QUI per il testo completo) , afferma: “In considerazione del fatto che gli interventi di bonifica relativi alle diverse aree potrebbero essere attuati in tempi diversi, dovrà essere data priorità a quelle aree in cui livelli elevati di contaminazione dei sedimenti potrebbero determinare situazioni di rischio sanitario-ambientale”.
2. Rapporto Arpal sui monitoraggi, svolti fino ad ora nelle 30 stazioni presenti nel golfo,  questi, cito testualmente, sono stati effettuati: “con frequenza variabile in relazione alle attività di escavo  presenti nel golfo (minimo stagionale in assenza di dragaggio) e continua a tutt’oggi.”
3. Audizione della Direttrice dell'Arpal spezzina alla commissione ambiente del consiglio comunale. "si è verificato (caratterizzato in gergo tecnico ndr.) l'inquinamento solo dove si è costruito). Tradotto dove c'erano le aree meno inquinate

4. La direttrice dell'Arpal in conf stampa dell’11 marzo scorso: "Ad oggi le bonifiche dei fondali sono state eseguite nelle zone coinvolte da interventi sulla linea di costa, così come prevede la legge. 

Quindi se, come afferma Arpal,  non ci sono state  dispersioni significative di inquinanti in mare, è anche perché sono state dragate/bonificate solo aree con livello di inquinamento non significativo


LO STUDIO DELL’ICRAM NON È SOLO DI CARATTERIZZAZIONE DEL LIVELLO DI INQUINAMENTO DEL GOLFO MA UN PIANO DI BONIFICA VERO E PROPRIO
Si tratta di un vero e proprio Progetto Preliminare di Bonifica che, nella dizione della  normativa vigente al momento della sua elaborazione, significa:
1. individuazione delle aree prioritarie su cui intervenire per il disinquinamento e/o messa in sicurezza
2. parametri per definire le aree da bonificare
3. aree su cu effettuare ulteriori approfondimenti di indagine
4. diverse modalità e tecniche di bonifica

Relativamente al punto 3 non risulta agli atti, fino ad ora pubblicati,  alcun approfondimento
Relativamente al punto 4 non risulta alcuna documentazione presentata, questo nonostante la normativa, vigente all’epoca dei primi interventi e poi integrata dal 2006 con l’allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006, richiedesse una valutazione delle alternative presentate dal Progetto ICRAM, sulla base dei criteri indicati da detto allegato,  per la scelta della migliore tecnica di bonifica  


LO STATO DELLE BONIFICHE NELLA PARTE A TERRA DEL SITO DI PITELLI
Sulla situazione a terra  i dati ufficiali dell’Arpal pubblicati nel sito di questo Ente( vedi  QUI nonché il verbale di conferenza dei servizi dimostrano che:

1. per l’area Campetto, vicinissima alla zone dove sono stati ritrovati recentemente ulteriori rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente, il piano di caratterizzazione non è ancora stato validato quindi concluso

2. per l’area ex tiro al piattello non esiste piano di caratterizzazione in quanto in zona militare

3. per la Discarica di RSU Vallegrande “La Marina” siamo ancora alla fase di monitoraggio per individuare interventi conseguenti

4. discarica RSU Monte Montada: L’area è stata posta sotto sequestro dal 1999 fino al 2012, assegnando la gestione al Comune che, per un certo periodo, ha provveduto (tramite ACAM) allo smaltimento del percolato; attualmente il percolato non viene smaltito. L’area è stata restituita alla proprietà nel 2012.

5. discarica di saturnia : il piano di caratterizzazione è tutt’ora in corso di validazione

6. bacini di lagunaggio ceneri centrale enel: non risultano dati ufficiali

7.  Ex Fonderia Pertusola (Navalmare): progetto di bonifica non avviato, in quanto il Ministero dell’Ambiente ha chiesto di presentare un nuovo progeto

8. Le aree militari insistenti nel sito non sono state adeguate  alle disposizioni del D.Lgs 152/06.  




LA BONIFICA DEL SITO DI PITELLI HA PROCEDUTA IN PALESE CONTRASTO CON IL PROGETTO PRELIMINARE DELL'ICRAM E CON LA STESSA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

Intervenire per fasi nella bonifica di un area vasta come è il golfo di Spezia non significa procedere per compartimenti stagni, come invece si sta facendo, lo dimostra la stessa legge in materia.

L’allegato 3 alla disciplina delle bonifiche (nel DLgs 152/2006, vedi  QUI) prevede che “per i siti in esercizio laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l’interruzione della attività di produzione, il soggetto responsabile dell’inquinamento o il proprietario del sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell’intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all’interno dello stesso, e provvedere gradualmente alla eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati….”.

Gli inquinatori (cantieri navali, Enel, ENI, Snam, gestori discariche colline Pitelli) che il proprietario  (demanio marittimo, quindi Autorità Portuale) sono ben conosciuti per la parte a mare con riferimento all’inquinamento chimico come dimostrato dalla mappa ormai famosa con le zone in rosso del nostro golfo che riproduco all’inizio di questo post.
D’altronde che nella parte a mare, del sito di Pitelli,  sia stato fatto quasi nulla fino ad ora lo dimostra la stessa audizione della dott.sa Colonna (direttrice del Dipartimento spezzino dell’Arpal)  alla Commissione Ambiente dove si sono illustrate solo le azioni di messa in sicurezza della parte a terra per la quale comunque, come affermato dalla stessa dott.sa : “…molto c’è ancora da fare” !

La direttrice dell’Arpal spezzina in una recente conferenza stampa dell’11 marzo 2014 Parlo da tecnico, non da politico, basandomi su dati, non pensieri, e se fossi un cittadino chiederei che venissero svolte le bonifiche in aree come la ex Pertusola, lo specchio di mare davanti a Cadimare e la zona di Molo Italia e Calata Paita.
Se fossi un cittadino? Ma la dottoressa non è un cittadino è la direttrice del dipartimento spezzino della Agenzia per la protezione ambientale della Liguria!  




I COLORI DELLA MAPPA DI DIFFUSIONE DELL’INQUINAMENTO NEL GOLFO


Nella conferenza stampa del 11 marzo 2014 la Direttrice dell'Arpal ha affermato che : “avendo usato il rosso è stato dato spazio all'interpretazione che sia tutto altamente inquinato. Cosa che non è vera".
La direttrice dell’Arpal fa qui una affermazione per certi versi inutile, per altri invece tendenziosamente volta a confondere le carte in tavola.

Inutile perché  le mappe dell’ICRAM sono più di una. Quella con le parti solo in rosso e verdi dimostra non  il livello dell’inquinamento ma solo ed unicamente le aree che comunque dovranno essere bonificate.  Vedi questa mappa a fianco. 





Tendenziosa perché la dottoressa  con la affermazione sopra riportata  rimuove un dato gravissimo e cioè che la mappa che  contiene diversi colori: verde, giallo, marroncino e rosso (vedi qui a  fianco), è quella che dimostra la gerarchia nella priorità delle aree da bonificare. Gerarchia che non è mai stata rispettata dai soggetti inquinatori (vedi in primo luogo l’Autorità Portuale),  ma soprattutto dalle istituzioni preposte alle autorizzazioni al dragaggio/bonifica, il tutto con l’avvallo degli enti di controllo come l’Arpal.
Aggiungo che questa mappa è parziale perché riguarda l’inquinamento solo fino a  profondità  0-50, ve ne sono altre 5 nelle pagine da 161 1 165 del piano ICRAM. 









LE AREE MILITARI E LE BONIFICHE
NON È VERO CHE LE ZONE MILITARI INQUINATI SONO FUORI DA OGNI CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ CIVILI

Nel post che segue dimostrerò quanto ora sintetizzo in questa introduzione:
1. le aree militari nel momento in cui risultassero inquinate devono essere oggetto di apposite comunicazioni da parte delle autorità militari anche alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali);
2. alle autorità civili (Prefetto, Regione, Enti Locali) devono essere comunicati tutti i passaggi della attività di bonifica
3. le modalità di bonifica alle aree militari, compresi i parametri per definire l’inquinamento nonché le tecniche  di bonifica e/o messa in sicurezza, sono le stesse previste le aree civili: Prefetto, Regione, Provincia, Comune.;
4.tutte la procedura di bonifica dal momento della caratterizzazione fino alla approvazione del progetto di bonifica e successivo monitoraggio devono vedere il coinvolgimento delle autorità civili: Prefetto, Ministero Ambiente (siti di interesse nazionale), Regione, Provincia, Comune. Questo avviene attraverso l’istituto della conferenza dei servizi;
5. i dati, i documenti relativi alle procedura di bonifica sono pubblicabili ed accedibili salvo ragioni superiori di difesa nazionale, che ad esempio nel caso del nostro golfo non hanno alcuna rilievo, come non ne avevano nel caso del recente trasporto radioattivo nel nostro golfo (vedi  QUI) o nella vicenda della demolizione della bettolina militare davanti al quartiere di Marola (vedi  QUI);
6. i controlli ambientali all'interno delle aree militari resta di competenza delle autorità militari ma nelle aree limitrofe le autorità civili (Comune e Provincia) possono predisporre monitoraggi e nel caso si dimostrino  pericoli di dispersione degli inquinanti dalle aree militari a quelle civili, mantengono i loro poteri di diffida ed ordinanza a cominciare da quelli del Sindaco come massima Autorità Sanitaria nel territorio del Comune.

Quindi non rispondono al vero due affermazioni, che ho letto purtroppo anche da fonti ambientaliste, secondo cui: 
1. nelle aree militari da bonificare le  autorità civili non hanno mai avuto poteri
2. dopo la declassificazione del sito di bonifica nelle aree militari delle colline di Pitelli:  Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti Locali non avrebbero più poteri di intervento.

Non è così!

E’ vera invece un'altra cosa e cioè che se il sito di bonifica di Pitelli fosse rimasto nazionale la procedura anche nelle aree militari sarebbe rimasta nella titolarità del Ministero dell’Ambiente con la partecipazione di una rappresentante della Difesa alle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie.  Ora con la declassificazione del sito da nazionale a regionale, la titolarità delle procedura di bonifica torna in mano ai rappresentanti militari per le aree militari e a regione/enti locali per quelle civili.  Questa è forse una delle tante “ragioni” che hanno spinto gli enti locali, probabilmente in accordo con le autorità militari a chiedere la declassificazione del sito. Ma questo non significa che Ministero dell’Ambiente, Regioni, Enti Locali non abbiano alcun titolo ad intervenire nelle bonifiche: aree militari della zona di Pitelli comprese!.    

Aggiungo infine che molti degli atti indicati nelle note che seguono dovrebbero essere già stati prodotti dalle autorità militari e quindi sono accedibili da chiunque sia interessato, anzi secondo la recente normativa sulla trasparenza sia le autorità militari che ad esempio il Comune di Spezia sono obbligati per legge a pubblicarli nei loro siti istituzionali (vedi QUI). 


LE NOVITÀ SULLE PROCEDURE DI BONIFICA PER LE AREE MILITARI
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N.91
I livelli di concentrazione di soglia di contaminazione sono quelli previsti dall’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs 152/2006 (vedi  QUI) in particolare si applicano quelli delle zone industriali,  chiarendo quindi uno dei dubbi fondamentali che fino ad ora è stato utilizzato come scusa “ufficiale”, oltre alla mancanza di finanziamenti pubblici, per il mancato avvio delle procedure di bonifica.

Certo il problema è che i limiti per le aree industriali (colonna b) della tabella dell'allegato 5) sono di gran lunga più alti di quelli per le zone residenziali (colonna a), questo può essere letto come un "regalo" alle autorità militari.

Inoltre per le acque sotterranee l'allegato V non distingue tra residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale si applicano gli stessi livelli di concentrazione soglia di contaminazione.   Infine occorre sottolineare che per verificare che il sito è bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere rispettate le concentrazioni di soglia di rischio e queste non sono fissate ex lege (come invece le concentrazioni di soglia di contaminazione) ma sulla base della analisi di rischio, quindi di volta in volta (vedi definizione alla fine di questo post alla nota 3); recita il comma 2 del nuovo articolo 241bis del DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze".

Secondo  il TAR Lombardia  sentenza n.1116 depositata lo scorso 29 aprile ha affermato:
“predisporre il documento di Analisi dei rischi in linea con lo stato di fatto dell’area interessata….PERCHÈ il valore primario che emerge in tale vicenda e che va certamente tutelato è il diritto alla salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona indicata”. 
Il principio di fondo che emerge da questa sentenza è molto importante perché si afferma che ai fini della corretta procedura di bonifica non rileva la formale destinazione urbanistica all’epoca dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo della tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata e questo addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto della sentenza) che gli immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno abusivi!

Con il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24-6-2014 (vedi QUI)  si è stabilito che i livelli di concentrazione di soglia di contaminazione  (CSCsono quelli previsti dalla colonna b) dell’allegato 5 alla parte IV titolo V del DLgs 152/2006 (vedi  QUI) quindi in particolare si applicano quelli delle zone industriali

Ora se questo limite della nuova normativa, sopra citata,  è indubbiamente vero, è altrettanto indiscutibile che applicando il principio della sopra descritta sentenza  lo stesso limite potrebbe essere superato  in due modi:
1. Dimostrando che nelle aree militari interessate dalla bonifica insistono attività e/o strutture di tipo residenziale sia civile che militare
2. Dimostrando che, come afferma la sentenze del TAR  Lombardia, in prossimità delle aree militari inquinate e da bonificare insistono strutture residenziali civili che potrebbero comportare danni alla salute dei cittadini residenti se la bonifica si limitasse a raggiungere i limiti previsti per le aree industriali



LE NOVITÀ SULLA PROCEDURA DI BONIFICA NEL NUOVO DECRETO LEGGE SIA PER SITI NAZIONALI CHE REGIONALI

La novità introdotta (con il Decreto Legge 91/2014)  dal nuovo articolo 242bis al DLgs 152/2006  prevede che chi è interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica può presentare un progetto di bonifica che garantisca, sotto la sua responsabilità, il non superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione degli inquinati, (vedi definizione nota 1 alla fine del presente post).

Al fine di verificare se il superamento di dette concentrazioni c’è ancora oppure no verrà presentato il piano di caratterizzazione la cui esecuzione sarà svolta  in collaborazione con Arpal che procede alla  validazione  dei  relativi  dati.

Dopodichè il tutto verrà trasmesso alla autorità competente a certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali)  Ministero Ambiente (siti nazionali).

Ovviamente per soggetto interessato alla bonifica si intende sia il responsabile dell’inquinamento che il proprietario del terreno che vuole liberarlo dall’inquinamento per poterlo utilizzare ai fini della destinazione urbanistica prevista, ma anche altro soggetto che anche con apposito accordo di programma (come previsto dalla normativa vigente) voglia partecipare attivamente alla bonifica per ottenere in cambio la possibilità di usare il terreno bonificato secondo la vigente destinazione urbanistica dello stesso, quest'ultima possibile oggetto di contrattazione nella stesura dell'accordo di programma.   

Si tratta di una procedura che a differenza del passato permette di avviare immediatamente la bonifica senza attendere i tempi lunghi della caratterizzazione che verrà svolta ex post come abbiamo descritto sopra.
Questa procedura semplificata si applica sia ai siti di interesse nazionale che regionale.  Questa è un'altra rilevante novità perché fino ad ora la semplificazione delle procedure di bonifica era stata prevista solo per i siti nazionali: in particolare su 8 procedure semplificate ben 7 erano previste per i soli siti nazionali.

Non solo ma questa procedura semplificata applicabile anche al sito di Pitelli declassificato a regionale può ben collegarsi con l’utilizzo della unica procedura di bonifica semplificata prevista fino ad ora anche per i siti regionali.  Mi riferisco all’articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie, prevede la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10 della attuale LR  10/2009  che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la norma regionale del 2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia già definita la destinazione urbanistica dell’area.



LA QUESTIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE O REGIONALE

TAR VENETO: I SITI INQUINATI DEVONO ESSERE BONIFICATI ANCHE SE REGIONALI!

Tar Veneto n. 276 del 4/3/2014 (per il testo completo vedi QUI) che al di la della controversia specifica che affronta, afferma sul piano dei principi generali quanto segue: “……..non è vero che la sopravvenuta esclusione dell’area della parte ricorrente dal perimetro del sito di interesse nazionale abbia fatto venir meno i presupposti normativi per l’effettuazione della bonifica, dato che la necessità o meno della bonifica prescinde dall’inclusione nel perimetro di interesse nazionale. Infatti così come l’inclusione di un’area nel perimetro dei siti di interesse nazionale non comporta una presunzione assoluta di inquinamento tale da comportare l’obbligo di eseguire la bonifica dei terreni (come si evince dallo stesso DM 23 febbraio 2000, con il quale è stata effettuata la perimetrazione, e che ha precisato che all'interno dell'area perimetrata deve essere eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento), allo stesso modo la sua esclusione dal perimetro del sito di interesse nazionale non comporta di per sé all’esclusione degli obblighi di bonifica. Infatti l’obbligo della bonifica è determinato solamente dal superamento o meno di determinate soglie di sostanze contaminanti, e l’unico effetto ricollegabile dall’inclusione nella perimetrazione del sito di interesse nazionale, è il radicamento della competenza in materia, in deroga alle regole ordinarie, in capo al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 17, comma 14, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.”


TAR LAZIO ANNULLA DECRETO CHE DECLASSIFICA I SITI DI BONIFICA NAZIONALI
Il TAR (sentenza n.7856 del 16/7/2014) ha annullato il suddetto Decreto sulla base del ricorso della Regione Lazio "in riferimento a quanto in esso disposto per il sito del Bacino del Fiume Sacco" cioè uno dei siti declassificati dal Decreto.

Ma è chiaro che le motivazioni che hanno portato il TAR Lazio ad annullare il Decreto valgono indirettamente anche per gli altri siti compreso quello di Pitelli oggetto anche questo ultimo di due ricorsi pendenti uno al Tar Liguria (della associazione VAS) e l’altro al TAR Lazio (della associazione Legambiente).

In vari miei post prima ancora che il decreto venisse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ho affermato la sua illegittimità  vedi ad esempio  QUI

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente, ora annullato,  si fondava su due presupposti
1. per definire i siti inquinati da considerare di rilevanza nazionale occorre tenere in considerazione anche il nuovo criterio introdotto dalla legge 134/2012 : presenza di raffinerie, impianti chimici integrati e  acciaierie, attività di produzione/estrazione amianto
2. per essere classificato come nazionale il sito deve rispettare tutti i parametri del comma 2 dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) quindi anche e soprattutto quello nuovo riportato al punto 1 di cui sopra.
Di contro a questa interpretazione io ho sempre affermato che il nuovo criterio (raffinerie etc.) si andava ad aggiungere agli altri criteri e non li abrogava ne direttamente ne indirettamente.
Aggiungevo quindi che anche dopo la riforma della  legge 134/2012 il dettato del comma 2 articolo 252  (DLgs 152/2006 che disciplina le condizioni per dichiarare i siti di interesse nazionale) restava chiarissimo: non occorrono tutti i parametri contemporaneamente per definire come nazionale un sito di bonifica ma ne bastano anche solo alcuni.

In realtà la ratio di tutto l'articolo 252  è nel comma 1 che recita: " I siti di interesse nazionale,  ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti , al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario e ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali ".  

I parametri, quindi,  sono solo dei criteri specificativi di questa ratio (del comma 1 articolo 252 sopra riportato) ma è chiaro che quello che conta per definire un sito di interesse nazionale è quanto affermato proprio nel detto comma 1: 
1. le dimensioni ampie dell’inquinamento, 
2. la pericolosità degli inquinanti, 
3. il rischio sanitario, 
4. il pregiudizio di aree con vincoli paesaggistici. 

Aggiungevo che non erano assolutamente fondate le tesi del Sindaco Federici secondo le quali il trasferimento dei siti di bonifica nazionali alle Regioni avrebbe semplificato le procedure di bonifica degli stessi. Anzi sostenevo e sostengo che in questo modo avremmo perso i finanziamenti nazionali per la bonifica (peraltro già falcidiati dalle varie finanziarie di questi anni) caricando esclusivamente sulle scarne finanze regionali un costo non sopportabile.

  
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
La sentenza del TAR Lazio accoglie pienamente le mie tesi sopra riportate infatti afferma:


I PRINCIPI AFFERMATI DAL TAR LAZIO SONO APPLICABILI ANCHE ALLA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO DI PITELLI

Relativamente ai principi 1,2,3 e 4 si veda la seguente tabella

PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
SITUAZIONE DEL SITO DI PITELLI
1. La procedura per le bonifiche dei siti di interesse nazionale non è più complicata di quella per i siti regionali anzi offre rapidità e snellezza di procedure maggiori

La procedura di bonifica anche dopo la recente riforma del decreto legge 91/2014  (vedi  QUI) è ormai semplificata anche per i siti di interesse nazionale

2. i siti di interesse nazionale sono stati istituiti proprio per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano addossati indebitamente all’Ente Regione con riferimento a valori che trascendono la limitata sfera degli interessi locali

Attualmente dopo oltre 1 anno dalla declassificazione del sito di Pitelli, la Regione Liguria e tanto meno gli enti locali spezzini non hanno stanziato risorse sufficienti per bonificare neppure una piccola parte dell’area immensa inquinata e tutt’ora con lo stesso perimetro di quanto il sito di era nazionale.

3. Il nuovo parametro per definire i siti di interesse nazionale (introdotto con la riforma del 2012) va ad aggiungersi ai 6 esistenti che non vengono superati
4. I sei, con la riforma del 2012 sette, parametri costituiscono solo dei criteri generali per definire meglio la grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l’hanno determinata) il superiore interesse nazionale per la procedura di bonifica

È sufficiente leggere lo studio di caratterizzazione della sola parte a mare del sito di Pitelli per comprendere il livello di diffusione e compromissione dell’inquinamento.
Lo studio di caratterizzazione (vedi QUI) della parte  a mare del sito di Pitelli,  nelle premesse afferma : “Sono presenti numerose attività anche all’interno della perimetrazione a terra del sito di bonifica di interesse nazionale: attività di tipo commerciale o legate al trasporto marittimo e della cantieristica navale; di tipo industriale, con impianti tuttora attivi (PbO, Centrale Termoelettrica ENEL, etc.) o dismessi (Ex Fonderia di Piombo Pertusola, etc.); presidi militari, impianti di gestione rifiuti (discariche Vallegrande, Monte Montada, Saturnia, Ruffino-Pitelli, Val Bosca, Tiro a Piattello, etc.). In relazione a queste ultime, sono presenti aree dismesse, che in passato sono state sede di impianti di smaltimento, e aree utilizzate in maniera discontinua come discariche (Area Ex Ipodec, Area Campetto, etc.“.



Relativamente al principio 5 questo afferma: “Per essere classificato come sito di interesse nazionale  non serve che l’area perimetrata dello stesso risponda a tutti e 7 i parametri di legge”, vediamo dalla  seguente tabella se il sito di Pitelli rientra o meno in almeno uno dei parametri ex lege come afferma la sentenza del TAR

I PARAMETRI EX LEGE PER DEFINIRE UN SITO DI INTERESSE NAZIONALE
LA SITUAZIONE DEL SITO PITELLI
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

Il territorio da bonificare  è collocato in un ambito di grande valenza turistica (comuni di Lerici e Portovenere) e riguarda un golfo di notevoli dimensioni  dove la circolazione delle acque può e potrà comportare diffusione dell’inquinamento in aree perimetrale in parchi nazionali (Parco delle 5 Terre) e aree protette regionali (Portovenere). Si veda lo studio ICRAM sul golfo dove si afferma ad esempio: “"Da una visione complessiva si identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di Panigaglia. ;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

le colline e parte della costa perimetrata è soggetta a vincolo paesaggistico ed in alcuni casi anche storico culturale

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

risulta chiaramente come l’area perimetrata del sito veda una presenza di decine di migliaia di cittadini residenti. Lo stesso decreto istitutivo del sito di interesse nazionale di Pitelli nel 2000 affermava (vediQUI): “le  aree così individuate, caratterizzate da una significativa  presenza  di  attività produttive, di discariche e da gravi  condizioni  di  degrado,  sono  collocate a ridosso dei centri abitati

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

nell’area perimetrata insistono numerose attività a grande rilievo economico e sociale per il territorio spezzino, tutt’ora attive: porto commerciale, cantieri navali, diportistisca, attiva di allevamento in mare,  centrale termoelettrica, rigassificatore per citare le più rilevanti.
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

sono presenti immobili di interesse storico culturale
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più Regioni.

Questo parametro non è applicabile al sito di Pitelli
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie

Questo parametro non è formalmente applicabile al sito di Pitelli, nel senso che nell’area perimetrata dal sito non esistono tali attività. Sotto il profilo sostanziale occorre dire che insiste nell’area limitrofa al perimetro del sito di Pitelli un sito di interesse regionale (area ex Ip) la cui bonifica peraltro non è conclusa e che riguarda l’inquinamento prodotto da un importante raffineria chiusa alla fine degli anni 70.
I siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto (parametro aggiunto dalla riforma  dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 introducendo un comma 2bis)

 Non esistono nel sito di Pitelli attività di questo tipo

Quindi l’attuale perimetrazione del sito di Pitelli rispetta sicuramente almeno 5 dei parametri per definire il sito di interesse nazionale, due soli sono sicuramente esclusi, mentre l’ultimo (quello fbis sulla presenza di raffinerie, impianti chimci e acciaierie) è parzialmente applicabile al sito di Pitelli.

Quindi applicando i principi della sentenza del TAR Lazio anche il sito di Pitelli andrebbe classificato come nazionale.




COSA FARE PER IL SITO DI PITELLI

CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO SUL SITO DI PITELLI
La sentenza è secondo il gergo del diritto amministrativo applicabile “in parte qua” quindi produce effettivamente giuridicamente immediati solo per il sito laziale interessato dal ricorso.
Ma, come abbiamo visto nelle due tabelle sopra riportate, i principi della sentenza sono applicabili ed esentendibili per interpretazione anche ad altri siti non interessati dallo specifico ricorso deciso ora dal TAR Lazio, come appunto quello di Pitelli.

Questo potrà produrre a breve due conseguenze immediate.
La prima. sono pendenti ben due ricorsi: uno al TAR Liguria ( della associazione VAS, vedi QUI) e un altro, a mio avviso più opportunamente al TAR Lazio ( della associazione Legambiente, vedi QUI) che chiedono l’annullamento del Decreto Ministeriale che cancella il SIN di Pitelli insieme con altri SIN.  Ebbene al momento della discussione di questi due ricorsi sicuramente la decisione del Tar Lazio sopra descritta peserà in modo decisivo essendo oggetto dei due nuovi ricorsi su Pitelli lo stesso Decreto Ministeriale ora annullato sia pure “in parte qua”.
La seconda è che il Ministero alla luce della sentenza del TAR Lazio qui esaminata farebbe bene a riaprire il procedimento che ha portato alla declassificazione dei siti elencati nel Decreto Ministeriale annullato.   Non credo che lo farà anzi è probabile un appello al Consiglio di Stato. Quindi sarà necessario che immediatamente le associazioni ambientaliste che hanno proposto i due ricorsi sopra indicati presentino apposita istanza al Ministero diffidandolo da intraprendere quella procedura di revisione del decreto ed in caso di diniego o silenzio del Ministero, impugnare questi ultimi due comportamenti.


ANCHE SE LA SENTENZA DEL TAR LAZIO NON VENISSE APPLICATA AL SITO DI PITELLI ECCO COSA OCCORRE FARE
Si tratta, senza andare a cercare affermazioni politichesi astratte, di dare attuazione a quanto è stato approvato dal Consiglio Comunale  di Spezia pochi giorni fa e cioè:
1. Attivare tutti i mezzi a sua disposizione per fare chiarezza su quanto sta emergendo dagli ultimi ritrovamenti di stoccaggi abusivi utilizzando anche i poteri di massima autorità sanitaria sul territorio comunale
2. avviare, con la collaborazione di Regione Liguria, Provincia ed Arpal una immediata campagna di monitoraggio integrativa di quella svolta fino a ora, a partire dalle aree ancora non caratterizzate,  utilizzando strumenti geodiagnostici adeguati
3. convocare la conferenza dei servizi prevista dalla vigente normativa anche per i siti di interesse regionale al fine di valutare la revisione/integrazione dell’attuale caratterizzazione (verifica dei livelli di inquinamento) anche alla luce della campagna di cui al punto 1
4. promuovere la elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio della caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli, verificando anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità militari competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce anche per l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui questo possa produrre un danno all’ambiente e alla salute del territorio comunale circostante
5. richiedere progetti di caratterizzazione delle aree che ancora non sono state oggetto di tale azione (es. Campetto)
6. costituire con la Regione Liguria ed altre autorità ed enti competenti, in tempi brevi dalla approvazione della presente mozione,   un apposito tavolo di lavoro finalizzato  
6.1. a predisporre un piano tecnico e finanziario, anche attraverso il reperimento di risorse private, oltre a quelle regionali, nazionali e comunitarie: utilizzando tutte le procedure di semplificazione che la normativa ha introdotto da anni per il coinvolgimenti dei privati nelle attività di bonifica. Il piano dovrà essere finalizzato a sostenere il completamento della caratterizzazione del sito e la bonifica dello stesso utilizzando un programma di interventi per scenari tecnici ed economici
6.2. verificare in tempi brevissimi (due settimane al massimo) se la norma introdotta dal comma 9 articolo 13 del Decreto Legge 91/2014 che estende l’utilizzo delle somme stanziate dal fondo previsto dalla legge di stabilità 2014 (combinato disposto commi 6 e 7 articolo 1) non solo ai siti di bonifica di interesse nazionale ma anche a quelli che contengano inquinamento da amianto, sia applicabile almeno in parte al sito di Pitelli sia pure nella attuale classificazione di sito di interesse regionale. 
7. verificare e monitorare l’attuazione di quanto richiesto entro 1 anno, e comunque prima della scadenza del mandato dell’attuale Giunta regionale, e in caso di inadempienza da parte della Regione Liguria l’attivazione di un percorso per il rientro del Sito di Pitelli negli elenchi dei siti di bonifica di interesse nazionale. 





1 commento:

  1. Un lavoro preciso, un intervento puntuale che ha fatto conoscere a tutti gli attivisti e consiglieri del M5S della Liguria cos'è il (ancora per poco, speriamo) SIR di Pitelli. Tra pochi giorni tutto il video della conferenza sarà disponibile on line.

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