Una
importante sentenza del Consiglio di
Stato (vedi QUI e QUI) ha fatto
chiarezza su una norma del testo unico edilizia (l’articolo 19 vedi QUI) con la quale
si prevede che il permesso di costruire, relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette, comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Ovviamente questo contributo (definito per convenzione onere ecologico) è altra cosa rispetto al contributo previsto per il permesso di costruire commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, normato invece dall’articolo 16 del testo unico edilizia.
Secondo la sentenza in esame il Comune può imporre, ai titolari
della attività autorizzata, nuovi oneri di tutela ambientale anche se sia già
intervenuta apposita convenzione tra gli stessi e la Amministrazione Comunale.
Non solo ma questi oneri possono riguardare ulteriori elementi oltre al
trattamento delle emissioni dovute alla attività industriale e artigianale.
In particolare il Consiglio di Stato ha affermato i seguenti
principi:
1. L’onere ecologico può essere imposto anche successivamente al rilascio
del permesso di costruire “il
procedimento per il rilascio della concessione edilizia e il procedimento di
imposizione degli oneri disciplinati dalla L. 28
gennaio 1977 n. 10, fra i quali rientra anche il cosiddetto “onere ecologico”
del quale si controverte, hanno natura distinta e autonoma come affermato da
univoca giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 426 del 1996; sez. IV, n.
2325/2007; Cons. giust. amm., n. 376 del 2013). Di conseguenza, non solo la
determinazione dell'onere contributivo può avvenire successivamente al rilascio
della concessione edilizia ma, anche nel caso in cui tale determinazione sia
già avvenuta al momento del rilascio della concessione, l'amministrazione può
ben effettuare una rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto.”
2. L’onere ecologico può essere imposto successivamente alla firma di
convenzioni o al rilascio del permesso di costruire anche nel caso in cui l’Amministrazione
Comunale non lo avesse applicato in precedenza per errore“Tale potere di revisione, essendo
espressione del generale principio di autotutela dell'amministrazione, non è
nemmeno subordinato all'insorgenza di fatti nuovi o comunque alla conoscenza di
nuovi elementi che l'amministrazione non era stata posta in condizione di
valutare, ma può - al contrario - essere esercitato ogni qualvolta
l'amministrazione si renda conto di essere incorsa in errore, per qualsiasi
motivo, nella determinazione dell'entità del contributo.”
3. l’onere ecologico è applicabile anche se la eventuale convenzione tra
il privato concessionato e la Amministrazione non lo prevedeva “natura vincolante e inderogabile dell’onere
ecologico….sicché nessun dubbio può sussistere sul dovere
dell’amministrazione di chiedere il pagamento di detto contributo, alla stregua
degli altri contributi afferenti la concessione edilizia, non ostandovi in
alcun modo la circostanza che l’eventuale convenzione urbanistica con la quale
siano stati disciplinati i rapporti con il privato in materia di oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, non abbia previsto questo contributo.”
4. l’onere ecologico
non è finalizzato ad imporre la copertura di spesa di opere che sono comunque
dovute in quanto realizzazioni di urbanizzazioni primarie“ l'onere contributivo dovuto per il rilascio
della concessione edilizia relativa ad opere o impianti non destinati alla
residenza, va commisurato oltre che in relazione all'incidenza delle opere di
urbanizzazione a quella delle opere “necessarie
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi” ed a quelle “necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche”, opere che nulla hanno a che vedere con la realizzazione di
un tronco di fognatura mista, del depuratore chimico – fisico per le acque
reflue, vasche Imhoff e vasche chiarificatrici per gli scarichi civili, vasca
per la raccolta di acque piovane e impianto di depurazione delle acque,
rientrando queste pacificamente nelle opere di urbanizzazioni primarie, alle
quali sono tenuti tutti coloro che utilizzano aree a fini edificatori.”
5. l’onere ecologico
riguarda solo le attività industriali a prescindere dalle dimensioni (rileva
solo l’impatto potenziale e reale su ambiente e salute) e l’assolvimento dello stesso non comprende
quelle opere che sono comunque dovute per leggi specifiche :"L’onere c.d. ecologico grava, invece, solo
sugli insediamenti di tipo industriale per il maggior impatto di tali
insediamenti sul territorio ed è, infatti, rapportato alle opere e ai correlati
oneri economici gravanti sulla collettività, che siano necessari per eliminare
l'impatto ambientale negativo che la realizzazione degli impianti industriali
può comportare sul territorio. Di conseguenza, non vengono in considerazione
solo le opere per lo smaltimento dei rifiuti e delle sostanze inquinanti che
altrimenti graverebbero sull'amministrazione locale, ma anche tutti quegli
interventi che si richiedono per la sistemazione dell'ambiente circostante, le
cui caratteristiche possono risultare alterate in vario modo sia dalle opere
costituenti specificamente lo stabilimento industriale autorizzato, sia dagli
stessi impianti di disinquinamento realizzati. Riguardo a questi ultimi, poi, è
evidente che non possono calcolarsi a scomputo del contributo dovuto quegli
impianti alla cui realizzazione il titolare della concessione sia comunque
obbligato in ossequio a diverse norme di legge.”
6. l’onere ecologico
quindi va commisurato agli effetti inquinanti complessivi che l’attività
industriale produce “l’onere c.d. ecologico che qui viene in questione riguarda
la partecipazione del privato agli interventi tesi a mitigare il complessivo
impatto ambientale delle opere autorizzate e va commisurato agli effetti
inquinanti che, seppur mantenuti nei limiti consentiti dalla legge, devono per
quanto possibile essere contrastati con adeguati interventi il cui costo
economico graverebbe, altrimenti, per intero sulla collettività.”
CONCLUSIONI
Una sentenza che costituisce, se ci sarà la volontà di applicare i
principi ivi esposti, uno strumento utilissimo alle Amministrazioni Comunali che,
sulla base di criteri eventualmente definiti dalle Regioni ma anche
disciplinati dai regolamenti edilizi, potranno imporre ulteriori (rispetto a
quelle/i previsti dalla leggi ambientali) prescrizioni e interventi di tutela
preventiva dell’ambiente e della salute dei cittadini alle innumerevoli
attività industriali/artigianali esistenti sul territorio (cave, auto officine,
stabilimenti industriali, impianti gestione rifiuti industriali, capannoni ad
uso produttivo etc. etc.), che speso producono un inquinamento diffuso o una
alterazione della qualità della vita, dell’ambiente e del paesaggio
significativo. Ovviamente la
applicazione dell’onere ecologico sopra descritto dovrà essere, soprattutto nel
suo ammontare, adeguatamente motivato.
Tutto ciò apre una scommessa importante non solo per le Regioni (che
devono fissare ex lege i criteri per quantificare l’onere) ma anche per i
Comuni che dovranno meglio definire i parametri di qualità e gli obiettivi di
prevenzione nella tutela di ambiente e salute della loro circoscrizione
territoriale, attraverso:
1. i loro
strumenti di pianificazione del territorio,
2. la loro
attività di programmazione dei controlli sulle attività esistenti e le modifiche delle
stesse
3. la loro
attività di conoscenza della qualità dell’ambiente e dei rischi presenti nella
loro circoscrizione territoriale di competenza.
P.S.
si veda più recentemente sentenza Consiglio di Stato 4531 del 2017 (QUI)che conferma la applicabilità dell'onere ecologico sopra descritto pur dando torno nel caso di merito al Comune. Afferma infatti nella sua parte finale la sentenza: "Deve aggiungersi che le conclusioni raggiunte non sono in contrasto con il riconoscimento del cd. “onere ecologico” nelle decisioni di questo Consiglio richiamate dal Comune appellante (CdS, sez. V, n. 2717 del 2014; sez. IV, n. 969 del 2015). Infatti, nella prima, la fattispecie giudicata concerneva uno scomputo parziale delle opere di urbanizzazione; nella seconda, l’amministrazione aveva richiesto il contributo per costo di costruzione ed il Consiglio fa salva l’imposizione di un contributo per oneri di urbanizzazione fondata sull’art. 19 TUE."
si veda più recentemente sentenza Consiglio di Stato 4531 del 2017 (QUI)che conferma la applicabilità dell'onere ecologico sopra descritto pur dando torno nel caso di merito al Comune. Afferma infatti nella sua parte finale la sentenza: "Deve aggiungersi che le conclusioni raggiunte non sono in contrasto con il riconoscimento del cd. “onere ecologico” nelle decisioni di questo Consiglio richiamate dal Comune appellante (CdS, sez. V, n. 2717 del 2014; sez. IV, n. 969 del 2015). Infatti, nella prima, la fattispecie giudicata concerneva uno scomputo parziale delle opere di urbanizzazione; nella seconda, l’amministrazione aveva richiesto il contributo per costo di costruzione ed il Consiglio fa salva l’imposizione di un contributo per oneri di urbanizzazione fondata sull’art. 19 TUE."
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