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mercoledì 14 maggio 2014

Per la relazione storica sul progetto di Piazza Verdi si va in udienza!

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione (vedi QUI) avanzato lo scorso settembre da parte della Procura del Tribunale di Spezia, sull’esposto presentato dal Comitato per Piazza Verdi.
Il testo integrale dell’esposto lo trovate QUI.
Il testo integrale della richiesta di archiviazione lo trovate QUI.
Il testo integrale della opposizione alla richiesta  di archiviazione lo trovate QUI
L’Esposto chiedeva una indagine della Procura di Spezia finalizzata a verificare se nella procedura seguita dalle amministrazioni competenti a cominciare dalla Direzione delle Istituzioni Culturali Spezzine, nella definizione del bando pubblico e successiva selezione del progetto di riqualificazione della Piazza Verdi, fossero stati commessi i seguenti reati:
a)     Articolo 479 CP falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
b)     Articolo 316ter  indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
c)      Articolo 353 turbata libertà degli incanti
d)     Articolo 353bis turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Di seguito riporto nei riquadri in rosso le tesi principali della richiesta di archiviazione con subito dopo le motivazioni in opposizione presentate dal Comitato per Piazza Verdi ed elaborate dal gruppo formato: dall’Avvocato Massimo Lombardi, dal sottoscritto in qualità di esperto di diritto Ambientale  e da Massimo Caratozzolo presidente del Comitato.
Il documento è lungo ma credo valga la pena leggerlo per comprendere la fondatezza delle argomentazione del Comitato......




La richiesta di archiviazione afferma che la relazione della dott.sa Ratti ha errato nella datazione sulla collocazione del filare dei pini nella Piazza Verdi per circa 6-7 anni. 

Preliminarmente questa difesa rileva un clamoroso refuso nella richiesta di archiviazione.

A pagina 2 della richiesta succitata,  si legge infatti, che la relazione avrebbe errato nella datazione della collocazione dei pini di almeno 6/7 anni.

La relazione della dottoressa Ratti affermava al contrario,  che: “gli attuali pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra mondiale”;  come confermato dalla stessa Soprintendenza nell’atto di avvio della procedura di verifica di ufficio dello interesse culturale:  “Il procedimento viene avviato al fine di verificare la sussistenza dello interesse culturale della piazza che, per quanto ad oggi risultante, rappresenta l’esito di un importante intervento di disegno urbano conseguente al piano regolatore del 1904-1908, realizzato tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del Novecento grazie alla demolizione del Politeama, alla progressiva definizione di quinte architettoniche di pregio – tra cui emerge il Palazzo delle Poste – ed a completamento con alberature, quest’ultimo eseguito tra il 1937-1939, a quanto risulta da atti solo recentemente acquisiti da questo Ufficio (prot. n.19400 del 04 luglio 2013)
Il macroscopico  errore della relazione  “quindi” non è stato di soli 6/7 anni,  ma di circa 18 anni (avendo come anno finale il 1955 e quello iniziale 1937, come risulta dagli atti ufficiali).


La richiesta di archiviazione sostiene la tesi affermata nella relazione della dott.sa Ratti sulla assenza di coerenza tra la collocazione del filare dei pini e la definizione finale della facies della piazza
Allo stesso modo si deve evidenziare un ulteriore affermazione infondata contenuta nella  richiesta di archiviazione, ossia quella parimenti a pagina 2, “ le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello affermato dalla dott.sa Ratti”.

La relazione in esame afferma testualmente (pagina 4): “Nel 1933 la facies della piazza può dirsi conclusa: le due cortine nord e sud sono state realizzate, il collegamento con via Veneto è stato attuato e lunica direttrice via Chiodo-via Veneto è ben percepibile dalla piazza che non  ha alberature centrali, che saranno messe a dimora solo nel dopoguerra con incomprensione totale del senso della piazza stessa e delle prospettive che da essa si aprivano su via Chiodo da una parte e su via Veneto dallaltra.”

Tali dichiarazioni appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali delle delibere comunali nel periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia, che la Dott.ssa Marzia Ratti poteva, anzi doveva, nell'espletamento corretto del suo incarico professionale apicale necessariamente conoscere  .

Nel 1933 poteva, infatti, ritenersi completata l’edificazione dei palazzi circostanti il perimetro della nuova Piazza, ma risultavano ancora in corso i lavori relativi alla sua sistemazione e pavimentazione.

Appare evidente come il punto focale non sia l'età dei pini in se ma la non corretta datazione della loro messa a dimora, che si evince dalla lettura della relazione annessa al bando, contribuendo a fornire una visione complessiva della piazza, sotto il profilo della sua nascita e dellevoluzione storico-architettonica, totalmente erronea. 

Quanto sopra non costituisce elemento marginale, (proprio per la finalità dell'elaborato) bensì fondamentale dal momento che la relazione de qua viene definita dal bando  come documento prescrittivo :per la formulazione di corrette ipotesi di intervento.


La richiesta di archiviazione afferma che la Soprintendenza svolse una vera e propria istruttoria per valutare nel merito la definizione dello interesse storico della piazza e non si limitò, quindi,  a recepire le indicazioni che emergevano dalla relazione della dott.sa Ratti e comunque dal progetto presentato

Inoltre non appare corrispondere al vero quanto affermato, sempre dalla richiesta di archiviazione a pag. 2: “ la Soprintendente..affermava che le fonti iconografiche  effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello illustrato dalla Ratti nella relazione, tanto che la predetta Soprintendente, quando le consultò dopo i primi esposti, giunse alle medesime conclusioni”.  

Quanto sopra appare in palese contraddizione con quanto affermato nel Decreto di annullamento, in sede di autotutela ,della Soprintendenza dello scorso 15/11/2013. 

Afferma nelle sue premesse tale atto:

Nel corso dellesame istruttorio del progetto la Soprintendenza si avvaleva di una relazione storica (La Piazza del Novecento. Genesi e storia di Piazza Verdi della Spezia) redatta dalla  dott.sa Marzia Ratti, dirigente dei servizi culturali del Comune della Spezia, nel 2009 per il bando di progettazione per Piazza Verdi;
tale relazione descriveva il filare alberato centrale come piantumato  “un decennio dopo la fine della guerra, individuandolo quindi come componente estranea alloriginario disegno della Piazza Verdi, così come conseguente al disegno degli anni 30 del Novecento, imputabile alle fasi di alterazione di tale disegno conseguenti alla progressiva destinazione della piazza al traffico ed alla sosta;
in conseguenza di quanto affermato nella relazione, la Soprintendenza nel corso del suo esame istruttorio valutava il filare non soltanto come elemento estraneo alla originaria configurazione della piazza, ma anche come componente non assoggettabile ai disposti di tutela di cui sopra, in assenza del requisito delessere stato eseguito da oltre settanta anni, previsto dal citato articolo 12 comma 1, come modificato dallarticolo 4 comma 16 del DL 70/2011 convertito in legge n. 106/2011; con nota prot. n. 33062 del 6/11/2012, questa Soprintendenza, in merito a tale progetto, rilasciava un provvedimento di autorizzazione delle opere ex articolo 21 del DLgs 42/2004 e s.m.i. , basato sui presupposti di cui sopra……”.

Risulta quindi con chiarezza che la “consultazione” di cui tratta la richiesta di archiviazione è consistita in una semplice presa d’atto di quanto dichiarato dalla dott.sa Ratti nella relazione citata, non si è svolta alcuna istruttoria. 

Non a caso, infatti,  la Soprintendente concludel’ultimo passaggio sopra riportato dalle premesse al Decreto di annullamento sopra citato: “…. richiedendo al contempo a codesto Comune di attivare la procedura di verifica dellinteresse culturale descritta dallarticolo 12 del DLgs citato, al fine di un definitivo accertamento di quanto sopra”. 



La richiesta di archiviazione afferma che la dott.sa Ratti non poteva conoscere la documentazione che ha dimostrato l'errore di datazione nella collocazione del filare dei pini, errore  che ha portato alla revisione della autorizzazione al progetto da parte della Soprintendenza

La richiesta di archiviazione afferma inoltre (pagina 2): “non vi è ragionevole motivo alcuno per ritenere che la Ratti possa aver avuto notizia della documentazione sopraindicata” si fa qui riferimento alla documentazione sulla base della quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento di riesame della autorizzazione del novembre 2012.

Uneventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente lorigine e levoluzione storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che, allarticolo 2, recita:Einoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla Piazza.

Orbene, la bibliografia riportata in allegato alla relazione, non comprendendo atti documentali, fotografie e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione è stata redatta, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei pini, ma in generale in riferimento all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo.

Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in considerazione del ruolo dirigenziale di vertice da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini.

Si sottolinea che il Decreto della Soprintendenza del 15/11/2013 NON ERA ANCORA STATO EMESSO ALLOR QUANDO LA PROCURA HA RICHIESTO L'ARCHIVIAZIONE, e il Comitato per Piazza Verdi ritiene assolutamente necessaria la relativa acquisizione al fascicolo da parte di questo G.I.P
Sulla reperibilità della documentazione cui si fa riferimento,è opportuno ricordare che larticolo 30 del codice dei Beni Culturali, dal titolo significativo Obblighi conservativi, recita: 1. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno lobbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza …….  4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità  e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì  l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.”

Quindi è chiara ed evidente responsabilità del Comune il conservare gli archivi completi dei beni soggetti al vincolo, - ex Codice dei Beni Culturali di sua proprietà -.  

Gli archivi devono essere conservati, ordinati e inventariati, (e quindi non smembrati), in coerenza con quanto affermato dal comma 2 articolo 20 del Codice summenzionato.

Questo obbligo di modalità di tenuta degli archivi si applica ai beni che hanno ottenuto la dichiarazione di interesse culturale per i quali detta dichiarazione discenda  ex lege dalla loro ultrasettantennalità, come nel caso dellinsieme dellimmobile Piazza Verdi.  

Lobbligo di tenuta degli archivi completi e attendibili si lega indissolubilmente a quello di conservazione del bene soggetto a vincolo, ex comma 3 articolo 1 del Codice Beni Culturali.

La tenuta scorretta o l'omissione nella conservazione di detti archivi comporta una sanzione penale ai sensi dellarticolo 180 del Codice dei Beni Culturali: “…chiunque non ottempera ad un ordine impartito dalla autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità del presente Titolo,  è punito con le pene prevista dallarticolo 650 del Codice Penale; 
Quindi gli errori e le lacune di ricostruzione storica della piazza , evidenziati  prima di tutto dalla relazione allegata al bando che ha portato alla selezione del progetto Buren/Vannetti  ma anche dalle note successive degli uffici comunali competenti, sono frutto  della violazione delle norme sopra indicate sulla corretta tenuta degli archivi comprovanti linteresse storico culturale architettonico ed artistico della piazza.  

Il rispetto della legalità costituisce tuttaltro che un aspetto meramente burocratico o formale, ma rappresenta una palese malagestio nell'attività di gestione il nostro patrimonio storico architettonico, ex comma 2 dell'art 1  del Codice secondo il quale: La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio”. 


La richiesta di archiviazione afferma che la questione dei 70 anni era irrilevante perché al momento della stesura della relazione della dott.sa Ratti vigeva il vincolo ex lege dei 50 anni, applicabile quindi potenzialmente anche al filare dei pini
Assolutamente, contraddittoria appare, inoltre la motivazione addotta dalla richiesta di archiviazione alla pagina 2 dove si afferma:

La relazione in questione risale al 2009, quando larticolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva ancora che fossero soggette a tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni dunque evidente che per la funzionaria non assumeva particolare rilievo discernere tra il periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale perché in ogni caso anche tal seconda datazione implicava che gli alberi fossero sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50 anni prima cioè ad epoca antecedente il 1959: la funzionaria dunque non aveva motivo alcuno di approfondire le sue ricerche, acquisendo ulteriore documentazione oltre alla consultazione delle fonti iconografiche, in quanto, dal suo punto di vista, nulla sarebbe mutato”.

Occorre rilevare  che nel caso in esameil punto di vistadella dott.sa Ratti era quello di un funzionario pubblico incaricato di stendere una relazione, a carattere prescrittivo, da allegare al bando di selezione del progetto di riqualificazione su Piazza Verdi. 

Il ragionamento sviluppato dalla richiesta di archiviazione risulta essere in netto contrasto con quanto affermato nella stessa relazione della dott.sa Ratti, dove non solo si erra sulla data di messa a dimora dei pini ma si affermava la totale  “incomprensione” dei pini rispetto alla facies della piazza.

Affermazione  contraddittoria su un bene che sempre secondo il ragionamento della richiesta di archiviazione sarebbe stato comunque sottoposto a vincolo storico architettonico.

La richiesta di archiviazione sul punto si contraddice in se clamorosamente.  

Infatti a pagina 3 si puo' legge: “Il Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la rimozione degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della autorizzazione, poiché gli alberi non erano stati considerati protetti in quanto risalenti a meno di 70 anni prima”.  

Insomma nella richiesta di archiviazione sia pure in punti diversi si avvallano contemporaneamente due tesi opposte:
1.      la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in quanto soggetti a vincolo dei 50 anni
2.     la seconda che i pini non andavano vincolati  sempre al momento della richiesta di autorizzazione perché avevano meno di 70 anni.

La comunicazione della selezione del progetto avviene in data 4/2/2010, cioè prima della modifica del vincolo da cinquantennale a settantennale  ex articolo 10 DLgs 42/2004.

Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo cinquantennale e ci si chiede perché è stato selezionato un progetto che prevedeva labbattimento degli alberi che sempre secondo la richiesta di archiviazione la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazione sulla stampa locale) erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale.

Questa domanda rimane senza una risposta plausibile.



La richiesta di archiviazione non ha ritenuto rilevanti degli elementi indiziari che emergono dalla vicenda sia a carico della dott.sa Ratti ma anche della Amministrazione Comunale

Occorre, infine, rilevare come la richiesta di archiviazione dimostri  forti lacune nellesame di molti elementi indiziari sulla non corretta  modalità di svolgimento della istruttoria propedeutica alla stesura della relazione storico architettonica e del bando per la selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi.

In particolare la dott.sa Ratti in una dichiarazione al quotidiano La Nazione (cronaca della Spezia) in data 8/7/2013 afferma: "appena vidi il video sulla Liberazione in cui si vedevano i pini della piazza, comunicai tutto al Comune". 

Quanto affermato dalla Direttrice è vero,  ancor di più risulta necessario chiarire tutta una serie di interrogativi rilevanti considerato che siamo si tratta di un bando pubblico e di una  procedura di assegnazione e poi di autorizzazione di un progetto pubblico finanziato da investimenti pubblici.

Sorgono molti quesiti, a cui la prosecuzione delle indagini dovrà rispondere, verificando l'operato di tutti i dirigenti degli enti che hanno esercitato un ruolo decisivo nell'istruttoria svolta, vuoi nel procedimento di selezione, vuoi in quello di autorizzazione del progetto.

Qui di seguito riteniamo di indicare alcuni interrogativi che non sono stati approfonditi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, come risulta dalle lacune nella richiesta di archiviazione.

1. la Direttrice Dott.ssa M. Ratti come e quando ha avuto conoscenza del video che mostra i pini già alti nel 1945?

2. per quale ragione la Direttrice non ha effettuato in quel momento una ulteriore ricerca che avrebbe potuto dimostrare, anche sotto il profilo di atti ufficiali delle istituzioni competenti allepoca,  la reale data della collocazione degli alberi?

3. in quale data è stata inviata la comunicazione nella quale la Direttrice rilevava l'errore di datazione della collocazione dei pini nella Piazza Verdi?

4. la comunicazione è stata scritta od orale?

5. la comunicazione chiede o allega una revisione della relazione allegata al Bando che ha avviato il concorso di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi ?

6. la comunicazione della Direttrice è stata protocollata dal Comune?

7. il Comune ha formalmente riposto alla comunicazione della Direttrice? se si è al protocollo dei due enti?

8. se la comunicazione della Direttrice è stata ricevuta prima della data del verbale di aggiudicazione della gara (5/4/2013), perchè il Comune non ha provveduto ad avviare una immediata sospensione del bando in sede di autotutela?

9. la comunicazione della Direttrice è stata inviata anche alla Soprintendenza? In quale data?

10.  se la data di ricezione della Comunicazione della Direttrice è precedente al 6/11/2012 (data del rilascio della autorizzazione da parte della Soprintendenza) perchè questo ente non ha tenuto conto, nella sua attività istruttoria e autorizzatoria, della rilevante novità contenuta nella comunicazione della Direttrice?

11. se la data di ricezione della comunicazione della Direttrice è precedente alla lettera del 15/4/2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici risponde allesposto del comitato di cittadini contro il progetto selezionato, perché la stessa non ne ha tenuto conto? Infatti in questa lettera la Soprintendenza ribadisce: è stato considerato che le opere in progetto  - che introducono nuove pavimentazioni e elementi di arredonon comportano alcuna interferenza diretta con componenti storiche,  poiché sia le attuali pavimentazioni e quote, sia lalberatura centrale rappresentano elementi di alterazione del disegno architettonico originario, con cui non può essere riconosciuto in alcun valore storico artistico, anche in quanto privi del requisito dei 70 anni indispensabile per la sottoposizione a tutela ai sensi della parte II del DLgs 42/2004 e s.m.i.

12. se la comunicazione della Direttrice, come è molto probabile, è precedente al 17/6/2013, perché il dirigente del Comune responsabile del procedimento in oggetto, in una lettera, datata in quel giorno,  agli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali  afferma:pare altresì che anche le essenze arboree poste sullasse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che letà delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70.?


La richiesta di archiviazione non riconosce il ruolo decisivo che la relazione della dott.sa Ratti ha avuto nella definizione del bando per la selezione dei progetti sulla riqualificazione della piazza

E' evidente come nel presente procedimento penale vi sia assoluta necessità di un supplemento di indagine

Si ribadisce che è il legame che la Dott.ssa Ratti esprime nella sua relazione,  tra collocazione temporale dei pini e contrasto di essi con la evoluzione storica della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la vittoria di un progetto che comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012.

L'errore è contenuto in un atto a valenza giuridico amministrativa, in quanto allegato al bando che promosse il concorso che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti.  

Il valore formale della relazione della Dott.ssa Ratti è inoltre confermato dalla stessa Amministrazione Comunale nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti disponibili prescrittivi per la progettazione”.  
Da qui nasce la rivalenza penale delle omissioni e inadempienze e/o superficialità contenute in questa relazione, ma anche le omissioni che caratterizzano l'intera istruttoria svolta dal Comune e dalla Soprintendenza.


La richiesta di archiviazione non riconosce  la inadempienza della Amministrazione Comunale nel non avere avviato la procedura di riconoscimento dello interesse storico culturale della Piazza, come richiesto dalla Soprintendenza fin dalla autorizzazione iniziale del novembre 2012

Infatti una procedura che poteva colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo sulla Piazza, prodotte dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella di verifica ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, che lAmministrazione Comunale ignorando (volutamente?)  la indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto svolgere nei tempi e nelle forme di legge.

Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della indicazione ministeriale,  dagli organi periferici del Ministero stesso, ai sensi del comma 2 dellarticolo 28 del Codice del Paesaggio.  

La conferma che la procedura fosse necessaria (al di la della iniziativa di ufficio del Ministero)  è insita nella confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del procedimento Ing. Canneti, (nella lettera che invia in data 17/6/2013 in risposta allordine di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del Ministero),
il dirigente del Comune afferma:pare altresì che anche le essenze arboree poste sullasse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che letà delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70.  
Sic! 
Un esercizio di equilibrismo dialettico temporale stupefacente:pare potrebbero,meno……”, una relazione oltremodo “ipotetica” che non fornisce certezze assolute; incompatibile con le certezze di legge richieste dall'assunto che la relazione è allegata al bando del concorso e quindi è diventata atto pubblico.



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