LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI
APPLICAZIONE DELLA VIA AI CENTRI
COMMERCIALI
La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 del 28/10/2013 (vedi QUI) ha
dichiarato la incostituzionalità della
legge regionale veneta in materia di applicabilità della Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA) ai centri commerciali
Afferma
la Corte sul punto: “ La norma regionale censurata sarebbe manifestamente
difforme da quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b),
il quale richiede che sia sottoposta alla verifica di assoggettabilità
ambientale la costruzione di tutti i centri commerciali. La norma censurata, al
contrario, limiterebbe l’applicazione della normativa sulla VIA alle sole
grandi strutture aventi le caratteristiche sopra descritte. In tal modo, la
disciplina regionale escluderebbe indistintamente dall’applicazione della
verifica di assoggettabilità a VIA o screening i centri commerciali dalla
superficie di vendita superiore a 150 e fino a 1.500 metri quadrati, nei Comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino
a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti. Pertanto, la
disposizione regionale restringerebbe illegittimamente il campo di applicazione
della disciplina della VIA, come definito dal legislatore statale
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”
Questa sentenza afferma quindi un principio applicabile sia pure indirettamente e per interpretazione anche alla legge ligure sulla VIA, vediamo perché........
PROVIAMO AD APPLICARE LA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE ALLA LEGGE LIGURE SULLA VIA RELATIVAMENTE AI CENTRI COMMERCIALI
La sentenza pur
riguardando la legge regionale del Veneto afferma un principio generale
applicabile nel futuro anche ad altre leggi regionali in materia, quindi anche
a quella ligure.
In particolare secondo
la Corte la procedura di verifica ai fini della VIA deve riguardare tutti i
centri commerciali che rientrano nelle soglie definite dalla legislazione del
commercio (DLGS 114/1998 lettera e)
comma 4 articolo 1). Quindi la legislazione regionale non può fissare ai fini
della applicabilità della VIA ai centri commerciali soglie dimensionali di
questi ultimi diverse da quelle definite dalla legislazione del commercio sopra
riportata.
Proviamo a confrontare
quanto afferma l’attuale legge regionale ligure in materia con quanto affermato
dalla legge statale in materia di VIA
Legge regionale Ligure
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Testo Unico ambientale
(DLgs 152/2006)
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Sono soggetti a procedura di verifica ai fini della applicabilità
della VIA:
“……. centri commerciali con ingombro superiore a 30.000 mc in
volume edificato o superficie trasformata superiore
a 2 ha (20.000m2);” (10b del punto 10 dell’allegato
3 alla Legge Regionale 38/1998)
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Sono
soggetti a procedura di verifica ai fini della applicabilità della VIA:
“……. la
costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 114/1998
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio)”. (lettera
b) punto 7 allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006
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Secondo
la disciplina del commercio citata dal Testo Unico Ambientale, in particolare
vedi lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 114/1998, per centri commerciali si
devono intendere “… una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”.
Sempre secondo il DLgs 114/1998 (lettere e) e f) del
comma 1 articolo 4) si intendono:
“ e) per medie strutture di vendita gli
esercizi aventi superficie superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);”
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);”
Traduciamo
questi limiti sulle soglie, fissati
dalla legge statale e confermati dalla sentenza della Corte Costituzionale in
esame, al caso della legge regionale ligure
sulla applicabilità della VIA ai centri commerciali
Secondo la legge
regionale
attualmente vigente non si applica neppure la procedura di verifica alla VIA se
la superficie di vendita del centro commerciale è inferiore ai 20.000 m2
Secondo la legge statale non si applica la
procedura di verifica solo ai centri commerciali con superficie di vendita
inferiore ai 1.500 mq se la popolazione del Comune è inferiore ai 10.000
abitanti.
E’
chiaro che la legge regionale ligure sul punto sia in totale contrasto con la legge statale realizzando una
situazione identica a quella che ha portato la Corte Costituzionale ha dichiara
la illegittimità costituzionale della legge del Veneto, in quanto, come
affermato dalla Corte, la versione
attuale della legge ligure in relazione alla applicabilità della VIA ai centri
commerciali restringe: “ ….. illegittimamente il campo di applicazione della
disciplina della VIA, come definito dal legislatore statale nell’esercizio
della sua competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost”.
Occorre
precisare che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e del
principio da essa affermato la legge ligure risulta già fin d’ora in contrasto
con la legge statale. Infatti secondo l’articolo 35 del DLgs 152/2006 (Testo
Unico Ambientale) Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del
decreto DLgs 152/2006 e successive modifiche, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore delle stesse. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta
applicazione le norme del DLgs 152/2006. Trascorso detto termine trovano
diretta applicazione le disposizioni del DLgs 152/2006, ovvero le disposizioni regionali
vigenti in quanto compatibili. Ora relativamente alla applicabilità della VIA
ai centri commerciali, come peraltro interpretato dalla Corte Costituzionale, risulta fin d’ora che sul punto la legge
ligure vigente sia incompatibile con quella nazionale.
Concludendo , come peraltro ha
dimostrato anche recentemente la vicenda dell’outlet di Brugnato, la Regione
Liguria continua ad avere, anche nella materia ambientale, un trattamento di
favore eccessivo per i centri commerciali, sia per il diritto vigente che per
la prassi amministrativa autorizzatoria di tali progetti.
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