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venerdì 1 novembre 2013

La Corte Costituzionale: la VIA si applica a tutti i centri commerciali, anche in Liguria




LA SENTENZA DELLA  CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA VIA  AI CENTRI COMMERCIALI


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 del 28/10/2013 (vedi QUI)  ha dichiarato la incostituzionalità  della legge regionale veneta in materia di applicabilità della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) ai centri commerciali  

Afferma la Corte sul punto: “ La norma regionale censurata sarebbe manifestamente difforme da quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), il quale richiede che sia sottoposta alla verifica di assoggettabilità ambientale la costruzione di tutti i centri commerciali. La norma censurata, al contrario, limiterebbe l’applicazione della normativa sulla VIA alle sole grandi strutture aventi le caratteristiche sopra descritte. In tal modo, la disciplina regionale escluderebbe indistintamente dall’applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA o screening i centri commerciali dalla superficie di vendita superiore a 150 e fino a 1.500 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti. Pertanto, la disposizione regionale restringerebbe illegittimamente il campo di applicazione della disciplina della VIA, come definito dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”

Questa sentenza afferma quindi un principio applicabile sia pure indirettamente e per interpretazione anche alla legge ligure sulla VIA, vediamo perché........  

PROVIAMO AD APPLICARE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA LEGGE LIGURE SULLA VIA RELATIVAMENTE AI CENTRI COMMERCIALI
La sentenza pur riguardando la legge regionale del Veneto afferma un principio generale applicabile nel futuro anche ad altre leggi regionali in materia, quindi anche a quella ligure.
In particolare secondo la Corte la procedura di verifica ai fini della VIA deve riguardare tutti i centri commerciali che rientrano nelle soglie definite dalla legislazione del commercio (DLGS 114/1998  lettera e) comma 4 articolo 1). Quindi la legislazione regionale non può fissare ai fini della applicabilità della VIA ai centri commerciali soglie dimensionali di questi ultimi diverse da quelle definite dalla legislazione del commercio sopra riportata.

Proviamo a confrontare quanto afferma l’attuale legge regionale ligure in materia con quanto affermato dalla legge statale in materia di VIA
    
Legge regionale Ligure
Testo Unico ambientale (DLgs 152/2006)
Sono soggetti a procedura di verifica ai fini della applicabilità della VIA:  
“……. centri commerciali con ingombro superiore a 30.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore
a 2 ha (20.000m2);” (10b del punto 10 dell’allegato 3 alla Legge Regionale 38/1998)

Sono soggetti a procedura di verifica ai fini della applicabilità della VIA:
“……. la costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio)”. (lettera b) punto 7 allegato IV alla Parte II del  DLgs 152/2006


Secondo la disciplina del commercio citata dal Testo Unico Ambientale, in particolare vedi lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 114/1998, per centri commerciali si devono intendere “… una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”.
Sempre secondo il DLgs 114/1998 (lettere e) e f) del comma  1 articolo 4)  si intendono:
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;   e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)
;

Traduciamo questi limiti  sulle soglie, fissati dalla legge statale e confermati dalla sentenza della Corte Costituzionale in esame,  al caso della legge regionale ligure sulla applicabilità della VIA ai centri commerciali

Secondo la legge regionale attualmente vigente non si applica neppure la procedura di verifica alla VIA se la superficie di vendita del centro commerciale è inferiore ai 20.000 m2

Secondo la legge statale non si applica la procedura di verifica solo ai centri commerciali con superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq se la popolazione del Comune è inferiore ai 10.000 abitanti.

E’ chiaro che la legge regionale  ligure sul punto sia in totale contrasto con la legge statale realizzando una situazione identica a quella che ha portato la Corte Costituzionale ha dichiara la illegittimità costituzionale della legge del Veneto, in quanto, come affermato dalla Corte,  la versione attuale della legge ligure in relazione alla applicabilità della VIA ai centri commerciali restringe: “ ….. illegittimamente il campo di applicazione della disciplina della VIA, come definito dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost”.

Occorre precisare che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e del principio da essa affermato la legge ligure risulta già fin d’ora in contrasto con la legge statale. Infatti secondo l’articolo 35 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale)  Le regioni adeguano  il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto DLgs 152/2006 e successive modifiche, entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle stesse. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del DLgs 152/2006. Trascorso detto termine trovano diretta applicazione le disposizioni del DLgs 152/2006, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Ora relativamente alla applicabilità della VIA ai centri commerciali, come peraltro interpretato dalla Corte Costituzionale,  risulta fin d’ora che sul punto la legge ligure vigente sia incompatibile con quella nazionale.


Concludendo , come peraltro ha dimostrato anche recentemente la vicenda dell’outlet di Brugnato, la Regione Liguria continua ad avere, anche nella materia ambientale, un trattamento di favore eccessivo per i centri commerciali, sia per il diritto vigente che per la prassi amministrativa autorizzatoria di tali progetti.

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