Letta
la sentenza del TAR Liguria (vedi QUI) che
ha bocciato il ricorso contro il progetto Botta di Sarzana (vedi QUI e QUI, per
altri post sul tema scritti in passato).
La
sentenza esprime, nelle motivazioni, una serie di riflessioni assolutamente
infondate in relazione alla applicabilità della Valutazione Ambientale
Strategica (di seguito VAS) alla variante che ha approvato a suo tempo il progetto
Botta. Vediamo perché…..
LA VAS NON PUÒ
ESSERE ESCLUSA SOLO IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL’AREA INTERESSATA DALLO
STRUMENTO URBANISTICO IN OGGETTO
Nella
sentenza del TAR , in relazione alle
procedura di VAS, si afferma:
"Infatti,
le norme che hanno introdotto, giustamente ad avviso del Collegio, una verifica più puntuale della
compatibilità ambientale di interventi di ristrutturazione
urbanistica, hanno previsto delle “soglie” d’intervento ritenute il parametro
di riferimento per verificare il permanere dell’equilibrio tra ambiente ed
intervento umano. Al di sotto
di tali soglie, la verifica rischierebbe di appesantire procedimenti
edilizi che, per la loro modesta entità, non sono in grado di compromettere
l’equilibrio ambientale del sito d’intervento."
Concludono i giudici del TAR:” Nello specifico, dunque, non sussiste il presupposto
per l’applicazione della VAS (art. 6, commi 2 e 3
D.Lgs n.152\2006 che presuppone il recupero, per ciò che ci riguarda, di aree
urbane esistenti non inferiori ai dieci ettari, mentre nel caso di specie tutto
l’intervento supera di poco i sei ettari.”
Ecco
sul punto cosa scrive la Corte Costituzionale che ha bocciato la legge ligure
che introduce soglie di applicabilità della verifica di VAS:
"“la dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani,
possono giustificare , sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla
procedura di Vas, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece
l'esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il
livello di tutela ambientale.”
La
sentenza della Corte Costituzionale è del 4 luglio scorso mentre la sentenza
del TAR di cui stiamo trattando è stata depositata lo scorso 23 agosto.
Devo
dedurre che i signori giudici del TAR non conoscono la giurisprudenza della
Corte Costituzionale che ha cassato proprio la legge ligure sul punto che loro
richiamano per giustificare la loro decisione a fare della variante impugnata.
Complimenti per la preparazione e l’attenzione nella stesura delle motivazioni
delle sentenze!
LA VAS DEVE
ESSERE APPLICATA, ALMENO COME VERIFICA, PER TUTTI GLI STRUMENTI URBANISTICI
ATTUATIVI DI PIANI CHE NON HANNO AVUTO LA VAS IN PRECEDENZA
Ma
c'è di più i giudici del TAR rimuovono anche un altra sentenza della
Corte Costituzionale (n. 58 del 2013) che ha richiamato l'articolo 5 della Legge 12 luglio
2011, n. 106. Secondo questa norma gli strumenti urbanistici attuativi di
piani urbanistici generali, che non hanno avuto una VAS, devono essere
sottoposti a VAS.
Così si smonta anche la pseudo motivazione
del TAR Liguria per cui la variante, impugnata dal Comitato, non avrebbe
introdotto modifiche al piano particolareggiato del 1998, quindi per essa non
sarebbe comunque applicabile la VAS a prescindere dalle soglie di cui ho
trattato sopra.
In particolare la Corte Costituzionale nella
sentenza citata (58/2013) afferma un
principio chiarissimo: “sono sottoponibili
a VAS i piani attuativi di piani urbanistici generali che non hanno avuto la VAS”.
Quindi la variante al piano particolareggiato
andava sottoposta a VAS in primo
luogo perché relativa ad un piano regolatore generale che non aveva avuto
alcuna valutazione ambientale. Ricordo che la variante impugnata costituiva
variante sia al Piano Particolareggiato che al Piano Regolatore Generale del
Comune, peraltro, quest’ultimo, abbondantemente
scaduto da tempo.
LA VAS ANDAVA COMUNQUE APPLICATA SENZA BISOGNO DI VERIFICA PERCHÉ LA
VARIANTE CONTIENE OPERA SOTTOPOSTA A VERIFICA DI VIA
La Corte Costituzionale nella sentenza già
citata (58/2013) afferma un altro principio chiarissimo: “sono sottoponibili a VAS i piani attuativi di piani urbanistici
generali già sottoposti a VAS se prevedono progetti/opere sottoponibili a
VIA e questi ultimi non sono stati previsti in sede di approvazione del
piano urbanistico generale”.
Quindi la Variante andava sottoposta a VAS, perché il progetto in
essa contenuto è stato sottoposto, dalla
Regione, a screening di VIA, e questo
secondo il Dlgs 152/2006 (TU ambientale), la legge 106/2011 e ora anche la
Corte Costituzionale, doveva comportare
l’automatica applicazione della VAS senza neppure passare dalla verifica!
Sull’obbligo di applicare la VAS ordinaria ai
piani o strumenti urbanistici che comprendono opere sottoponibili a VIA (sia
ordinaria che di verifica) afferma, nelle sue
conclusioni l’Avvocato
UE (nelle Cause riunite C‑105/09 e C‑110/09 49): “Sarebbe pertanto incompatibile il requisito aggiuntivo della possibile
sussistenza di significativi effetti sull’ambiente.”.
LA QUESTIONE
DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA VIA AL PARCHEGGIO PREVISTO DAL PROGETTO BOTTA
Afferma
la sentenza del TAR Liguria:” verificato
che il parcheggio progettato ha una capacità massima di 431 posti auto pubblici
neppure quest’ opera supera il limite di legge che fa scattare l’obbligo di VIA
sul progetto e di VAS sul piano per le opere in questione (park superiore a 500
posti –all.IV parte II cod.ambiente).”
E qui siamo allo sfondo finale da parte dei giudici
del TAR.
Primo da
progetto i posti auto erano 600 e la verifica di applicabilità della VIA si fa
sul progetto non sulle interpretazioni. Ma questo sarebbe il meno, infatti……
Secondo il
progetto è andato comunque a verifica di VIA in quanto rientrante nella
categoria 10b dell’apposito allegato alla legge regionale sulla VIA: “interventi
di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a 70.000 mc in
nuovo volume edificato o superficie territoriale trasformata, escluse le
sistemazioni, superiore a 5 ha”. Quindi di cosa straparlano
questi del TAR, boh???!!!
Terzo i giudici del TAR ribadiscono che la applicazione
della VAS è legata al superamento di soglie dimensionali in palese contrasto
con la legge vigente e la giurisprudenza costituzionale come visto in
precedenza!
Quarto non varrebbe la interpretazione per cui siccome non
c’è la VIA per il parcheggio allora non
si applica neppure la VAS. Abbiamo infatti visto sopra che la VIA c’è stata
comunque sia pure nella forma della verifica e che ciò, ex lege, avrebbe
comportato la automatica applicazione della VAS.
PROMEMORIA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER I GIUDICI DEL TAR
LIGURIA SULLE CONSEGUENZE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA VAS
La Corte di
Giustizia della UE con sentenza del
28/2/2012 (causa C41-11) è
intervenuta sulla questione della mancata VAS ai piani urbanistici, affermando
tre principi chiarissimi:
1. quando un
“piano” o “programma” avrebbe dovuto, prima della sua adozione, essere
sottoposto a VAS ex Direttiva, le autorità competenti hanno
l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a rimediare
all’omissione di una tale valutazione
2. un tale obbligo incombe altresì ai giudici
nazionali investiti di un ricorso contro un atto nazionale
siffatto, per cui i giudici aditi devono prendere, sulla base del diritto
nazionale, provvedimenti diretti alla sospensione o all’annullamento del
“piano” o “programma” adottato in violazione dell’obbligo di procedere a VAS
3. l’obiettivo fondamentale della
direttiva VAS sarebbe disatteso se, aditi al riguardo, i giudici nazionali non
adottassero, nel contesto di simili ricorsi e nei limiti dell’autonomia
procedurale, le misure, previste dal proprio diritto nazionale, idonee a
impedire che un piano o programma siffatto, compresi i progetti da
sviluppare nell’ambito di tale programma, possa essere messo in atto senza
una valutazione ambientale.
CONCLUSIONI
Ovviamente la sentenza del TAR è riformabile solo in
sede di Consiglio di Stato, ma almeno relativamente alla interpretazione, ivi
contenuta, sulla VAS e sulla VIA, le affermazioni dei giudici liguri sono
talmente assurde che fanno riflettere attentamente sulla autonomia di giudici
di questo organo collegiale almeno nel caso in esame.
Trovo tutto ciò molto inquietante anche alla luce
della durezza con la quale la sentenza condanna al pagamento di ingenti spese
processuali (8.000 euro), il Comitato Che Botta e la Legambiente Liguria quali ricorrenti.
Anche qui i giudici del TAR confermano di essere poco
avvezzi alla frequentazione della normativa e della giurisprudenza comunitaria
in materia ambientale, in questo caso in materia di accesso alla giustizia per
tutela interesse ambientali. Anche qui sarebbe bastato che i giudici liguri si
fossero letti la recente sentenza della Corte di Giustizia che chiarisce che i
ricorsi in materia ambientali se eccessivamente onerosi (anche per la condanna
alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso da parte dei giudici
nazionali) rischiano di impedire ai cittadini attivi di adire la magistratura
per tutelare interessi generali come quello all’ambiente. Per un commento
articolato di questa sentenza europea si veda
QUI.
Nessun commento:
Posta un commento