SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

venerdì 14 giugno 2013

DIFFIDA CONTRO IL PROGETTO DI P.ZA VERDI




Al Sindaco del Comune della Spezia 
Dott. Massimo Federici

Al Dirigente
Ing.  Gianluca Rinaldi

La Spezia 15/6/2013

Oggetto: Diffida ad eseguire la ordinanza n. 003992 del 11/6/2013

Vista
l’ordinanza n.  003992 del 11/6/2013 con la quale a decorre dal 17/6/2013 e fino al 17/6/2015 si dispone il divieto di sosta e di transito di auto e moto nella P.za Verdi.

Considerato  
che l’Ordinanza risulta emessa nello stesso giorno della domanda inoltrata dal settore LL. PP. del Comune

Considerato  
come non risulti  rispettato l’obbligo di comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990 secondo il quale “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi

Considerato
che nel caso in esame non sussistono i motivi di celerità  del procedimento che escluderebbero l’obbligo della suddetta comunicazione.

Visto 
l’articolo 8 della legge 241/1990 che recita: “L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.”

Rilevato inoltre  
che la giurisprudenza univoca in materia ha più volte chiarito che la comunicazione di avvio del procedimento , a norma dell’articolo 7 è dovuta in relazione a ciascuna procedimento e il relativo obbligo non è escluso dalla pretesa sussistenza di ragioni di urgenza che non risultano dall’atto e che comunque non sono di gravità tale da non consentire la comunicazione senza che risulti compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico.

Considerato
il disagio che i sottoscritti cittadini  subiranno dall’ordinanza in oggetto, disagio che non ha potuto trovare udienza nel procedimento che ha portato alla emanazione di  questo atto.

Visto
che questo mancato coinvolgimento dei cittadini interessati e sottoscrittori della presente diffida ha fatto venire meno lo  scopo di garanzia cui tende detta comunicazione  di avvio procedimento.  

Considerato infine  
che la eventuale conoscenza aliunde  da parte dei sottoscritti cittadini interessati, della notizia dell’avvio del procedimento, non può di norma essere invocata in funzione sanante del vizio di violazione dell’articolo 7 legge 241 non apparendo essa sufficiente a supplire la personale comunicazione che deve , tra l’altro, contenere gli elementi prescritti nell’articolo 8 della legge 241

Visto quanto sopra i sottoscritti cittadini

DIFFIDANO QUESTA AMMINISTRAZIONE

Ad applicare l’ordinanza  in oggetto a partire dalla data del 17/6/2013


SI RISERVANO
di presentare apposita istanza al Tribunale Amministrativo per ottenere la sospensione dell’ordinanza in oggetto


FIRME....... 




P.S.
Il testo della Ordinanza lo trovate QUI 

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