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sabato 6 aprile 2013

Un Decreto che finge di cancellare i rifiuti per bruciarli nelle centrali a carbone!


Come ho spiegato  nel mio post precedente (vedi  QUI), esiste tutt’ora un progetto presentato da Enel per bruciare alcune tipologie di rifiuti nella centrale spezzina.  Dei rischi e dei limiti di questa opzioni a normativa vigente ho trattato in quel post. 

Ma è entrato in vigore da pochi giorni un nuovo decreto ministeriale che facilita notevolmente la possibilità di bruciare rifiuti di origine urbana o comunque assimilabili agli urbani, nelle centrali termoelettriche come quella spezzina  (sezioni sopra i 50 MW)  e nei cementifici.

Si tratta del Decreto  n.22 del 14 febbraio 2013 (per il testo integrale vedi QUI). 




COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS)
Il nuovo decreto stabilisce che il combustibile derivato da rifiuti possa, a certe condizioni stabilite dal decreto stesso,  non essere più classificato come rifiuto ed essere in questa nuova veste bruciato nelle centrali termoelettriche con sezioni sopra i 50 MW.

Peccato che questa definizione di CSS non sia prevista dalla Direttiva quadro sui rifiuti della UE, ma costituisce una invenzione tutta italiana per tentare di risolvere il problema delle emergenze rifiuti in giro per l’Italia con il rischio di uccidere definitivamente la raccolta differenziata ed il riciclaggio, oltre che favorire giochini sporchi sullo smaltimento dei rifiuti considerato lo stato patologico del nostro sistema pubblico dei controlli ambientali. 



LA PROCEDURA EUROPEA PER DEFINIRE NON RIFIUTO UN MATERIALE
Secondo la Direttiva quadro sui rifiuti è la Commissione che deve valutare il rispetto delle condizioni per escludere un materiale dalla definizione di rifiuto, adottando a tal fine, misure di esecuzione per categorie specifiche di Rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario. 
Questi criteri sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario soddisfi le condizioni necessarie per l’immissione in commercio. 
I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all’ambiente derivante dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Nel caso in cui i suddetti criteri non siano definiti dalla Commissione UE , gli Stati possono decidere , caso per caso ( quindi non per categorie di Rifiuti generali come si è tentato più volte in Italia ad es. con le varie nozioni di MPS o di riutilizzo bocciate in sede UE ed ora con questo CSS) se un dato rifiuto possa cessare di essere definito ma sempre nel rispetto della giurisprudenza comunitaria.



LE CONTRADDIZIONI  TRA IL NUOVO DECRETO E I PRINCIPI  SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO LA NORMATIVA UE
Il nuovo decreto spinge fortemente, come affermato, nelle sue premesse verso la promozione del recupero di energia tra le diverse modalità di gestione dei rifiuti.
Peccato che le norme europee non  vadano in questa direzione. 
Come ho già avuto modo di spiegare la ratio delle norme europee in materia vede il recupero energetico solo ed unicamente come ultima possibilità e soprattutto individua  la soluzione vera da impostare per Stati Membri e Regioni nell'agire al livello del ciclo di produzione; al fine di impedire il più possibile la proliferazione dei rifiuti. 
Non solo ma sempre secondo gli indirizzi europei  anche il recupero energetico deve essere interpretato come operazione di recupero e non come mero tentativo di sostituzione di un combustibili tradizionale con il rifiuto vedi bruciare combustibile derivato dai rifiuti nelle centrali termoelettriche (classificato o meno come rifiuto a poca importanza ai  fini di questo ragionamento).
Non a caso la nuova Direttiva UE sui rifiuti e la nuova definizione di riciclaggio, ivi contenuta, escludono  il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento, il che significa che  gli stati membri dovranno impegnarsi affinché i materiali riciclabili (carta, plastica raccolti nelle famose campane) non finiscano né in discarica né a recupero energetico.



QUALI  RIFIUTI SONO AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS
1. I rifiuti urbani
2. I rifiuti speciali non pericolosi
3. Materiali non classificabili come rifiuti sempre che non siano classificati come pericolosi ai sensi del regolamento (CE)  n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,  relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.



PER  LE AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ESISTENTI NON OCCORRE DOMANDA DI NUOVA AIA NEL CASO DI UTILIZZO DEL CSS NELL’IMPIANTO AUTORIZZATO
Gli impianti  (centrali termoelettriche e cementifici) che sono  in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA),  rilasciata prima della data di entrata in  vigore  del  DECRETO  in esame (29/3/2013),  possono utilizzare, nei limiti indicati dalla  AIA,  il  CSS-Combustibile previa  comunicazione  da  trasmettere  da  parte   dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima  dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. In sostanza in questo caso l’utilizzo dl CSS-Combustibile viene considerato come una modifica non sostanziale dell’AIA esistente quindi senza necessità di presentare nuova domanda di AIA (articolo 29 nonies DLgs 152/2006). Peraltro la semplice comunicazione nell’articolo 29 nonies era prevista solo nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità  della gestione dell'impianto, che è ben altra cosa che bruciare un combustibile derivato dai rifiuti in termini di impatto ambientale e sanitario potenziali.
Peraltro questa deroga è in contrasto con la definizione di modifica sostanziale ex lettera lbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006, secondo la quale è modifica sostanziale: ” la variazione delle  caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,  dell'opera o della infrastruttura o del  progetto che, secondo  l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.”  E’ indiscutibile che bruciare combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali assimilabili (ancorché non più classificabile formalmente come rifiuto) costituisca quanto meno variazione delle caratteristiche e del  funzionamento dell’impianto. E’ vero che la lettera lbis prosegue affermando che per la disciplina AIA modifica sostanziale è quando “in particolare” la stessa produca variazioni delle soglie degli inquinanti di cui all’allegato VIII (parte II del DLgs 152/2006, ma la dizione particolare conferma che agli impianti soggetti ad AIA si applica anche la prima parte delle nozione di modifica sostanziale quella che riguarda  variazione delle caratteristiche, del funzionamento e della potenza dell’impianto.


CONCLUSIONI
Questo Decreto appare in contrasto con le norme europee e i principi sulla gerarchia nelle forme di gestione dei rifiuti. 
A prescindere dal contrasto con le norme europee la filosofia del decreto rischia di mandare definitivamente in crisi il ciclo della raccolta differenziata e del riciclaggio soprattutto nelle situazioni dove il sistema (come a Spezia) è ben lontano dal raggiungere i limiti di legge (65% di raccolta differenziata). 
Non solo ma in base al testo del decreto non si sono più limiti quantitativi precisi per il CSS da bruciare nella centrale, il quale quindi essendo semplice combustibile e non più rifiuto potrà girare tranquillamente per tutta l'Italia con il rischio di trasformare le centrali autorizzate a bruciarlo dei megainceneritori !!!
Ma venendo al caso spezzino se è vero che la centrale Enel non ha ancora avuto l’AIA , è altrettanto vero che la stessa potrà essere rilasciata nei prossimi mesi se non settimane e quindi potrà essere dato il via libera a bruciare il CSS nella stessa AIA. 
Oppure, cosa più probabile, potrà accadere che subito dopo il rilascio dell’AIA Enel presenti una comunicazione di utilizzo del CSS, bypassando bellamente ogni limite quantitativo nello smaltimento dei rifiuti (ops combustibili derivati dai rifiuti),  in centrale innescando una spirale perversa tra inquinamento e consolidamento della centrale a carbone stessa.

OVVIAMENTE QUESTO RISCHIO NON SI PORREBBE NEPPURE SE IL GRUPPO A CARBONE VENISSE CHIUSO!  Ma il nostro Sindaco, pinocchio, continua a dire che non si può chiedere la chiusura del gruppo a carbone all'interno del rilascio dell'AIA. 

Sig. Sindaco si può basta avere la volontà di provarci......  vedi  QUI.



P.S.
per un commento complessivo al Decreto vedi  QUI



  

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