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venerdì 18 gennaio 2013

Pronto il decreto che cancella il sito di Pitelli: è contro la legge sulle bonifiche!


Ho potuto leggere  il testo ufficiale del Decreto del Ministero dell’Ambiente che, una volta pubblicato sulla Gazzetta, cancellerà la qualifica di nazionale al sito di bonifica di Pitelli. 
Peccato che la lettura di questo atto pubblico sia stata ottenuta,  non attraverso la pubblicazione trasparente da parte delle amministrazioni pubbliche competenti (Ministero, Regione, Comune di Spezia),  ma solo per vie secondarie attraverso contatti con una associazione ambientalista nazionale. Già solo questo risulta intollerabile: un atto così importante avrebbe dovuto essere oggetto di discussione nel nostro territorio sin dalla sua elaborazione…ma  d’altronde per Federici la “partecipazione” è parola da usare solo in campagna elettorale per passare il resto della legislatura ad insultare i cittadini attivi e consapevoli  (vedi QUI). 

La verità locale sul perché di questa scelta l’ho spiegata in modo approfondito QUI,  mentre la dimostrazione che la cancellazione del sito nazionale non è un atto dovuto, ex lege, l'ho spiegato  QUI

In questo post voglio dimostrare come anche il dettato normativo del Decreto che cancella il sito nazionale di Pitelli, trasferendo le competenze alla Regione ma in realtà al Comune di Spezia e Comuni limitrofi (Lerici, Portovenere), non abbia alcuna coerenza con la vigente legge in materia:  come è noto un decreto ministeriale non può derogare ad una legge.


IL PRESUNTO FONDAMENTO NORMATIVO DEL DECRETO
Se noi leggiamo il Decreto (vedi QUIsi può comprendere come il fondamento normativo dello stesso  si basi su due assunti:
1. i siti inquinati da considerare di rilevanza nazionale sono quelli che vedono la presenza di raffinerie, impianti chimici integrati e  acciaierie, attività di produzione/estrazione amianto
2. per essere classificato come nazionale il sito deve rispettare i parametri del comma 2 dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) 




LE CONTRADDIZIONI INSISTE NEL TESTO DEL DECRETO
I due fondamenti di cui sopra sono di per se contraddittori. Infatti nelle premesse il Decreto afferma in un primo momento che gli unici parametri per poter definire il Decreto dopo la riforma dello scorso Agosto (di cui ho trattato QUIsono quelli indicati al punto 1 di cui sopra.  Poi successivamente nell’articolo 1 del Decreto  si afferma che i parametri  per decidere se un sito sia di rilievo nazionale o locale sono quelli del comma 2 dell’articolo 252 del DLgs 152/2006.
Peccato che in quel comma 2 non siano elencati tra i parametri solo la presenza di raffinerie, acciaierie, impianti chimici, attività legate all’amianto, ma ben altri 6! Come ho spiegato nei post precedenti, anche linkati sopra, la riforma dello scorso agosto (Legge 134/2012)  si è limitata ad aggiungere dei parametri ma non ha cancellato i 6 esistenti, quindi ora sono 8 i parametri.
Quindi si rileva una prima clamorosa contraddittorietà intrinseca tra le premesse e l’articolato del Decreto.



COME SI DEFINISCE UN SITO DI IMPORTANZA NAZIONALE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA
Anche dopo la riforma dello scorso agosto il dettato del comma 2 articolo 252 è chiarissimo: non occorrono tutti i parametri contemporaneamente per definire come nazionale un sito di bonifica ma ne bastano anche solo alcuni.
In realtà la ratio di tutto l'articolo 252  è nel comma 1 che recita: " I siti di interesse nazionale,  ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti , al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario e ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali ".  
I parametri, quindi,  sono solo dei criteri specificativi di questa ratio (del comma 1 articolo 252 sopra riportato) ma è chiaro che quello che conta per definire un sito di interesse nazionale è quanto affermato proprio nel detto comma 1: 
1. le dimensioni ampie dell’inquinamento, 
2. la pericolosità degli inquinanti, 
3. il rischio sanitario, 
4. il pregiudizio di aree con vincoli paesaggistici. 

Tutte caratteristiche in cui rientra il sito di Pitelli. Insomma sono le dimensioni dell’inquinamento che caratterizzano l’interesse nazionale di un sito non le singole attività inquinanti.  



I NUOVI PARAMETRI INTRODOTTI DALLA RIFORMA DELL’AGOSTO 2012 NON SOSTITUISCONO I PARAMETRI PRECEDENTI
Resta comunque altrettanto chiaro che i  nuovi due parametri (ex riforma dello scorso agosto: Legge 134/2012) non sono esaustivi per classificare il sito di bonifica  come nazionale ma sono stati aggiunti agli altri. D’altronde se così non fosse la riforma dello scorso agosto avrebbe cancellato tutti i parametri precedenti lasciando solo i due nuovi.  
Quindi è chiara la volontà del legislatore (in contrasto con quella del Ministro gerarchicamente subordinata peraltro) non di restringere ma di allargare la classificazione come nazionale di siti inquinanti aggiungendovi quelli con presenze industriali particolari comprese quelle relative all’amianto.



IL SITO DI PITELLI TUTT’ORA RIENTRA IN MOLTI DEI PARAMETRI NECESSARI PER CLASSIFICARLO COME DI INTERESSE NAZIONALE
I parametri tutt’ora in vigore  per classificare come nazionale un sito sono, tra gli altri:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
c) il rischio  sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

E’ sotto gli occhi di chiunque sia in buona fede che: 
1. il sito è tutt’ora inquinato, 
2. l’inquinamento è diffuso e proveniente da più fonti, 
3. l'inquinamento è vicino a una zona densamente abitata 
4. il sito riguarda zone sottoposte a vincoli paesaggistici.



LA RATIO DEL DECRETO MINISTERIALE NON ESCLUDE COMUNQUE IL SITO DI PITELLI DA QUELLI DI INTERESSE NAZIONALE
Anche volendo seguire la logica di questo Decreto, senza rilevarne tutte le contraddizioni sopra esaminate, la cancellazione del sito di Pitelli appare assolutamente immotivata. Il Decreto infatti sostanzialmente sembra mantenere come siti di interesse nazionale solo quelli aventi un inquinamento derivante da attività tipicamente industriali e non da sole discariche. Bene anche Pitelli ha queste caratteristiche perché se è vero che la vicenda che ha portato a individuare il sito di interesse nazionale nasce da una serie di discariche gestite abusivamente è altrettanto vero che al momento della perimetrazione finale sono state individuate molte altre fonti inquinanti anche di origine industriale.  Afferma il Decreto (vedi QUI)  istitutivo del sito di Pitelli che  l’area del sito  fa: “riferimento alle zone di discarica, alle aree occupate dagli insediamenti industriali presenti sia nell'entroterra che sulla fascia costiera dei comuni di La Spezia e Lerici e al tratto di mare prospiciente i cui fondali siano stati oggetto di sversamenti abusivi e nei quali abbiano recapitato o recapitino scarichi”. 
Non a caso lo studio di caratterizzazione (vedi QUIdella parte  a mare del sito di Pitelli,  nelle premesse afferma : “Sono presenti numerose attività anche all’interno della perimetrazione a terra del sito di bonifica di interesse nazionale: attività di tipo commerciale o legate al trasporto marittimo e della cantieristica navale; di tipo industriale, con impianti tuttora attivi (PbO, Centrale Termoelettrica ENEL, etc.) o dismessi (Ex Fonderia di Piombo Pertusola, etc.); presidi militari, impianti di gestione rifiuti (discariche Vallegrande, Monte Montada, Saturnia, Ruffino-Pitelli, Val Bosca, Tiro a Piattello, etc.). In relazione a queste ultime, sono presenti aree dismesse, che in passato sono state sede di impianti di smaltimento, e aree utilizzate in maniera discontinua come discariche (Area Ex Ipodec, Area Campetto, etc.“.

Più chiaro di così!  Si individuano impianti  industriali, energetici e chimici e aggiungo che non dobbiamo dimenticare la ex raffineria dell’area ex IP che per decenni ha tracimato inquinanti nel nostro golfo attraverso canali come il Cappelletto, quindi nell'area attualmente perimetrata dal sito di Pitelli. 



A conferma che il sito di Pitelli è legato anche ad attività industriali di natura chimica nel 2001 un nuovo Decreto (vedi QUIha esteso il perimetro del sito all'area della Pertusola, sede di impianti industriali dismessi in gravi condizioni di degrado e fortemente contaminata da metalli pesanti.



IL CONFONTO TRA I SITI DI BONIFICA NAZIONALE IN LIGURIA CONFERMA CHE IL SITO DI PITELLI DEVE RESTARE NAZIONALE
I siti di interesse nazionale in Liguria (vedi QUIsono tutti e tre caratterizzati da presenze industriali. Non si capisce quindi perché, anche seguendo la ratio del Decreto che stiamo esaminando, Pitelli venga declassificato e gli altri no!



CONCLUSIONI
La lettura del Decreto conferma quindi tutti i dubbi giuridici che si paventavano nelle scorse settimane sull’assoluta strumentalità della scelta di declassificare il sito di Pitelli. 
Questa scelta non rispetta la legge come abbiamo visto sopra ed ha solo la finalità di passare le decisioni sulla bonifica in mano a Comune, Provincia  di Spezia e Regione Liguria.   Sarà che stanno arrivando i nuovi dragaggi del  porto commerciale, l’ampliamento del rigassificatore, nonché l’apertura della discarica di Saturnia?  Si penso proprio che sia così!

 









1 commento:

  1. provo a immaginare se la compagine politica che si è vantata sui giornali per questa "alta operazione" fosse stata all'opposizione e a fare la mossa fosse stata la destra: grave atto anti democratico che bypassa lo stato di diritto

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