IL PROGETTO IN DISCUSSIONE E I CONTENUTI DI QUESTO POST
La foto a fianco è quella della
spiaggia che il progetto di nuovo porto turistico a Levanto vorrebbe
cancellare.
Di seguito dimostrerò come
il progetto non è solo sbagliato in se come dimostra questa foto ma è in
contrasto con la stessa normativa ambientale.
Le note che seguono riassumono
i contenuti della relazione da me svolta al Convegno organizzato dal Comitato
Vallesanta (vedi qui) contro il progetto di
ampliamento (vedi qui) dell’area Nautica nei
Comuni di Bonassola e Levanto.
In particolare analizzerò
la documentazione progettuale presentata dai committenti (La Levante Sviluppo
SpA) del progetto, dal punto di vista delle procedure di valutazione della
sostenibilità ambientale. Mi riferisco in particolare alle procedure di:
1. Valutazione di Impatto
Ambientale di progetti ed opere
2. Valutazione di
Incidenza per la tutela della biodiversità
3. Valutazione Ambientale Strategica
di piani e programmi.
BREVE SPIEGAZIONE DEL SIGNIFICATO DI
QUESTE PROCEDURE DI VALUTAZIONE IN RAPPORTO AL PROGETTO
Quindi mentre la VIA ragiona per alternative tecniche
all’interno del quadro progettuale presentato (tecniche di disinquinamento, di
mitigazione degli impatti, di prevenzione degli impatti, di monitoraggio degli
impatti), la VAS ragiona invece per scenari alternativi su
quelle che dovranno essere le destinazioni di un territorio.
Per venire al progetto di ampliamento dell’area nautica
Vallesanta :
1. con
la VIA si
possono stabilire misure di mitigazione ambientale: dimensioni del progetto
(esempio numero di posti barca); tecniche
di contenimento degli inquinamenti diretti (scarichi, rifiuti rumore etc.) o indiretti
(impatto paesaggistico, traffico
automobilistico indotto); prescrizioni nella gestione del cantiere di
realizzazione del progetto; modalità di
monitoraggio ex post una volta realizzato il progetto.
2. con
la VAS invece si mette in discussione la proposta di
destinazione funzionale dell’area interessata dal progetto, mettendo in campo
scenari alternativi che tengano conto non solo del progetto in se ma del resto
del territorio interessato, ad esempio di tutto il waterfront di Levanto.
Scenari da mettere a confronto fin dall’avvio della procedura coinvolgendo la
comunità locale
Quindi si tratta di due procedure di valutazione
che hanno oggetti diversi (la VIA
i progetti rispetto al singolo sito, la
VAS la pianificazione del territorio in rapporto all’area
vasta) che secondo la sentenza della Corte di Giustizia 22/9/2011 , causa
C295-10: “differiscono sotto diversi punti di vista,”, per cui aggiunge la sentenza: “ è
necessario applicare cumulativamente le prescrizioni di tali due
direttive. Cumulativamente vuol dire che devono sommarsi una all'altra
svolgendosi però distintamente altrimenti non emergere
la differenza tra queste due procedure. “
Svolto questo chiarimento metodologico che verrà utile nella
comprensione del post, andiamo a vedere se la documentazione presentata dalla
Levante Sviluppo SpA abbia o meno rispettato i contenuti e le finalità di
queste procedure di valutazione.
QUALE PROCEDURA DI VERIFICA AI FINI DELA VIA?
Il progetto di ampliamento dell’area nautica di Vallesanta nei Comuni
di Levanto e Bonassola comprende:
1. Abbassamento della
quota del sedime del porto a secco (Comune di Levanto)
2. Ridisegno della diga di
levante (Comune di Levanto)
3. Realizzazione di
banchinamento, a prosecuzione di quello di Levanto oltre il Rio Vallesanta
(Bonassola)
4. Ridefinizione della
diga di ponente (Bonassola)
5. Realizzazione di n° 2
pontili galleggianti (Levanto)
6. Punto di bunkeraggio
(combustibile per imbarcazioni) nella parte estrema della diga (Bonassola)
7. Razionalizzazione degli
spazi di rimessaggio a terra e la creazione di debiti spazi di manovra con un’area
per l’imbarco/sbarco dei passeggeri dai battelli turistici di collegamento con
le 5Terre (Bonassola)
Totale aree interessate dal progetto: 61292 mq di cui 41547 a mare
Quindi……
Interventi di cui ai punti 1,2,3,4, rientrano nella categoria
opere di difesa del mare e di modifica della linea di costa sottoponibile a VIA
secondo Lettera
n) punto 7 allegato IV alla parte II del DLgs 152/2006[1]
e il Punto 10J) allegato III alla Legge Regione Liguria n.38 del 1998[2].
Interventi di cui ai punti 5, 6 e7 rientrano nella categoria
di opere: porti turistici sottoponibili a VIA
secondo Lettera q punto 7 allegato IV alla parte II DLgs 152/2006[3];
Punto 10e) allegato III alla LR 38/1998[4];
Lettera e) comma 1 articolo 2 DGR 398/1999[5]
Si tratterebbe di
applicare quindi la procedura di verifica della sottoponibilità a VIA del
progetto in esame.
Secondo la normativa vigente nazionale e regionale
e gli indirizzi della giurisprudenza la procedura di verifica deve comparare
il sacrificio ambientale con l’utilità socio economica
dell’intervento e questo deve risultare
dai contenuti dello studio ambientale preliminare (Consiglio di Stato sentenza n.4246/2010).
Come ?
1. Analizzando alternative di localizzazione
(nel caso in esame decidere ad esempio il livello di ampliamento e le aree
interessate dai nuovi posti barca) e tipologiche (materiali usati, porto
a secco o meno, tipologia dei pontili, dimensioni delle opere di protezione) praticabili.
2. La eventuale generazione di conflitti nell’uso delle risorse con altri interventi limitrofi
esistenti o in itinere (basti pensare al nuovo depuratore che dovrà insistere
nella stessa area come pure l’accessibilità turistica)
3. La valutazione quali-quantitativa degli inquinamenti indotti e da impatti non
mitigabili
4. la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani
finanziari dei lavori;
Nello studio ambientale preliminare che deve
accompagnare la documentazione per la verifica ai fini della VIA deve essere compresa
l’opzione zero. Infatti la VIA
può arrivare a dimostrare : “la possibilità di
bocciare progetti che arrechino vulnus non
giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il
tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo
sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse
naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di
istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”.
Questo perché la ratio della normativa
sulla VIA è: “nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre
perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente
ai principi “costituzionali” dei trattati, scopo dell’U.E. è la tutela
preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giustizia, sez. V, 21 settembre 1999,
c-392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c-435/97).”
Tutti questi aspetti
appaiono, alla luce della documentazione
prodotta da Levante Sviluppo SpA: o
affrontati superficialmente o completamente rimossi soprattutto quelli sulle
alternative, l’analisi degli impatti e le misure di compensazione.
Quanto sopra risulta
ancora più evidente se analizziamo la normativa settoriale regionale in materia
di progettazione delle opere di difesa costiera.
Il progetto presentato
rientrando nella categoria opere difesa del mare, non tiene in adeguata
considerazione la DGR 222/2003 come integrata dalla DGR 429/2009 (criteri generali per la
progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa), nei seguenti
punti:
1. il progetto deve
contenere una esaustiva descrizione della soluzione di progetto adottata,
nonché specificare quali sono le altre soluzioni considerate ed i motivi
che hanno indotto la scelta progettuale.
2. il
punto 3.7.7 di detta DGR secondo cui: “Ai fini
della mitigazione degli impatti delle
opere emerse, la progettazione deve tendere a realizzare il miglior
compromesso tra dimensioni ed efficacia”
3. Il punto
relativo alla QUESTIONE IDROGEOLOGICA, ancor più rilevante visto che tra
l’altro si prevede la realizzazione di ponticello per l'attraversamento del Rio Vallesanta
verso Bonassola. Recita sul punto la DGR 222/2003: “ 3.7.6 Foci fluviali e torrentizie. Nel caso di opere che interessino da vicino (indicativamente distanza
dalla foce < 5 volte la larghezza del corso d’acqua alla foce) foci fluviali
o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere una
specifica parte volta a valutare l’influenza delle opere stesse sul libero
deflusso di piena dei corsi d’acqua. In particolare si dovrà valutare la
possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso l’area fociva
e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata,
inserendo, se del caso, una verifica idraulica del tratto focivo terminale,
acquisendo i risultati dei Piani di Bacino adottati”
Come è noto la zona
dell’attuale area nautica è stata alluvionata dagli eventi dello scorso
ottobre 2011 con esondazione del rio Vallesanta che sfocia proprio nell’attuale
area nautica da ampliare secondo il progetto in oggetto.
Ricordo ai distratti
amministratori del Comune di Levanto che secondo la normativa nazionale che ha
recepito la Direttiva UE
sulla prevenzione delle alluvioni (DLgs
49/2010 lettera ) articolo 2) per zone alluvionate si intendono:
“ a) alluvione: l'allagamento temporaneo……. di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua.”
Secondo lo studio di
inserimento ambientale allegato al progetto “ Nell'area in esame confluisce
il rio Vallesanta, asta fluviale di ordine 3, che non è stato oggetto di verifiche idrauliche finalizzate
all’individuazione di fasce di inondabilità. Nell’ambito del P.U.O. relativo al viadotto ferroviario in loc.
Vallesanta è stato condotto
uno studio idraulico del tratto terminale del rio e previsti alcuni interventi,
in corso di esecuzione, per l’adeguamento dello stesso al deflusso con adeguato
franco di sicurezza della portata di piena 200enale.”
Secondo
i Commi 2 e 3 articolo 1 allegato 1 alla delibera di salvaguardia della Regione Liguria dopo gli
eventi metereologici dell’ottobre 2011 i Comuni avrebbero dovuto indicare le
aree alluvionate ai fini della integrazione delle mappe regionali per poi
riclassificare le aree a rischio idraulico.
Quindi l’area rientra
nella fascia B non in quella a
minor rischio ma a rischio medio come si evince dalla classificazione
delle norme di Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo. L’area non è stata
oggetto di verifiche idrauliche neppure dopo la alluvione, non solo ma rispetto
all’intervento precedente (2005), relativo alla approvazione del progetto di
recupero dell’ex viadotto ferroviario che insiste nell’area nautica interessata
ora dal progetto di ampliamento, non sono mai
stati completamente attuati gli interventi
previsti dalla autorizzazione a fini idraulici del settore Difesa
Suolo della Provincia di Spezia (27-4-2005); gli interventi erano finalizzati
proprio ad eliminare le esondazioni della portata duecentennale (appunto la c.d
fascia B a rischio medio di inondazione).
Lo Studio di inserimento
ambientale allegato al progetto di ampliamento dell’area nautica Vallesanta, rimuove,
non solo quanto espresso dalla sopra riportata normativa nazionale e
regionale, ma anche quanto previsto
dalle norme di Piano di Bacino Ambito 18
Ghiararo (all’interno del quale rientra il rio Vallesanta), in particolare
si veda il comma 3 articolo 15 sugli interventi realizzabili in tali aree (vedi qui).
Il progetto di ampliamento
che stiamo esaminando ricade in un’area di mare relativamente vicina ad un Sito
di Importanza Comunitaria marino ai sensi della normativa sulla tutela della
biodiversità.
Inoltre come affermato dallo studio di inserimento
ambientale allegato al progetto: “Immediatamente a levante della scogliera lato ponente in Comune di Bonassola, sono
presenti alcune macchie di posidonia oceanica in prateria. Durante l’esecuzione dei
lavori sarà posta ogni cura per la salvaguardia di detto habitat marino. Sia la
formazione a mosaico di Posidonia Oceanica viva e matte morta sia il prato di
Cimodocea nodosa, infine, sono assai più al largo della zona interessata dai
lavori.”
Le
praterie di Posidonia, costituiscono habitat prioritario per l'Allegato I della
Direttiva 92/43 (normativa sulla tutela della biodiversità).
Lo studio di
inserimento ambientale allegato al progetto rimuove il dato normativo per cui tra i criteri per
verificare la applicabilità della procedura di VIA abbiamo anche quello secondo
cui (ex allegato III alla DIR 2011/92):
“Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che
possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto” tra questi
rientrano i siti come quelli sopra descritti.
La suddetta sensibilità
ambientale dovrà essere considerata attraverso il rispetto e la definizione:
1. dei criteri di progettazione richiesti
dalla DGR n.1533 del 2 dicembre 2005 (Criteri diretti a salvaguardare l'habitat
naturale prioritario prateria di Posidonia Oceanica) previsti per opere fisse di difesa costiera, porticcioli
turistici, realizzazione di barriere artificiali.
2. della metodologia per dimostrare la non
influenza dell’ampliamento dell’area nautica sulle praterie di posidonia sia per quanto riguarda i rilievi biologici che la
loro georeferenziazione e cartografazione,
ex punto 1.6. DGR 222/2003 come integrata dalla DGR 429/2009 (criteri generali per la progettazione e
l’esecuzione delle opere di difesa della costa)
3. della verifica degli impatti indiretti del progetto su dette
Praterie di Posidonia in relazione alle modificazioni delle caratteristiche
sedimentologiche dei fondali non direttamente interessati dalle opere, intese
come: modificazioni delle caratteristiche granulometriche indotte da versamenti
di materiale lapideo soggetto a essere disperso nell’area antistante e fenomeni di sedimentazione o erosione indotti
dalle opere (punto 3.7.4 DGR 222/2003).
Rispetto
a quanto sopra lo studio di inserimento
ambientale allegato al progetto afferma genericamente:
per il
SIC marino che “L'area in esame non ricade in alcun SIC
terrestre né affaccia direttamente sul alcun SIC marino “
per le
Praterie di Posidonia: ” Durante l’esecuzione dei lavori sarà posta ogni cura per la
salvaguardia di detto habitat marino. Sia la formazione a mosaico di Posidonia
Oceanica viva e matte morta sia il prato di Cimodocea nodosa, infine, sono
assai più al largo della zona interessata dai lavori.”
CONCLUSIONI SU VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Le rimozioni del progetto di ampliamento dell’area
nautica: in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza comportano che: solo in sede di progetto
definitivo potranno essere esaurientemente valutati i
potenziali impatti e le misure di mitigazione adeguate a tutelare i siti
habitat sopra indicati.
Occorre quindi che:
1. venga presentato uno studio di incidenza al fine di una
Valutazione di Incidenza dell’impatto del progetto sui siti di tutela della
biodiversità sopra indicati
2. il progetto venga sottoposto a procedura ordinaria di VIA (come
è noto infatti la VIA
ordinaria, non la verifica, si applica al livello di progettazione definitiva)
In particolare relativamente alla Valutazione di
Incidenza non rileva il tentativo, indicato dallo Studio di inserimento
ambientale allegato al progetto in esame, di dimostrare che l’intervento non
insiste direttamente sui siti di tutela della biodiversità e quindi non ci
sarebbe bisogno di Studio di Incidenza.
Infatti le linee guida della UE[6]
richiedono una Valutazione di Incidenza per i progetti che possono insistere
anche indirettamente su siti habitat: “In linea
con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la
valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative
non sono certe. Anche in questo caso è utile fare riferimento alla
direttiva 85/337/CEE, Ne consegue che, se una proposta comporta la necessità di
una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE in base al fatto, inter alia, che essa possa incidere
in modo significativo su un sito Natura 2000, essa dovrà anche essere oggetto
di una valutazione di incidenza”.
Infine a conforto del legame tra VIA e Valutazione di Incidenza si vedano le linee guida UE[7] secondo le quali: “Relativamente al campo di
applicazione geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3
della Direttiva 92/42/CEE non sono limitate a piani e progetti concernenti
esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi
al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso.”
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Dall’esame del quadro di
riferimento programmatico contenuto nello Studio di Inserimento Ambientale allegato
al progetto emerge che quest’ultimo costituisce variante:
1. al Piano
Regionale della Costa e alla
variante di salvaguardia approvata recentemente (vedi qui) che infatti esclude
nell’area nuove o ampliate strutture nautiche e classifica l’attuale impianto
nautico come minore “con modeste
possibilità di ampliamento”.
2. al PUC di Bonassola per
l’attuale area del porto a secco solo
interventi di manutenzione o puntuali opere di miglioramento dell’accessibilità
con lo scopo di “favorire la fruizione
balneabile libera di quei nuovi tratti di costa raggiungibili tramite le
vecchie gallerie ferroviarie senza determinare né modifiche paesaggistiche
apprezzabili né insediamenti stabili di attività
3. al PUC di LEVANTO
il quale prevede solo “l’organizzato utilizzo dello specchio acqueo
protetto dell’attua area nautica” e aggiunge che “la riorganizzazione di tale area dovrà avvenire con un Progetto
Urbanistico Operativo (P.U.O.)” cioè con uno strumento urbanistico che
dovrà definire meglio l’esatto perimetro dell’area su cui intervenire con tale
riorganizzazione
Risulta quindi con
chiarezza come il progetto in esame rientri all’interno di uno strumento
urbanistico (PUO) in variante agli strumenti urbanistici vigenti ed al Piano
della Costa. Quindi assoggettabile alla procedura di VAS di piani e programmi.
Occorre
infatti considerare, tra l’altro che sia il PUC di Levanto che quello di
Bonassola non sono stati assoggettati ad alcuna Valutazione Ambientale
Strategica e che la attuale normativa nazionale, vigente anche per la Regione Liguria , stabilisce che
gli strumenti urbanistici attuativi di Piani generali che non hanno avuto la VAS sono soggetti a tale
valutazione (comma 8 articolo 5 della legge 106/2011[8]). Che quanto qui scritto sia vero lo dimostra il
recente disegno di legge regionale della Giunta Burlando (vedi qui in
particolare lettera e) comma 4 articolo 3) che ribalta
l’indirizzo fino ad ora tenuto dalla Regione su questo aspetto a conferma che
avevano ragione quelli come il sottoscritto quando contestavano questo
indirizzo regionale (vedi qui)
Si
tratta di capire soltanto se la
VAS è applicabile al caso in esame come procedura ordinaria o
come procedura di verifica.
A
mio avviso la procedura di VAS da
applicare è quella ordinaria, senza previa verifica perché essendo
comunque il progetto in esame da sottoporre a VIA, il PUO relativo al progetto
in esame va sottoposto automaticamente a VAS senza neppure passare dalla
verifica di assoggettabilità. Infatti secondo il TU ambientale (DLgs 152/2006
versione 2010) sono sottoponibili a VAS i piani urbanistici che contengono
opere sottoponibili anche a VIA, anche nella modalità della verifica. Aggiungo
che secondo le Linee Guida della
UE sulle modalità di applicazione della VAS negli Stati membri, rispetto a
tali piani: “gli Stati membri non hanno
potere discrezionale nel determinare se i piani e i programmi possano
effettivamente avere effetti significativi sull’ambiente” (punto 3.21) ergo
la Regione
non può fare quello che gli pare nell’applicare i suddetti principi.
Se il PUO che deve contenere il
progetto di ampliamento dell’area nautica Vallesanta deve essere soggetto a VAS
ordinaria, questa procedura deve precedere o essere comunque distinta dalla
procedura di valutazione/autorizzazione del progetto in esame. Secondo la Corte di Giustizia della UE:
“la direttiva VAS si applica a monte a
determinati piani e programmi pubblici e privati, mentre la direttiva VIA
si applica alla valutazione di determinati progetti pubblici
e privati “ (Corte di Giustizia 22 settembre 2011 C‑295/10, vedi anche Parere del
Comitato delle Regioni della UE sul
tema «Migliorare le direttive VIA e VAS» 2010/C
232/07)
CONCLUSIONI GENERALI: IL PROGETTO DI NUOVA AREA NAUTICA VALLESANTA DEVE ESSERE RITIRATO!
Sulla base di quanto
esaminato il progetto presentato deve essere ritirato in quando avviato in modo
non coerente con la sopra descritta normativa comunitaria e nazionale.
In particolare la VAS sul PUO dovrà precedere il
procedimento di valutazione/autorizzazione del progetto, sia pure nel rispetto
delle linee di coordinamento tra le diverse procedura di valutazione come
esaminato nelle presenti osservazioni.
[1] “n) opere costiere destinate a
combattere l’erosione e la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa
del mare”
la costa mediante la costruzione,
per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa
la manutenzione e la ricostruzione di tali opere,e recupero di terre dal mare;”
[3]
“ q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è
inferiore o uguale a 10
ettari , le aree esterne
interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o
uguale a 500 metri ,
nonché progetti di intervento su porti già esistenti”
[4]
“10e) Costruzione o ampliamento di: – porti, impianti portuali, porti di
pesca, porti turistici e porti rifugio;”
[5]
“sono da sottoporre a procedura di
verifica le……. ristrutturazioni dei
porti di cui al punto 10e) o interventi che prevedano una variazione dello
specchio acqueo interessato o la realizzazione di strutture integrative
comportanti modifiche sostanziali degli impianti esistenti”
[6] Ci si riferisce alle linee guida della Commissione UE sulla gestione dei siti habitat del 2000 e sulle modalità di applicazione della valutazione di incidenza del 2002
[7] Ci si riferisce alle linee guida della Commissione UE sulla gestione dei siti habitat del 2000 e sulle modalità di applicazione della valutazione di incidenza del 2002
[8] " lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma."
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