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domenica 29 aprile 2012

Perchè il progetto di porto turistico di Levanto deve essere ritirato


IL PROGETTO IN DISCUSSIONE  E I CONTENUTI DI QUESTO POST

La foto a fianco è quella della spiaggia che il progetto di nuovo porto turistico a Levanto vorrebbe cancellare.

Di seguito dimostrerò come il progetto non è solo sbagliato in se come dimostra questa foto ma è in contrasto con la stessa normativa ambientale.

Le note che seguono riassumono i contenuti della relazione da me svolta al Convegno organizzato dal Comitato Vallesanta (vedi qui) contro il progetto di ampliamento (vedi qui) dell’area Nautica nei Comuni di Bonassola e Levanto.

In particolare analizzerò la documentazione progettuale presentata dai committenti (La Levante Sviluppo SpA) del progetto, dal punto di vista delle procedure di valutazione della sostenibilità ambientale. Mi riferisco in particolare alle procedure di:
1. Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere
2. Valutazione di Incidenza per la tutela della biodiversità
3. Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi. 



BREVE SPIEGAZIONE DEL SIGNIFICATO DI QUESTE PROCEDURE DI VALUTAZIONE IN RAPPORTO AL PROGETTO

La Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) misura la compatibilità di un progetto con un determinato luogo , stabilendo misure di compensazione per rendere adeguato ambientalmente il progetto. Se queste misure di compensazione non sono sufficienti viene dichiarata la incompatibilità ambientale del progetto.

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) pretende di valutare le ragioni che stanno alla base del progetto presentato rapportate al lungo periodo temporale e  al resto dell’area vasta che sta intorno al sito in cui il progetto deve essere realizzato.

Quindi mentre la VIA ragiona per alternative tecniche all’interno del quadro progettuale presentato (tecniche di disinquinamento, di mitigazione degli impatti, di prevenzione degli impatti, di monitoraggio degli impatti), la VAS  ragiona invece per scenari alternativi su quelle che dovranno essere le destinazioni di un territorio.

Per venire al progetto di ampliamento dell’area nautica Vallesanta :
1. con la VIA si possono stabilire misure di mitigazione ambientale: dimensioni del progetto (esempio numero di posti barca);  tecniche di contenimento degli inquinamenti diretti (scarichi, rifiuti rumore etc.) o indiretti (impatto paesaggistico, traffico  automobilistico indotto); prescrizioni nella gestione del cantiere di realizzazione del progetto;  modalità di monitoraggio ex post una volta realizzato il progetto.
2. con la VAS invece si mette in discussione la proposta di destinazione funzionale dell’area interessata dal progetto, mettendo in campo scenari alternativi che tengano conto non solo del progetto in se ma del resto del territorio interessato, ad esempio di tutto il waterfront di Levanto. Scenari da mettere a confronto fin dall’avvio della procedura coinvolgendo la comunità locale

Quindi si tratta di due procedure di valutazione che hanno oggetti diversi (la VIA i progetti rispetto al singolo sito, la VAS la pianificazione del territorio in rapporto all’area vasta) che secondo la sentenza della Corte di Giustizia 22/9/2011 , causa C295-10: “differiscono sotto diversi punti di vista,”, per cui aggiunge la sentenza: “ è necessario applicare cumulativamente le prescrizioni di tali due direttive. Cumulativamente vuol dire che devono sommarsi una all'altra svolgendosi però distintamente altrimenti non emergere la differenza tra queste due procedure. “

Svolto questo chiarimento metodologico che verrà utile nella comprensione del post, andiamo a vedere se la documentazione presentata dalla Levante Sviluppo SpA abbia o meno rispettato i contenuti e le finalità di queste procedure di valutazione. 


QUALE PROCEDURA DI VERIFICA AI FINI DELA VIA?
Il progetto di ampliamento dell’area nautica di Vallesanta nei Comuni di Levanto e Bonassola comprende:
1. Abbassamento della quota del sedime del porto a secco (Comune di Levanto)
2. Ridisegno della diga di levante (Comune di Levanto)
3. Realizzazione di banchinamento, a prosecuzione di quello di Levanto oltre il Rio Vallesanta (Bonassola)
4. Ridefinizione della diga di ponente (Bonassola)
5. Realizzazione di n° 2 pontili galleggianti (Levanto)
6. Punto di bunkeraggio (combustibile per imbarcazioni) nella parte estrema della diga (Bonassola)
7. Razionalizzazione degli spazi di rimessaggio a terra e la creazione di debiti spazi di manovra con un’area per l’imbarco/sbarco dei passeggeri dai battelli turistici di collegamento con le 5Terre (Bonassola)

Totale aree interessate dal progetto:  61292 mq di cui 41547 a mare

Quindi……
Interventi di cui ai punti 1,2,3,4, rientrano nella categoria opere di difesa del mare e di modifica della linea di costa sottoponibile a VIA secondo Lettera n) punto 7 allegato IV alla parte II del DLgs 152/2006[1] e il Punto 10J) allegato III alla Legge Regione Liguria  n.38 del 1998[2].
Interventi di cui ai punti 5, 6 e7 rientrano nella categoria di opere: porti turistici sottoponibili a VIA  secondo Lettera q punto 7 allegato IV alla parte II DLgs 152/2006[3]; Punto 10e) allegato III alla LR 38/1998[4]; Lettera e) comma 1 articolo 2 DGR 398/1999[5]

Si tratterebbe di applicare quindi la procedura di verifica della sottoponibilità a VIA del progetto in esame.

Secondo la normativa vigente nazionale e regionale e gli indirizzi della giurisprudenza la procedura di verifica deve comparare il sacrificio ambientale con l’utilità socio economica dell’intervento  e questo deve risultare dai contenuti dello studio ambientale preliminare (Consiglio di Stato sentenza n.4246/2010).  

Come ?
1. Analizzando alternative di localizzazione (nel caso in esame decidere ad esempio il livello di ampliamento e le aree interessate dai nuovi posti barca) e tipologiche (materiali usati, porto a secco o meno, tipologia dei pontili, dimensioni delle opere di protezione) praticabili.  
2. La eventuale generazione di conflitti nell’uso delle risorse con altri interventi limitrofi esistenti o in itinere (basti pensare al nuovo depuratore che dovrà insistere nella stessa area come pure l’accessibilità turistica)
3. La valutazione quali-quantitativa degli inquinamenti indotti e da impatti non mitigabili
4. la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali  interventi di ripristino,  riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima  dei  relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

Nello studio ambientale preliminare che deve accompagnare la documentazione per la verifica ai fini della VIA deve essere compresa l’opzione zero. Infatti la VIA può arrivare a dimostrare : “la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”.
Questo perché la ratio della normativa sulla VIA è: “nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente ai principi “costituzionali” dei trattati, scopo dell’U.E. è la tutela preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giustizia, sez. V, 21 settembre 1999, c-392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c-435/97).”

Tutti questi aspetti appaiono, alla luce della documentazione prodotta da  Levante Sviluppo SpA: o affrontati superficialmente o completamente rimossi soprattutto quelli sulle alternative, l’analisi degli impatti e le misure di compensazione.

Quanto sopra risulta ancora più evidente se analizziamo la normativa settoriale regionale in materia di progettazione delle opere di difesa costiera.


LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI OPERE DI DIFESA COSTIERA NON RISPETTATE DAL LIVELLO DI PROGETTAZIONE ATTUALMENTE PRESENTATO DA LEVANTE SVILUPPO S.p.A.

Il progetto presentato rientrando nella categoria opere difesa del mare, non tiene in adeguata considerazione la DGR 222/2003 come integrata dalla DGR 429/2009 (criteri generali per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa), nei seguenti punti: 
1. il progetto deve contenere una esaustiva descrizione della soluzione di progetto adottata, nonché specificare quali sono le altre soluzioni considerate ed i motivi che hanno indotto la scelta progettuale.

2. il punto 3.7.7 di detta DGR secondo cui: “Ai fini della mitigazione degli impatti  delle opere emerse, la progettazione deve tendere a realizzare il miglior compromesso tra dimensioni ed efficacia

3.  Il punto relativo alla QUESTIONE IDROGEOLOGICA, ancor più rilevante visto che tra l’altro si prevede la realizzazione di ponticello per l'attraversamento del Rio Vallesanta verso Bonassola. Recita sul punto la DGR 222/2003: “  3.7.6 Foci fluviali e torrentizie.  Nel caso di opere che interessino da vicino (indicativamente distanza dalla foce < 5 volte la larghezza del corso d’acqua alla foce) foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere una specifica parte volta a valutare l’influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d’acqua. In particolare si dovrà valutare la possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso l’area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata, inserendo, se del caso, una verifica idraulica del tratto focivo terminale, acquisendo i risultati dei Piani di Bacino adottati

Come è noto la zona dell’attuale area nautica è stata alluvionata dagli eventi dello scorso ottobre 2011 con esondazione del rio Vallesanta che sfocia proprio nell’attuale area nautica da ampliare secondo il progetto in oggetto.

Ricordo ai distratti amministratori del Comune di Levanto che secondo la normativa nazionale che ha recepito la Direttiva UE sulla prevenzione delle alluvioni (DLgs 49/2010 lettera ) articolo 2) per zone alluvionate si intendono:
a) alluvione: l'allagamento temporaneo……. di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua.

Secondo lo studio di inserimento ambientale allegato al progetto Nell'area in esame confluisce il rio Vallesanta, asta fluviale di ordine 3, che non è stato oggetto di verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione di fasce di inondabilità. Nell’ambito del P.U.O. relativo al viadotto ferroviario in loc. Vallesanta è stato condotto uno studio idraulico del tratto terminale del rio e previsti alcuni interventi, in corso di esecuzione, per l’adeguamento dello stesso al deflusso con adeguato franco di sicurezza della portata di piena 200enale.”

Secondo i Commi 2 e 3 articolo 1 allegato 1 alla delibera di salvaguardia della Regione Liguria dopo gli eventi metereologici dell’ottobre 2011 i Comuni avrebbero dovuto indicare le aree alluvionate ai fini della integrazione delle mappe regionali per poi riclassificare le aree a rischio idraulico.

Quindi l’area rientra nella fascia B non in quella a minor rischio ma a rischio medio come si evince dalla classificazione delle norme di Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo. L’area non è stata oggetto di verifiche idrauliche neppure dopo la alluvione, non solo ma rispetto all’intervento precedente (2005), relativo alla approvazione del progetto di recupero dell’ex viadotto ferroviario che insiste nell’area nautica interessata ora dal progetto di ampliamento, non sono mai stati completamente attuati gli interventi  previsti dalla autorizzazione a fini idraulici del settore Difesa Suolo della Provincia di Spezia (27-4-2005); gli interventi erano finalizzati proprio ad eliminare le esondazioni della portata duecentennale (appunto la c.d fascia B a rischio medio di inondazione).  

Lo Studio di inserimento ambientale allegato al progetto di ampliamento dell’area nautica  Vallesanta,  rimuove,  non solo quanto espresso dalla sopra riportata normativa nazionale e regionale,  ma anche quanto previsto dalle norme di Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo (all’interno del quale rientra il rio Vallesanta), in particolare si veda il comma 3 articolo 15 sugli interventi realizzabili in tali aree (vedi qui). 


LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RIMOSSA DAL PROGETTO
Il progetto di ampliamento che stiamo esaminando ricade in un’area di mare relativamente vicina ad un Sito di Importanza Comunitaria marino ai sensi della normativa sulla tutela della biodiversità.
Inoltre come affermato dallo studio di inserimento ambientale allegato al progetto: “Immediatamente a levante della scogliera lato ponente in Comune di Bonassola, sono presenti alcune macchie di posidonia oceanica in prateria. Durante l’esecuzione dei lavori sarà posta ogni cura per la salvaguardia di detto habitat marino. Sia la formazione a mosaico di Posidonia Oceanica viva e matte morta sia il prato di Cimodocea nodosa, infine, sono assai più al largo della zona interessata dai lavori.”

Le praterie di Posidonia, costituiscono habitat prioritario per l'Allegato I della Direttiva 92/43 (normativa sulla tutela della biodiversità).

Lo  studio di inserimento ambientale allegato al progetto rimuove il dato normativo per cui tra i criteri per verificare la applicabilità della procedura di VIA abbiamo anche quello secondo cui (ex allegato III alla DIR 2011/92):  “Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto” tra questi rientrano i siti come quelli sopra descritti.

La suddetta sensibilità ambientale dovrà essere considerata attraverso il rispetto e la definizione: 
1. dei criteri di progettazione richiesti dalla DGR  n.1533 del 2 dicembre 2005  (Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia Oceanica)  previsti per opere fisse di difesa costiera, porticcioli turistici, realizzazione di barriere artificiali.
2. della metodologia per dimostrare la non influenza dell’ampliamento dell’area nautica sulle praterie di posidonia sia per quanto riguarda i rilievi biologici che la loro georeferenziazione e cartografazione,  ex punto 1.6. DGR 222/2003 come integrata dalla DGR 429/2009 (criteri generali per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa)
3. della verifica degli impatti indiretti del progetto su dette Praterie di Posidonia in relazione alle modificazioni delle caratteristiche sedimentologiche dei fondali non direttamente interessati dalle opere, intese come: modificazioni delle caratteristiche granulometriche indotte da versamenti di materiale lapideo soggetto a essere disperso nell’area antistante e  fenomeni di sedimentazione o erosione indotti dalle opere (punto 3.7.4 DGR 222/2003).

Rispetto a quanto sopra lo studio di inserimento ambientale allegato al progetto afferma genericamente:
per il SIC marino che “L'area in esame non ricade in alcun SIC terrestre né affaccia direttamente sul alcun SIC marino
per le Praterie di Posidonia: ” Durante l’esecuzione dei lavori sarà posta ogni cura per la salvaguardia di detto habitat marino. Sia la formazione a mosaico di Posidonia Oceanica viva e matte morta sia il prato di Cimodocea nodosa, infine, sono assai più al largo della zona interessata dai lavori.”


CONCLUSIONI SU  VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Le rimozioni del progetto di ampliamento dell’area nautica: in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza comportano che: solo in sede di progetto definitivo potranno essere esaurientemente valutati i potenziali impatti e le misure di mitigazione adeguate a tutelare i siti habitat sopra indicati.
Occorre quindi che:
1. venga presentato uno studio di incidenza al fine di una Valutazione di Incidenza dell’impatto del progetto sui siti di tutela della biodiversità sopra indicati
2. il progetto venga sottoposto a procedura ordinaria di VIA (come è noto infatti la VIA ordinaria, non la verifica, si applica al livello di progettazione definitiva)

In particolare relativamente alla Valutazione di Incidenza non rileva il tentativo, indicato dallo Studio di inserimento ambientale allegato al progetto in esame, di dimostrare che l’intervento non insiste direttamente sui siti di tutela della biodiversità e quindi non ci sarebbe bisogno di Studio di Incidenza.
Infatti le linee guida della UE[6] richiedono una Valutazione di Incidenza per i progetti che possono insistere anche indirettamente su siti habitat: “In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe. Anche in questo caso è utile fare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, Ne consegue che, se una proposta comporta la necessità di una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE in base al fatto, inter alia, che essa possa incidere in modo significativo su un sito Natura 2000, essa dovrà anche essere oggetto di una valutazione di incidenza”.

Infine a conforto del legame tra VIA e Valutazione di Incidenza si vedano le linee guida UE[7]  secondo le quali: “Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/42/CEE non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso.”


VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA
Dall’esame del quadro di riferimento programmatico contenuto nello Studio di Inserimento Ambientale allegato al progetto emerge che quest’ultimo costituisce variante:
1. al Piano Regionale della Costa  e alla variante di salvaguardia approvata recentemente (vedi quiche infatti esclude nell’area nuove o ampliate strutture nautiche e classifica l’attuale impianto nautico come minore “con modeste possibilità di ampliamento”.
2. al PUC di Bonassola  per l’attuale area del porto a secco solo interventi di manutenzione o puntuali opere di miglioramento dell’accessibilità con lo scopo di “favorire la fruizione balneabile libera di quei nuovi tratti di costa raggiungibili tramite le vecchie gallerie ferroviarie senza determinare né modifiche paesaggistiche apprezzabili né insediamenti stabili di attività
3. al PUC di LEVANTO il quale prevede  solo “l’organizzato utilizzo dello specchio acqueo protetto dell’attua area nautica” e aggiunge che “la riorganizzazione di tale area dovrà avvenire con un Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)” cioè con uno strumento urbanistico che dovrà definire meglio l’esatto perimetro dell’area su cui intervenire con tale riorganizzazione

Risulta quindi con chiarezza come il progetto in esame rientri all’interno di uno strumento urbanistico (PUO) in variante agli strumenti urbanistici vigenti ed al Piano della Costa. Quindi assoggettabile alla procedura di VAS di piani e programmi.

Occorre infatti considerare, tra l’altro che sia il PUC di Levanto che quello di Bonassola non sono stati assoggettati ad alcuna Valutazione Ambientale Strategica e che la attuale normativa nazionale, vigente anche per la Regione Liguria, stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi di Piani generali che non hanno avuto la VAS sono soggetti a tale valutazione (comma 8 articolo 5 della legge 106/2011[8]).  Che quanto qui scritto sia vero lo dimostra il recente disegno di legge regionale della Giunta Burlando (vedi qui in particolare lettera e) comma 4 articolo 3) che ribalta l’indirizzo fino ad ora tenuto dalla Regione su questo aspetto a conferma che avevano ragione quelli come il sottoscritto quando contestavano questo indirizzo regionale (vedi qui)

Si tratta di capire soltanto se la VAS è applicabile al caso in esame come procedura ordinaria o come procedura di verifica.

A mio avviso la procedura di VAS da applicare è quella ordinaria, senza previa verifica perché  essendo comunque il progetto in esame da sottoporre a VIA, il PUO relativo al progetto in esame va sottoposto automaticamente a VAS senza neppure passare dalla verifica di assoggettabilità.  Infatti secondo il TU ambientale (DLgs 152/2006 versione 2010) sono sottoponibili a VAS i piani urbanistici che contengono opere sottoponibili anche a VIA, anche nella modalità della verifica. Aggiungo che secondo le Linee Guida della UE sulle modalità di applicazione della VAS negli Stati membri, rispetto a tali piani: “gli Stati membri non hanno potere discrezionale nel determinare se i piani e i programmi possano effettivamente avere effetti significativi sull’ambiente” (punto 3.21) ergo la Regione non può fare quello che gli pare nell’applicare i suddetti principi.

Se il PUO che deve contenere il progetto di ampliamento dell’area nautica Vallesanta deve essere soggetto a VAS ordinaria, questa procedura deve precedere o essere comunque distinta dalla procedura di valutazione/autorizzazione del progetto in esame. Secondo la Corte di Giustizia della UE: “la direttiva VAS si applica a monte a determinati piani e programmi pubblici e privati, mentre la direttiva VIA  si applica alla valutazione di determinati  progetti  pubblici  e privati “  (Corte di Giustizia  22 settembre 2011  C‑295/10, vedi anche Parere del Comitato delle Regioni della UE sul  tema  «Migliorare le direttive VIA e VAS» 2010/C 232/07)


CONCLUSIONI GENERALI: IL PROGETTO DI NUOVA AREA NAUTICA VALLESANTA DEVE ESSERE RITIRATO!
Sulla base di quanto esaminato il progetto presentato deve essere ritirato in quando avviato in modo non coerente con la sopra descritta normativa comunitaria e nazionale.

In particolare la VAS sul PUO dovrà precedere il procedimento di valutazione/autorizzazione del progetto, sia pure nel rispetto delle linee di coordinamento tra le diverse procedura di valutazione come esaminato nelle presenti osservazioni.

La VAS dovrà inoltre essere condotta secondo gli indirizzi della normativa comunitaria su scenari alternativi relativamente alla destinazione funzionale dell’area interessata dal progetto, coinvolgendo la comunità locale nelle diverse rappresentanze di interesse fin dalla fase di avvio del procedimento di VAS che consiste nella presentazione del Rapporto Ambientale Preliminare.










[1] “n) opere costiere destinate a combattere l’erosione e la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”
[2] 10j) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare
la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere,e recupero di terre dal mare;”
[3]  “ q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari , le aree esterne  interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti”
[4]  “10e) Costruzione o ampliamento di: – porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio;”
[5]  “sono da sottoporre a procedura di verifica le…….  ristrutturazioni dei porti di cui al punto 10e) o interventi che prevedano una variazione dello specchio acqueo interessato o la realizzazione di strutture integrative comportanti modifiche sostanziali degli impianti esistenti”  
[6] Ci si riferisce alle linee guida della Commissione UE sulla gestione dei siti habitat  del 2000  e sulle modalità di applicazione della valutazione di incidenza del 2002
[7] Ci si riferisce alle linee guida della Commissione UE sulla gestione dei siti habitat  del 2000  e sulle modalità di applicazione della valutazione di incidenza del 2002

[8] lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti  a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque  limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma."




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