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martedì 7 febbraio 2012

Autorità di Bacino confusa sull’outlet e non solo…


L’Autorità di Bacino del Magra in esecuzione della delibera Regionale (per il testo di questa vedi qui e quiha rilasciato il proprio parere in relazione alla valutazione sulle condizioni per la continuazione delle opere che, pur non iniziate, avevano ricevuto il permesso di costruire prima della suddetta delibera come è il caso dell’outlet di Brugnato. Per il testo del Parere vedi qui .
  

PRIMA DI TUTTO VEDIAMO SE L’AREA E’ STATA ALLUVIONATA



Come dimostra lo stesso titolo del parere dell’Autorità di Bacino l’area interessata dall’outlet è stata inondata. Peraltro anche senza questa ammissione formale già i riscontri fattuali dimostravano la avvenuta inondazione dell’area interessata dall’outlet, si veda questo video al seguente LINK .


COSA SUCCEDE DA UN PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO DOPO UN’ALLUVIONE?
Vediamo la normativa vigente cosa prevede. Il paragrafo 1 articolo 15 della norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino (per il testo vedi qui recita: “La Carta della pericolosità idraulica (TAV.4) e la Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili (TAV.5) sono modificate e/o aggiornate dall’Autorità di Bacino con le modalità di cui all’art.43 sulla base dell’acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio e in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità.
Quindi dopo l’alluvione la classificazione della pericolosità delle diverse aree interessate dal Piano dovrà essere rivista, tutto ciò come vedremo nel seguito del post ha conseguenze precise sulle modalità di prosecuzione/attuazione dei nuovi interventi più significativi sotto il profilo dell’uso del suolo nelle zone alluvionate. 



IL PARERE DELLA AUTORITÀ DI BACINO CONFERMA LA NECESSITÀ DI RIVEDERE LA CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITà DELLE AREE INTERESSATE DALLA ALLUVIONE COMPRESA QUELLA DELL’OUTLET
Recita il parere: “Per gli interventi con titolo edilizio rilasciato ma non ancora concretamente iniziati, considerato che al momento non sono disponibili studi e approfondimenti tecnici (peraltro previsti all’art.4, comma 2 della DGR 1489 e ss.mm.ii. in tempi più lunghi) relativi alla ricostruzione idrologico – idraulica dell’evento calamitoso occorso, si è evidenziata la necessità di studi tecnici di dettaglio con correlati progetti di sistemazione idraulica ed idrogeologica finalizzati alla messa in sicurezza del territorio”.
Relativamente all’outlet di Brugnato il Parere della Autorità di Bacino afferma che: “è necessario e prioritario uno studio idraulico ed idrogeologico per ricostruire l’evento occorso, determinandone le cause e provvedendo alla redazione di un progetto di sistemazione complessiva del t. Gravegnola, con riferimento anche all’eventuale necessità di adeguamento e/o consolidamento delle opere di difesa esistenti”.

Quindi il parere ammette che il quadro nelle aree alluvionate (compresa quella dell’outlet) non è chiaro sotto i seguenti profili:
1. perché dell’evento alluvionale
2. come l’evento si è realizzato in quelle aree
3. cosa occorra fare per mettere in sicurezza quelle aree

Non solo ma lo stesso parere della Autorità di Bacino dichiara “la priorità degli studi”, sopra evidenziati, su qualsiasi intervento puntuale (come l'outlet), salvo poi smentirsi nella seconda parte dello stesso.   



COME DEVE ESSERE SVOLTA LA ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
Qui soccorre la vigente normativa, vale a dire il Decreto Legislativo n. 49/2010  (che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE) relativo alla valutazione e gestione dei rischi alluvioni. Per una analisi puntuale del Decreto Legislativo che ha attuato la Direttiva sul rischio alluvioni vedi qui 
Qui ci preme ricordare che, anche nel caso in esame andrà applicato lo strumento della Valutazione preliminare del rischio alluvioni (peraltro la Regione Liguria doveva metterla in atto già dal 22/12/2010). Attraverso questa valutazione devono essere individuate le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa  generare in futuro. E’ quindi dentro questa Valutazione che dovranno essere condotti gli studi ed elaborati i progetti di messa in sicurezza del territorio alluvionato indicati dal Parere della Autorità di Bacino.




 NELLE MORE DELLA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO COSA SI PUÒ FARE NELLE AREE ALLUVIONATE SECONDO L’AUTORITÀ DI BACINO?

Secondo il Parere dell’Autorità di Bacino in generale
“…ferma restando la priorità degli studi di cui sopra anche ai fini del recepimento nel PAI, si demanda al Comune la possibilità di valutare caso per caso, anche in relazione alla consistenza e alla complessità degli eventuali interventi, se proseguire con l’attuazione degli interventi edilizi a determinate condizioni minime di sicurezza, in particolare: - aggiornando il progetto edilizio con accorgimenti tecnici per la protezione passiva (ad esempio rialzi, confinamenti, etc.), dimensionati con tiranti idrici maggiorati di 50 cm rispetto all’evento occorso;- ripristinando le condizioni preesistenti con la ricostituzione delle difese idrauliche esistenti”.

Secondo il Parere dell’Autorità di Bacino in particolare per l’outlet di Brugnato
Nelle more dello studio idraulico e idrogeologico e del progetto per il torrente Gravegnola sopra riportati:
il Comune può valutare se proseguire con l’attuazione purché:
- siano almeno ripristinate le condizioni di deflusso idraulico preesistenti, con ricostituzione della difesa idraulica, con tipologie e modalità adeguate, purché tali da garantire la sormontabilità senza cedimenti e la possibilità di eventuale successivo adeguamento, qualora necessario a seguito degli studi di cui sopra;
- sia aggiornato il progetto edilizio al fine di  adottare tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dalle inondazioni”.

Quindi secondo l’Autorità di Bacino pur ammettendo che il quadro di conoscenza del territorio alluvionato debba essere profondamente rivisto, pur ammettendo che occorrono progetti complessivi per la messa in sicurezza delle aree alluvionate come nel caso del torrente Gravegnola, e soprattutto pur affermando la priorità delle suddette analisi,  delega il Comune  a “valutare” la opportunità di realizzare comunque le opere assentite in precedenza (outlet compreso) sotto il profilo meramente edilizio, aggiungendo curiosamente che nella attuazione di tali opere, occorrerà che vengano“ripristinate le condizioni di deflusso idraulico preesistenti”, cioè il ripristino di quel deflusso che proprio al momento della alluvione si è dimostrato inadeguato!!!


NELLE MORE DELLA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO COSA SI DEVE  FARE SECONDO LA LEGGE
L’analisi della normativa sopra riportata sia relativa alle norme del Piano di Bacino locale che quella di derivazione comunitaria sopra citata dimostra come la delega che l’Autorità di Bacino ha dato ai Comuni (in particolare sull’outlet di Brugnato), a valutare la possibilità di realizzare opere a rischio idraulico, sia assolutamente non adeguata allo svolgimento di una corretta istruttoria in grado di garantire in primo luogo la sicurezza del territorio in termini di rischio idraulico e idrogeologico.

Le competenze dei Comuni nella difesa idrogeologica in Liguria
Come abbiamo visto sopra il parere della Autorità Bacino delega ai Comuni “la valutazione” se proseguire la realizzazione degli interventi assentiti a livello urbanistico.
Ma i Comuni hanno competenze in materia di prevenzione del rischio idrogeologico? Se noi leggiamo la normativa in materia vediamo che i Comuni possono esercitare le funzioni relative:
1. alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento, nonché quelle indicate dal piano di bacino (articolo 93 LR 18/1999);
2. gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della Provincia e di concessionari (articolo 93 LR 18/1999)

Sul punto 1 risulta chiaro che dovrà essere la revisione del piano di bacino (ancora da venire come visto sopra) a decidere che interventi potranno svolgere i Comuni e comunque gli interventi riguardano aree di proprietà del Comune cosa che ad esempio non è nel caso dell’outlet di Brugnato.
Sul punto 2 le opere di competenza della Provincia sono quelle di III categoria ed indiscutibilmente gli interventi necessari per l’area interessata dalla alluvione rientrano sicuramente in questa categoria non certo di competenza dei Comuni.

D’altronde come è noto gli atti di assenso urbanistico non possono sanare le carenze istruttorie e le illegittimità in materia di tutela ambientale e tanto meno di rischio idrogeologico. Ciò vale per la procedura di VIA (vedi Corte di Giustizia 3/7/2008 a questo LINK) ma ancor di più per la normativa sulla difesa idrogeologica (comma 4 articolo 65 DLgs 152/2006: “i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”), non solo ma a conferma di come ciò incida anche sul piano del diritto civile, la rinuncia al diritto a edificare per vincoli di tipo idrogeologico sopravvenuti  può comportare la sostituzione dell’indennizzo con la richiesta del titolare  alla traslazione del diritto ad edificare in altra area (legge 308/2004).

Le competenze del Comune in materia di protezione civile in relazione al rischio idraulico ed idrogeologico
Il Parere della Autorità di Bacino fa riferimento alle competenze di protezione civile del Comune. Ma anche in questo caso queste competenze non possono giustificare scelte edilizie in deroga alla normativa di rango superiore in materia di difesa idrogeologica e di rischio idraulico.
Anzi semmai le misure di protezione civile sono conseguenziali alle nuove classificazioni del rischio che dovranno essere svolte dalla Autorità di Bacino in collaborazione con le  altre autorità competenti (non il Comune ovviamente). In altri termini i piani comunali di protezione civile devono recepire la nuova classificazione del rischio idraulico/idrogeologico, ciò si rileva dall’articolo 17 della Legge Regionale 9/2000 (attribuzione funzioni agli enti locali in materia di protezione civile) secondo il quale le mappe di rischio idrogeologico ed il loro aggiornamento: “ qualora contengano prescrizioni che comportino l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli Enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse. 

Quindi i Comuni non possono in assenza della revisione della classificazione del rischio della aree alluvionate svolgere la “valutazione” richiesta dalla Autorità di Bacino, neppure utilizzando le loro competenze in materia di protezione civile. Questo perché secondo la vigente normativa:
1. qualsiasi intervento nelle aree a rischio esondazione (anche quelle a minor rischio peraltro): “deve prevedere l’assunzione delle azioni e misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore” (comma 1 articolo 18 delle norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico)
2. ma quelle misure e piani di protezione civile dopo gli eventi alluvionali, come quello dello scorso ottobre, devono essere rivisti. In particolare: andrebbe aggiornata la cartografia regionale delle criticità ad uso di protezione civile (vedi DGR 829/2010). Tale cartografia riporta gli elementi di rischio sulla base dei quali si possono già fare scenari di pianificazione verosimili per il rischio idrogeologico e, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti scientifici che si rendano necessari per definire meglio tali fenomeni alla scala comunale, provvedere comunque alla redazione della parte di pianificazione relativa al modello d’intervento.  


COMUNQUE ANCHE NEL CASO IL PARERE DELLA AUTORITÀ DI BACINO FOSSE ATTUATO OCCORRE RIAPRIRE LA PROCEDURA DI VIA PER l’OUTLET DI BRUGNATO
Come abbiamo visto il parere della Autorità di Bacino richiede per l’outlet interventi significativi che vanno a modificare profondamente il progetto a suo tempo oggetto della procedura di verifica ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, si chiede ad esempio che sia: “aggiornato il progetto edilizio al fine di  adottare tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dalle inondazioni”.
E’ chiaro che siamo di fronte ad una modifica sostanziale che deve comportare la riapertura del procedimento di VIA. Peraltro ciò è previsto dalla stesse norme tecniche regionali (DGR n. 398 del 1999) lette in combinato disposto con il Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006).
L’articolo 4 della DGR 398 del 1999 prevede che il progetto sottoposto a procedura di verifica sia coerente con gli strumenti per la pianificazione di bacino (anche nel caso di studi in itinere). Come abbiamo visto il parere della Autorità di Bacino chiede non solo nuovi studi che porteranno a modificare il piano di bacino ma addirittura modifiche progettuali che dovranno a loro tenere conto di detti studi.
Quindi si realizza quanto previsto dal comma 1bis dell’articolo 28 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) secondo il quale se dal monitoraggio del progetto che ha passato la procedura di verifica o di VIA : “risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori….. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare”.

M c’è di più nella vigente versione del DLgs 152/2006 (TU ambientale) ai fini della sottoponibilità a VIA basta una semplice modifica del progetto, non c’è più il riferimento all’aggettivo sostanziale della modifica anche nel caso della procedura di verifica e non di VIA ordinaria. Quindi la novità potrebbe essere interpretata nel senso che le  modifiche delle opere sono sottoponibili a VIA  anche in relazione a semplici nuove opere edilizie , mentre un indirizzo diffuso della giurisprudenza in  precedenza (avendo come riferimento il concetto di “modifica sostanziale”)  ha spesso reputato come sottoponibili a VIA solo quelle modifiche concretamente ed oggettivamente peggiorative della situazione ambientale.


  

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