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martedì 20 dicembre 2011

La UE conferma la non applicazione della VAS in Liguria

La Commissione Petizioni del Parlamento della UE rispondendo alla Petizione con la quale la Legambiente Liguria contestava la mancata applicazione della Direttiva 2001/42 sulla VAS  (Valutazione ambientale strategica) ai piani e programmi a rilevanza ambientale ha confermato due punti fondamentali delle tesi che da tempo il fronte ambientalista sostiene sulla non adeguata applicazione di tale procedura da parte delle amministrazioni pubbliche della nostra regione.

Come si può dedurre dal testo originale riportato, a stralcio, qui a fianco la Commissione nella sua indagine sullo stato di applicazione della Direttiva ha affermato quanto segue:
1. Non avendo la Regione Liguria ancora disciplinato autonomamente la VAS,  si applica automaticamente e integralmente la normativa comunitaria e nazionale in materia : Direttiva 2001/42/CE , DLgs 152/2006 
2. l’ambito temporale di applicazione della VAS non è quello che inizialmente la Regione Liguria si era data: il 31/7/2007 ma invece quello del 21/7/2004


Vediamo distintamente le conseguenze di queste due affermazioni:


COSA SUCCEDE APPLICANDO LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA VAS ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI IN LIGURIA

1. La procedura di VAS deve sempre precedere e deve essere distinta da quella di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere) nel caso siano necessarie entrambe le procedure. Si veda questa sentenza della Corte di Giustizia della UE 
2. I parametri per definire la applicabilità della VAS ad un piano e programma devono essere integralmente utilizzati ai fini della motivazione del provvedimento finale di eventuale non assoggettabilità a VAS (articolo 12 del DLgs 152/2006).
3. Se un piano contiene un progetto sottoponibile a VIA, anche solo a procedura di verifica per la assoggettabilità a VIA, la procedura di approvazione del piano/programma deve comprendere automaticamente anche la VAS (lettera a) comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 e Corte di Giustizia sentenza 17/6/20101 cause riunite C‑105/09 e C‑110/09)

4. I progetti e piani attuativi che costituiscono varianti a piani generali sono sottoponibili a VAS soprattutto se i Piani generali e/o sovraordinati non hanno avuto la VAS. Ad esempio il progetto Botta e l’outlet di Brugnato costituendo progetti in variante al PRG di Sarzana e al PUC (piano urbanistico comunale di Brugnato) devono essere sottoposti a VAS non nella forma della verifica ma della procedura ordinaria. Quindi non è più applicabile, in quanto in contrasto con la normativa nazionale sulla VAS, la procedura della legge regionale che prevede la applicazione della più limitata VIA ai progetti urbanistici operativi come agli strumenti urbanistici attuativi, come quelli che contenevano i progetti Botta e dell’outlet di Brugnato. (articolo 5legge 70/2011)


Per un commento organico alla disciplina nazionale della VAS, attualmente applicabile anche alla Liguria, vedi a questo Link



L’AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA VAS AI PIANI E PROGRAMMI DELLA LIGURIA
Se, come confermato dalla recentissima lettera della Commissione Petizioni della UE sopra riportata,  la VAS si applica ai piani e programmi della Liguria avviati dopo la data del 21/7/2004 le conseguenze sono le seguenti:
  1. tutti i piani ed eventuali varianti sostanziali agli stessi (queste  ultime in particolare che abbiano effetti significativi sull'ambiente), il cui iter è iniziato prima del 21/7/2004 ma che non si è concluso entro il 21/7/2006, sono soggetti a VAS; in particolare sul punto la Commissione UE ha avuto a suo tempo modo di chiarire (paragrafo 3.66 delle sue linee guida del 2004) che tra queste due date va applicata la VAS solo nel caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente avanzato
  2. quindi la VAS è comunque applicabile a tutti i piani e varianti  sostanziali il cui iter è iniziato dopo il 21/7/2004 a prescindere dallo stadio di avanzamento in cui si trovano nella loro elaborazione.
In questo quadro rientrano sicuramente progetti urbanistici, varianti, piani approvati nella nostra Provincia in questi ultimi anni.



CONCLUSIONI
Quindi la lettera della Commissione Petizioni della UE conferma che la Regione Liguria
  1. ha commesso una illegittimità rilevabile, nel prossimo futuro, anche impugnando per invalidità derivata, un semplice permesso di costruire in attuazione di quei progetti, varianti, piani ai quali non è stata applicata la VAS
  2. ha impedito senza VAS che a quei progetti, varianti, piani fossero applicati criteri di valutazione che ne misurassero concretamente la sostenibilità ambientale economica e sociale
Un danno enorme da un punto di vista ambientale, ma un danno enorme potenzialmente anche da un punto di visto economico visto il rischio di una multa milionaria per mancata applicazione della normativa sulla VAS a carico del nostro stato e di conseguenza della Regione Liguria, perchè è chiaro che la lettera della Commissione Petizioni della UE rinvia il giudizio definitivo a quando verrà approvata la normativa della Liguria, restando fino ad allora sotto giudizio tutta la pianificazione/programmazione ligure alla quale non verrà applicata correttamente la procedura di VAS ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sopra citata. 
D’altronde i rischi suddetti sono a tutt’oggi rimossi dalla Regione Liguria e da molte amministrazioni locali come dimostrano le vicende del progetto Botta, dell’outlet di Brugnato, delle varianti in località Tavolara, del progetto Marinella, per non parlare di vari PUC e varianti generali a PRG vigenti (es. Ameglia, Follo). 



Questa “cattiva coscienza” delle amministrazioni locali liguri spiega l’attacco furibondo nei toni, ma debolissimo nelle argomentazione giuridiche, che il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, con un apposito documentoha fatto al progetto di legge che SEL e Legambiente hanno presentato recentemente con la collaborazione tecnico giuridica del sottoscritto.
L’argomentazione più ridicola, per una analisi critica complessiva di questo documento vedi qui, è quella secondo cui bisogna aspettare ad approvare la disciplina della VAS in Liguria in attesa della nuova legge urbanistica! Ancora un rinvio! Come dire i ritardi di riforma di una legge diventano la scusa per rinviare ulteriormente l’applicazione di una procedura che evidentemente da fastidio al ceto politico e burocratico delle amministrazioni pubbliche liguri. Il timore dei nostri amministratori, sia locali che regionali, è quello che con la VAS il conflitto sulla gestione sostenibile dei territori venga ufficializzato dentro il processo decisionale formale di piani e programmi!

3 commenti:

  1. Vorrei capire se nel caso di un SUA in variante di PRG (che non é stato sottoposto a VAS), SUA che secondo la legge regionale non debba essere sottoposto a VIA, debba comunque essere sottoposto a VAS? Ma la VAS non dovrebbe riguardare piani e programmi, mentre la VIA non dovrebbe essere fatta per i progetti (un SUA é infatti un progetto)? Se non é necessario secondo la legge sottoporre un progetto a VIA per quale motivo dovrebbe essere sottoposto a VAS?

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    1. no un SUA è uno strumento urbanistico che certo può contenere anche progetti ovviamente. Per non parlare delle conferme in questo senso del TU ambientale, della Corte di Giustizia, l'obiettivo sostanziale al di la delle questioni nominalistiche è che occorre evitare che non siano sottoposti a VAS gli strumenti urbanistici che intervengono su aree limitate ad esempio di un Comune. Non a caso lo stesso disegno di legge della Giunta Liguria abroga quegli articoli confusi della legge regionale della VIA che prevedevano lo studio di sostenibilità per i PUO. Ora i PUO rientrano a certe condizioni, quelle citate nel mio post, negli strumenti sottoponibili a VAS. VIA e VAS sono due procedura distinte non solo da un punto di vista amministrativo ma sostanziale come ho più volte spiegato nei miei post ad esempio in queste note : http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/che-cosa-la-vas

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    2. rispetto alla sua prima domanda :"Vorrei capire se nel caso di un SUA in variante di PRG (che non é stato sottoposto a VAS), SUA che secondo la legge regionale non debba essere sottoposto a VIA, debba comunque essere sottoposto a VAS?" la risposta è si perchè lo dice la legge nazionale, la corte di giustizia e tra poco lo dirà anche la legge regionale ligure se questo consiglio regionale si degnerà di approvarla sempre che non voglia beccarsi una bella procedura di infrazione dalla UE che peraltro ormai sta per arrivare comunque.

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