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sabato 10 dicembre 2011

Alluvione: la Regione finalmente delibera, ma ci sono ritardi e contraddizioni

La Giunta Regionale della Liguria è intervenuta con un provvedimento sulla messa in salvaguardia delle zone alluvionate.
Un provvedimento nel suo complesso positivo ma arrivato in ritardo, sia rispetto agli eventi alluvionali che, e soprattutto,  agli obblighi di legge in vigore da tempo in materia di rischio alluvioni. 
Per un esame del provvedimento della Regione andate qui e qui  .



QUALI ERANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE IN VIGORE PRIMA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE
Come avevo già scritto quila Regione Liguria aveva, prima ancora degli eventi alluvionali dello scorso 25 ottobre, mancata una importante scadenza di legge : 22 settembre 2011. Entro questa data doveva essere attuato da parte delle Autorità di Bacino distrettuali (fino a che non verranno istituite la competenza resta alle Autorità di Bacino attuali e alle Regioni) il primo atto del Decreto Legislativo n. 49/2010  (che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE) relativo alla valutazione e gestione dei rischi alluvioni.

Il primo atto è la Valutazione Preliminare del Rischio di Alluvioni, dove devono essere individuate le zone ove possa sussistere un rischio  potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa  generare in futuro.
La valutazione suddetta non deve essere effettuata se le Autorità di bacino distrettuale (ora Autorità di Bacino e Regioni) prima del 22 dicembre  2010, elaboreranno mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e predisporranno piani di gestione del rischio di alluvioni nel rispetto delle indicazioni del suddetto DLgs. Quindi la Regione e l’Autorità di Bacino avevano la possibilità di anticipare di molti mesi gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo sopra citato. 
Per una analisi puntuale del Decreto Legislativo che ha attuato la Direttiva sul rischio alluvioni vedi qui 

CONSEGUENZE DEI RITARDI DELLA REGIONE LIGURIA NELL’ATTUARE GLI OBBLIGHI VIGENTI DELLA DIRETTIVA  SUL RISCHIO ALLUVIONI
Considerato che la delibera della Giunta Regionale della Liguria afferma, nelle premesse al dispositivo: “Nel 2011 sono occorsi gravi eventi alluvionali nel territorio ligure” occorre precisare che questi eventi sono accaduti il 25 ottobre scorso e che, come abbiamo visto sopra l’adempimento dei primi obblighi della nuova normativa sul rischio alluvioni scadevano molto prima.
La conclusione è che senza questo ritardo la Regione avrebbe potuto evitare di perdere oltre 1 mese e mezzo di tempo per prendere provvedimenti di salvaguardia. Voi direte l’importante è che ora le cose si facciano….

Intanto vedremo come verrà attuata questa delibera, e comunque è bene che i cittadini sappiano che ancora un volta per applicare un obbligo di legge ai fini della prevenzione dei rischi ambientali e delle misure di protezione civile, c’è voluta una catastrofe. Certo la predisposizione della Valutazione Preliminare del Rischio alluvioni non avrebbe evitato la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla nostra Provincia ma almeno la Regione sarebbe stata in grado di adempiere a due obiettivi:
1. rivedere le situazioni a rischio ed approntare magari nei tempi utili la revisione dei piani comunali di protezione civile e quindi di allarme preventivo per la popolazione.  
2. bloccare anticipatamente autorizzazioni e soprattutto predisporre indirizzi operativi e vincolanti per i Comuni nel rilascio di nuovi permessi costruire. Ad esempio il Permesso di Costruire per l’Outlet di Brugnato non sarebbe sicuramente stato rilasciato.


Questi due obiettivi soprattutto il primo avrebbero permesso quasi sicuramente, se adempiuti nei tempi giusti dal punto di vista amministrativo (possibilmente qualche mese prima della scadenza formale di legge visto che il Decreto Legislativo di cui stiamo scrivendo è dell’aprile 2010), ridurre l’impatto sulla popolazione degli eventi dello scorso ottobre. Infatti la Valutazione prevede che vengano esaminati vari aspetti che si sono rilevati decisivi nella vicenda ad esempio della alluvione nella zone di Borghetto e Brugnato ma anche delle 5 Terre e della Foce del Magra. Infatti la Valutazione prevede di verificare le potenziali conseguenze  negative  di  future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente,  il patrimonio culturale e le attività  economiche  e  sociali,  tenendo conto di elementi quali:
1. la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali: ricordo che ad esempio nella zona Brugnato/Borghetto i danni maggiori sono stati effettuati proprio per la mancata cura nella manutenzione degli affluenti secondari del Vara;
2. le aree di espansione naturale delle piene:  questa era una valutazione che sarebbe stata utile per tutte le aree alluvionate ovviamente;
3. l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la  difesa dalle alluvioni: qui mi viene subito da pensare ai danni prodotti dalla alluvione nella zona della foce del Magra. Con un esame preventivo dello stato di tali infrastrutture, forse non si sarebbero evitati tutti i danni, ma almeno avremmo avuto qualche mese di tempo per rafforzare gli artigiani esistenti.


COME ANDRÀ FATTA LA NUOVA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO ALLUVIONI
Anche qui ci soccorre il Decreto Legislativo di cui abbiamo trattato fino ad ora. La Valutazione Preliminare del Rischio Alluvioni dovrà verificare gli impatti delle alluvioni tenuto conto della localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali non solo sulla difesa dell’esistente ma soprattutto sugli  scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici. Tutta la nuova normativa in materia di rischio alluvioni si fonda su una filosofia che obbliga i soggetti istituzionali coinvolti a superare nella gestione del rischio idraulico la logica da protezione civile cioè post evento calamitoso, partendo da un principio base di questa nuova normativa (considerando n.2 della Direttiva 2007/60): “ Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.”


SUL MERITO DELLA DELIBERA DELLA REGIONE LIGURIA
La Delibera sulle parti di messa in salvaguardia del territorio per 6 mesi è in generale convincente anche se molto dipenderà da come verrà attuata se rispettando i principi della nuova normativa comunitaria e nazionale come sopra riportato oppure no.
Le parti che non convincono solo quelle relative agli interventi che hanno già avuto il permesso di costruire o i cui lavori siano iniziati. Per queste parti si da ai Comuni il termine fino al 15 dicembre per trasmettere formale richiesta di parere, corredata dal progetto approvato, alla Provincia, per il territorio dell’Autorità di Bacino regionale e all’organo competente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra per il relativo territorio. Il parere dovrà essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta. Intanto occorre dire che il concetto di "lavori iniziati" usato nella delibera regionale appare incerto e foriero di confusioni applicative non  chiarite dalla casistica di interventi esclusi dalla sanatoria all'articolo 2 della delibera. 
Ora premesso che come abbiamo dimostrato sopra se la Regione si fosse adeguata alla nuova normativa sulle alluvioni tali permessi, come quello dell’outlet di Brugnato, non potevano essere rilasciati,  anche a prescindere da ciò, sul punto il provvedimento della Regione non convince e appare contraddittorio con il resto del testo della delibera. Infatti se la ratio del provvedimento regionale è data da:
a) avvenuta alluvione dello scorso 25 ottobre
b) salvaguardia e messa in sicurezza del territorio attraverso la rimappatura del rischio alluvioni…
il criterio per decidere ciò che passa in salvaguardia per 6 mesi o per soli 45 giorni non può essere il permesso di costruire rilasciato o meno. Peraltro nel caso dell’outlet tal permesso è stato rilasciato dopo la avvenuta alluvione quindi ancor di più in questo caso far rientrare l’outlet nella fascia dei 45 giorni appare in contrasto con la ratio di cui alla suddetta lettera a).
Mi chiedo infatti cosa accadrebbe se entro i 45 giorni una serie di interventi venissero nuovamente autorizzati ad andare in esecuzione e poi dalla nuova mappatura del rischio idraulico da svolgere in 6 mesi emergessero contraddizioni con i suddetti interventi. Ciò è ancora più vero con progetti come quello dell’outlet di Brugnato dove i rischi di un eventuale evento alluvionale non possono essere limitati alla sola area dell’outlet, soprattutto in termini di protezione civile, basti pensare al flusso di traffico dall’uscita del casello autostradale tanto per fare l’esempio più semplice.  Non a caso il Decreto Legislativo sopra esaminato afferma che la Valutazione Preliminare del Rischio Alluvioni deve essere comprensiva delle cartografie  tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti  i  limiti  amministrativi,  i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini,  dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio. D'altronde la stessa delibera della Regione Liguria rinvia di oltre 6 mesi la revisione dei piani di protezione civile


La contraddittorietà della delibera regionale è confermata dall'ultimo comma dell'articolo 6 secondo il quale: "Nelle more di adeguati approfondimenti tecnici e normativi, anche alla luce delle caratteristiche e delle conseguenze degli eventi alluvionali occorsi negli ultimi anni, per un periodo di 6 mesi dall’approvazione delle presenti misure, non sono assentibili interventi edilizi interrati e seminterrati sulle aree a pericolosità idraulica di cui al comma 1 ad esclusione delle aree inondabili a tempo di ritorno cinquecentennale."  Ora è indiscutibile che i tempi di ritorno dovranno essere rivisti alla fine del percorso di definizione delle nuova mappe di rischio e molte delle aree ora classificate di ritorno cinquecentennale  non lo saranno più, insomma una bella confusione che potrebbe generare ricorsi sia in sede amministrativa che civile.   
La visione di area vasta va applicata a prescindere dalla formale esistenza di un pezzo di carta (permesso di costruire o dichiarazione di inizio lavori). Quindi andava tutto sospeso per 6 mesi e probabilmente per 1 anno (vedi ordinanza della Toscana); si poteva fare , non ci sono rischi legali altrimenti se ci fossero non sarebbe stata possibile neppure la sospensione di soli 45 giorni. 


Quindi la scelta di distinguere è stata solo una scelta politica. Peraltro basta leggersi la ordinanza del Presidente della Regione Toscana per capire che in quel caso non è stata fatta alcuna accelerazione temporale basata sul dato del rilascio o meno dei permessi a costruire ma ci si è limitati a sospenderne la efficacia fino alla avvenuta: “verifica delle classi di pericolosità contenute negli strumenti urbanistici vigenti ed al conseguente adeguamento delle classificazioni ivi contenute mediante apposita variante”. Per una lettura integrale della ordinanza della Toscana vedi qui  . 

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