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lunedì 28 novembre 2011

Outlet di Brugnato: decisione da rivedere dopo l’alluvione

LO SCONTRO TRA GLI ASSESSORI SUL FUTURO OUTLET

"Non credo proprio che debbano partire i lavori dell'outlet a Brugnato; meglio aspettare. Non è detto che dopo le verifiche l'area possa essere edificata. A noi risulta che si sia alluvionata" annuncia l'assessore all'Ambiente Renata Briano.

Risponde l’Assessore Fusco: "Per me può partire perché ha tutte le autorizzazioni e i permessi a costruire verranno rilasciati in settimana. Sinceramente sono rimasta perplessa dall'affermazione dell'assessore Briano, perché mi sono detta che se un cantiere viene aperto è perché esistono tutti i documenti e le autorizzazioni per farlo".



LA LIGURIA DISCUTE – LA TOSCANA AGISCE
Mentre in Liguria si discute da giorni il Commissario straordinario per le zone alluvionate della Toscana ha emanato una ordinanza che tra l’altro prevede: ” E’ altresì sospesa l’efficacia dei permessi di costruire i cui lavori non abbiano avuto inizio e sono sospesi i procedimenti di rilascio del permesso di costruire che interessano aree suscettibili,a seguito della verifica, di classificazione più elevata o per le quali sia necessario procedere a revisione delle norme attuative."



TORNIAMO ALLA LIGURIA E ALL’OUTLET DI BRUGNATO
Come abbiamo visto dalla citazione iniziale di questo post l’assessore Fusco ne fa un questione di rispetto di procedure e di leggi, secondo lei il progetto di outlet ha avuto tutte le autorizzazioni ambientali ed ora dovrà essere rilasciato il permesso di costruire per iniziare al più presto i lavori.


PRIMA QUESTIONE: LA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA AUTORIZZATORIA DELL’OUTLET SEGUITA FINO AD ORA A PRESCINDERE DALLA ALLUVIONE
L’Assessore dovrebbe spiegare perché la procedura di autorizzazione dell’outlet non ha rispettato sia gli obblighi in materia di VIA e VAS come ho dimostrato qui e qui, ma di questo si discuterà in sede TAR nell’udienza che ci sarà a gennaio.  Certo che un amministratore pubblico dovrebbe essere superpartes nelle proprie decisioni tanto più quando a breve la decisione sarà oggetto di una sentenza decisiva della magistratura amministrativa.

SECONDA QUESTIONE: LA PROCEDURA AUTORIZZATORIA È CHIUSA. COME AFFERMATO DALLA ASSESSORE FUSCO?
Per rispondere  a questa domanda bisogna analizzare due aspetti normativi e uno fattuale.
Il primo aspetto normativo è quello dello correttezza della istruttoria svolta prima dell’alluvione dal punto di vista della prevenzione del rischio idrogeologico.
Il secondo aspetto normativo è quello della conseguenze amministrative dopo l’alluvione per i progetti che interessano aree alluvionate.
L’aspetto fattuale è quello relativo alla avvenuta o meno inondazione dell’area interessata dal futuro outlet. 

Nelle note che seguono prenderemo come riferimento il piano stralcio di assetto idrogeologico del Fiume Magra che trovate qui. 



PRIMO ASPETTO NORMATIVO: LO STATO AMMINISTRATIVO DELLA PRATICA OUTLET PRIMA DELLA ALLUVIONE
Prima della alluvione l’area che sarà interessata dal progetto dell’outlet, secondo il Piano stralcio di assetto idrogeologico, era tra quelle inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni. Ebbene il piano è stato approvato nel 2006 , quindi dopo appena 5 anni siamo già al primo allagamento dopo l’approvazione del Piano.
L’articolo 18 delle norme attuative di detto Piano, al paragrafo 4, prevede : “è consentito ogni tipo di intervento coerente con le misure di protezione civile previste dalle presenti Norme e dai Piani comunali di settore.” Sorge un domanda: esiste un piano di protezione civile del Comune di Brugnato, e comunque quali sono le norme di protezione civile che andavano applicate prima dell’alluvione?
Afferma infatti il comma 1 articolo 18 delle norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico che, a prescindere dalla classe di rischio (quindi anche per le aree classificate T500 come è attualmente quella dove dovrebbe essere realizzato l’outlet), qualsiasi intervento: “deve prevedere l’assunzione delle azioni e misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore, non deve pregiudicare la sistemazione definitiva del corso d’acqua, né aumentare significativamente la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte sia valle, e non deve costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse”. Afferma inoltre il comma 4 articolo 18 delle norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico: “Nelle aree a pericolosità idraulica bassa (PI2) e nelle aree difese da interventi di sistemazione idraulica …….. I Comuni, nell’ambito dell’esercizio delle competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base delle conoscenze e degli elementi tecnici acquisiti, possono regolamentare le attività consentite prevedendo eventuali limiti e/o divieti per gli interventi infrastrutturali e urbanistico - edilizi per i territori ricompresi in tali aree e specifiche misure di prevenzione e protezione per i singoli insediamenti, con particolare riferimento alle aree difese da interventi di sistemazione idraulica.”.

Il provvedimento della Regione con il quale non si è applicata la VIA si è limitato a produrre generiche prescrizioni in materia di difesa idrogeologica limitate agli effetti di eventi meteorici ristretti all’area del futuro outlet, afferma infatti il provvedimento regionale “In riferimento al parere della Provincia (difesa suolo) si raccomanda, per quanto riguarda gli aspetti idraulici legati alla regimazione delle acque meteoriche,di effettuare una stima delle portate attese che caratterizzano l’area di intervento, nonché di verificare le sezioni riferite alle canalette di smaltimento all’interno dell’insediamento ed ai corsi d’acqua recettori, prevedendo, qualora necessario, l’adeguamento delle stesse”.



SECONDO ASPETTO NORMATIVO: LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRATICA OUTLET DOPO LA ALLUVIONE
Il paragrafo 1 articolo 15 della norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino recita: “La Carta della pericolosità idraulica (TAV.4) e la Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili (TAV.5) sono modificate e/o aggiornate dall’Autorità di Bacino con le modalità di cui all’art.43 sulla base dell’acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio e in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità.
Il paragrafo 1 dell’articolo 43 delle norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino recita: “Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono aggiornate e variate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento…”.
Il paragrafo 2 dell’articolo 43 delle norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino recita: “Il presente Piano è oggetto di una variante “sostanziale” secondo la procedura ordinaria di approvazione nel caso in cui il modificarsi delle condizioni di riferimento di cui al comma 1 comporti l’esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del presente Piano stesso…”.


Le suddette norma vanno coordinate con la norma di principio di cui alla lettera g) paragrafo 3 articolo 1 che individua tra le finalità generale del piano stralcio di assetto idrogeologico: “g) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.



ASPETTO FATTUALE; L’AREA INTERESSATA DAL FUTURO OUTLET è STATA ALLUVIONATA?
Afferma l’Assessore Fusco: "La salvaguardia deve essere basata su dati oggettivi. A me risulta che in quell'area non ci siano state esondazioni”.
Bene invito, l’assessore a guardare attentamente questo video, come è noto l’outlet dovrà sorgere nei pressi della uscita autostradale




CONCLUSIONE SUL FUTURO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO DI OUTLET
Le conclusioni mi sembrano inevitabili:
1. l’area interessata dal futuro outlet è stata inondata
2. l’area andrà riclassificata tra quelle a rischio alluvione, quanto meno “medio”, e non più basso: “per sopravvenute situazioni di pericolosità” come affermano le norme del piano stralcio sopra citate. In questo caso gli interventi assentibili in queste aree sono fortemente limitati sia per la tipologia che per i passaggi istituzionali richiesti
3. nelle more di queste azioni amministrative non potranno essere rilasciati permessi di costruire considerata che le norme sulla prevenzione del rischio idrogeologico prevalgono su quelle urbanistiche (comma 4 articolo 65 del DLgs 152/2006 TU ambiente).


Non solo ma nel caso dalla attività di revisione suddetta dovesse emergere, come è altamente probabile allo stato di fatto e di diritto sopra esposto, la necessità di una revisione delle prescrizioni del procedimento di screening di VIA sarà necessaria la riapertura di detto procedimento ai sensi del comma 4 articolo 29 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori”.
E chiaro quindi che, oltre al motivo sopra evidenziato della prevalenza della normativa sul rischio idrogeologico, il permesso di costruire non può essere rilasciato attualmente perché come affermato dalla Corte di Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008 il permesso di costruire non può essere utilizzato per sanare le irregolarità della procedura di VIA
Peraltro il procedimento di screening ha valenza di sub procedimento autonomo [NOTA 1] il cui atto conclusivo è impugnabile e quindi ad esso si applicano le disposizioni in materia di esercizio dei poteri di autotutela della PA procedente, in questo caso la Regione.


A prescindere da quanto sopra prima del rilascio del permesso di costruire manca un tassello formale affinché il provvedimento conclusivo dello screening di VIA diventi efficace e cioè il giudizio di ottemperanza sull’avvenuta accettazione delle prescrizioni contenute in detto provvedimento (comma 4 articolo 6 DGR 398/1999: norme tecniche per la procedura di verifica/screening). Il tutto è ulteriormente confermato dalla nuova normativa sulla VIA applicabile anche nella nostra Regione: si veda il comma 1bis dell’articolo 28 del DLgs 152/2006 (TU ambiente) secondo il quale se, dalle attività di monitoraggio dopo il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA: “risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori”.



P.S.
Insomma l’Assessore Fusco, stia tranquilla, applichi e rispetti la legge nell’interesse di tutti e soprattutto della prevenzione del rischio per l’ambiente e la vita dei cittadini compresi quelli che all’outlet (nel caso in cui dovesse essere realizzato) andranno come visitatori o come lavoratori.

[NOTA 1] Secondo Consiglio di Stato 1213-2009 la: “disciplina generale di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152…….configura la stessa procedura di  verifica dell’assoggettabilità a V.I.A., secondo l’opinione preferibile, come vero e  proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti  interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale,  soggetto a pubblicazione


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