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venerdì 7 ottobre 2011

La Regione Liguria attacca la autonomia dei Parchi Regionali e il PD applica l’attacco nel Parco della Magra




L’operazione di attacco alla autonomia dei Parchi Regionali iniziata con la legge regionale 16/2010  ha avuto una sua prima applicazione concreta nell'approvazione del nuovo consiglio e del nuovo Presidente del Parco della Magra. 
La rissapolitica per la conquista  dei posti di sottopotere garantiti dall’ente parco in questione hanno a mio avviso nascosto la vera sostanza della vicenda e cioè la realizzazione di un modello di governo del Parco totalmente subordinato alle logiche partitiche nonostante che nei suoi presupposti la sopra citata legge regionale nasca da una legge nazionale che mira ad ridurre i costi della politica. 


La legge regionale 16/2010 aveva affermato due novità fondamentali nella organizzazione della gestione dei parchi regionali:
  1. la riduzione della rappresentanza degli interessi diffusi (ambientali, del mondo della ricerca e della università, della economia locale)
  2. la subordinazione della autonomia statutaria dei singoli enti parchi ad uno schema di statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale
Il tutto giustificato dall’articolo6 della legge nazionale 122/2001 sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Di seguito dimostrerò come la scelta della Regione Liguria sia ingiustificata dal punto di vista della riduzione dei costi e soprattutto in palese contrasto con l’articolo 117 della Costituzione relativamente alla competenza esclusiva dello stato in materia ambientale.

Intanto cosa dice la legge quadro nazionale sui parchi sulle modalità di organizzazione degli Enti Parco Regionali, leggiamo il comma 1 dell’articolo 24 della legge 394/1991: “ In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco”.
Appare chiarissimo come la legge nazionale affermi due principi fondamentali:
  1. la specificità anche organizzativa che deve ogni singolo parco regionale coerente con gli obiettivi di tutela/conservazione/promozione nel rispetto delle “peculiarità” della singola area protetta,
  2. la autonomia statutaria dei singoli enti parco regionali anche relativamente ai “criteri di composizione del consiglio direttivo
Quindi è chiaro che la Regione non può approvare uno statuto tipo a cui i singoli enti parco regionali si dovranno attenere perché lederebbe i due principi generali sopra esposti.

Su tutto ciò non ha alcuna rilevanza la questione della legge nazionale che per ragione di riduzione della spesa pubblica avrebbe imposto la riduzione delle composizioni di organismi di gestione di vari enti pubblici, le modalità di questa riduzione secondo la legge quadro nazionale spettavano agli statuti dei parchi regionali e non ad una legge regionale e soprattutto la composizione del consiglio di gestione del parco deve garantire quella pluralità di rappresentanza degli interessi senza la quale verrebbe meno la natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa.


Ma legge regionale secondo la nostra Costituzione fino a che punto può derogare dagli indirizzi della legge quadro nazionale sulle aree protette?
Come affermato recentemente dalla Corte Costituzionale (ordinanza 117/2010): “la disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.”. Ancora più chiaramente e nettamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2011 ha precisato che: “Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art.117, secondo comma, lettera s), Cost. – e tale è la materia delle aree protette, in cui la legge n.394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n.20 e n.315 del 2010; n.366 del 1992) – la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre nell’ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n.193 del 2010 e n.61 del 2009).”.






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