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lunedì 24 ottobre 2011

Area ex IP ecco la Determina del Comune sulle aree verdi a tempo!


La Determinazione dirigenziale del Comune della Spezia n. 46 del 6/10/2011, che trovate riprodotta a fianco di questo post, approva una variante progettuale della bonifica dell’area della ex raffineria IP, relativamente ad un settore diverso da quello dove si sta per ultimare l’Ipercoop.
Si tratta in parte del sub-distretto 2 e soprattutto del sub-distretto 4, due dei sub-distretti in cui era stata suddivisa scorrettamente l’area da bonificare. Quando affermo che fu scorretta la suddivisione mi riferisco ad un concetto tecnico di scorrettezza. Infatti la relazione della dott.sa Tunesi (consulente del Comune della Spezia) nel settembre 2007 affermava: “un elemento che ha generato problemi di cantiere e che ostacolta una efficace bonifica del sito è la diversificazione in sub distretti”. 

Dalla Determina si conferma quanto segue:


  1. si ammette un intervento di bonifica in un area del subistretto 2, destinata  a parco pubblico, e che consiste non nella rimozione dell’inquinamento ma nella ricopertura con terra non inquinata
  2. sia ammette la impossibilità di intervenire allo stesso modo del punto 1 per la parte del subdistretto 4 destinata a parco pubblico
  3. che nelle aree indicate sopra: sia quella del sub distretto 2 (già con la presente variante approvata con la determinazione sopra citata), che quelle del sub distretto 4 (dopo il completamento di una nuova analisi di rischio), non si potrà, nonostante la destinazione a parco pubblico, sostare oltre le 8 ore.
  4. che proprio per i motivi suddetti (l’impossibilità di permanere oltre le 8 ore nel futuro parco) non si possono utilizzare dette aree a fini edificatori se non attraverso una nuova analisi del rischio.  

Si ricorda che come affermato, dalla citata relazione della Dott.sa Tunesi: “il subdistretto 4 presenta la maggiore diffusione degli inquinanti dopo il sub distretto 3. Quindi stiamo parlando dell’area più inquinata del sito in questione che a distanza di anni (dall’inizio della bonifica) ancora richiede una nuova analisi del rischio.

Ora come è noto per analisi del rischio si intende la definizione degli obiettivi di risanamento vincolati alla condizioni specifiche del sito. L’analisi di rischio (Risk Analysis) deve quindi esaminare i risultati di tutte le indagini e le valutazioni necessarie a stabilire il rischio potenziale per la salute pubblica e l’ambiente naturale e costruito, associato ad un sito contaminato.

Insomma in parole povere, al contrario di quanto indicato dai principi guida della analisi del rischio, si continua a procedere per compartimenti, cioè esattamente il contrario di quanto affermato sempre dalla relazione del consulente del Comune secondo la quale (pagina 2): “Nella rivisitazione del progetto le diverse fasi operative che i soggetti responsabili propongono di adottare nei diversi sub-distretti devono essere connesse tra loro nei tempi e nei modi, dettagliando i tempi in cui i diversi obiettivi di bonifica saranno raggiunti nei diversi sub-distretti”.  Più chiaro di così!

Quindi ancora un volta le scelte della amministrazione sembrano privilegiare le esigenze di risparmio dei proprietari dell’area finalizzate alla realizzazione futura di nuovi interventi edilizi, rispetto alle esigenze di una bonifica coordinata e puntuale dell’area in questione. Non si capisce cosa intenda la Determina "ovvero le risorse risparmiata verranno investite in miglioramenti ambientali, etc. etc.". Devo ammettere che  in oltre 20 anni di attività professionale non avevo mai letto una autorizzazione amministrativa che indicava come prescrizioni un "etc. etc."!


Intanto nonostante gli etc. dei nostri burocrati e politici comunali, continuano le emissioni odorigene da idrocarburi dall’area in questione che già da sole, persistendo da molti anni, avrebbero dovuto portare le amministrazioni pubbliche preposte (Comune, Provincia, Arpal, Asl) a fermare la bonifica. Il tutto in coerenza con il principio di precauzione presente nel Trattato della UE come pure con quanto affermato, ad esempio, dal Regolamento generale sui prodotti alimentare del Regno Unito 
secondo il quale  nella analisi del rischio, le decisioni in merito alla gestione dello stesso non possono dipendere unicamente dai dati tecnico scientifici ma devono anche tener conto di “…. altri fattori legittimi, come quelli sociali, economici, tradizionali, etici e dei fattori ambientali, nonché la possibilità di controllo”. 
Insomma la politica dell’interesse generale contro quella degli interessi particolari e della scienza utilizzata solo per giustificare ex post scelte di parte.

In altri termini l’esperto  (tanto più se è un funzionario pubblico) non deve più essere, nella logica del principio di precauzione, il  soggetto che valida gli asserti scientifici a supporto delle decisioni pubbliche o a rilevanza pubblica ,  ma piuttosto il  soggetto che  prima di tutto garantisce la credibilità sociale ai suddetti asserti scientifici sviluppandone:
  1. gli aspetti di trasparenza delle fonti,
  2. di origine delle fonti,
  3. di descrizione di tesi alternative,
  4. di evidenziazione delle situazione di incertezza scientifica,
  5. di semplificazione del linguaggio e della comunicazione. 
Ci sarebbe da meditare seriamente per  nostri funzionari dell'Arpal e dell'Asl! 

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