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lunedì 26 settembre 2011

Le richieste del Comune per la nuova autorizzazione alla centrale Enel non sono altro che attuazione di norme già vigenti o che entreranno comunque in vigore tra 2/3 anni

PREMESSA ALLA LETTURA DELLE NOTE
Le seguenti note costituiscono una analisi critica delle proposte dell’Amministrazione Comunale della Spezia (elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità ISS) in vista del rilascio dell’AIA alla centrale Enel. Le proposte dell’Amministrazione sono riportate tra virgolette  in grassetto e corsivo, seguono le note critiche finalizzate a comparare le richieste dell’Amministrazione con la vigente normativa in materia di autorizzazione alle emissioni alle centrali termoelettriche.  Obiettivo delle note che seguono è quindi quello di verificare se l’Amministrazione Comunale sta svolgendo i propri compiti istituzionali all’interno del procedimento di rilascio dell’AIA alla centrale Enel in coerenza con le potenzialità e gli strumenti che la normativa vigente nonché in fase di avanzata attuazione riconosce agli enti locali territorialmente interessati dagli impianti soggetti ad AIA.





Utilizzare le medie giornaliere , invece di quelli mensili, quali limiti per il controllo delle emissioni

Tralasciando la interpretazione che noi diamo della sentenza della Corte di Giustizia del 31/3/2011 secondo la quale trattandosi della prima AIA la centrale andrebbe considerata come nuova e non come esistente,  per gli impianti esistenti si applicano  già ora (dal 2006) le medie delle 48 ore (vedi punto 5.1. allegato II al dlgs 152/2006) non solo quelle mensili.  Peraltro e comunque entro il 7/1/2013 si applica la nuova normativa comunitaria sia agli esistenti che ai nuovi impianti secondo la quale i valori di emissione sono espressi per periodi più brevi (di quelli mensili o delle 48 ore) se associati alle BAT. Quindi al massimo entro due anni anche nella interpretazione di legge diversa dalla nostra si possono applicare le medie giornaliere.



Rridurre al di sotto dei limiti previsti dalla normativa le emissioni degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del materiale particellare sia in quanto inquinanti diretti sia per il ruolo di alcuni di loro quali precursori del particolato secondario e dell’ozono

Il documento ISS fa  riferimento a riduzioni significative per SO2 , NOX e polveri ma non per i microinquinanti come ad esempio arsenico, cadmio etc. per i quali si fa riferimento alla AIA di Civitavecchia Nord che però riprende gli attuali limiti di legge del dlgs 152/2006.
Sul punto resta una grande confusione, da parte del Comune, anche perché applicando la interpretazione della Amministrazione, secondo la quale l’impianto è esistente, una riduzione del 50% sarebbe applicabile, ad esempio per l’SO2, al limite di 400 mg/Nm3 quindi saremmo intorno ai 200 mg/Nm3 cioè al limite di legge che tra qualche anno entrerà in vigore alla luce della nuova Direttiva europea.  Ma il vero problema è che è sbagliato l’approccio del Comune la nuova AIA non va affrontata sul terreno dei valori limite di emissione di legge, su questo terreno enel è più forte occorre utilizzare altri parametri che la disciplina dell’AIA concede a partire da quello di norma di qualità ambientale e di specificità del sito. Il tutto in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia del 31/3/2011: “l’argomento della Repubblica italiana secondo il quale gli impianti esistenti rispettano gli ulteriori obblighi di legge introdotti successivamente e, pertanto, il loro funzionamento sarebbe conforme ai requisiti della direttiva IPPC, non può essere accolto. Tale verifica delle autorizzazioni preesistenti non consente infatti di accertare la conformità del funzionamento degli impianti esistenti ai requisiti della direttiva IPPC.
Non bastano quindi i riferimenti agli obblighi formali di legge, compresi i valori di emissione,  per garantire la ratio della disciplina in materia di AIA. Tanto che il comma 16 dell’articolo 271 del dlgs 152/2006 recita: “16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.” .
Si veda anche l’articolo 29septies del Dlgs 152/2006 (disciplina generale dell’AIA): “1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”. Infine secondo il secondo capoverso del comma 5 articolo 251 del Dlgs 152/2006 (disciplina generale emissioni): “Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.”.


Sostituire gli elettrofiltri con i filtri a manica che consentiranno un maggior contenimento del particolato fine
Come è noto i filtri a manica non garantiscono la riduzione del particolato ultrafine quindi questa richiesta non tiene conto del principio della normativa AIA secondo il quale la migliore tecnologia disponibile non può essere individuata in astratto per ogni sito ma valutata caso per caso . Recita l’articolo 29sepies del dlgs 152/2006: “1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente,  che tenga conto di  tutte  le  emissioni  coinvolte,  risulta  necessario applicare ad impianti, localizzati in una  determinata  area,  misure più  rigorose  di  quelle  ottenibili  con le   migliori   tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale  area  il rispetto  delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni  integrate ambientali misure   supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre  misure  che  possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”  .



Introdurre limiti alle emissioni dei flussi di massa dei suddetti inquinanti ed un registro degli eventi finalizzato al controllo dei transitori

Quanto sopra è già previsto dal comma 14 articolo 271 del dlgs 152/2006  che recita: 
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze  di   cui   all'articolo   272,   comma   4,   lettera   a), l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilire prescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantità  di  tali sostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  o guasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositi valori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  come flussi di massa annuali.”
Quindi secondo questa norma per i  transitori si possono prevedere apposite prescrizioni nella autorizzazione alla centrale . Non solo ma sempre secondo questa norma, che esiste da oltre 5 anni, nel caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tutte emesse da questa centrale) l’autorizzazione deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.



Attivare un sistema di monitoraggio per il controllo delle ricadute al suolo di metalli pesanti, diossine, IPA e PCB dioxine like
 
Rispetto a questa richiesta il riferimento normativo è in vigore da tempo, si veda il dlgs 152/2007 come modificato dal dlgs 120/2008 che disciplina tra l’altro anche ex comma 2 articolo 1 : “….c) i  metodi  e  criteri  per  la  valutazione  della deposizione dell'arsenico,   del   cadmio,  del  mercurio,  del  nichel  e  degli idrocarburi policiclici aromatici.” .
 


Potenziamento degli strumenti per il contenimento delle emissioni diffuse sull’intero ciclo di movimentazione,  stoccaggio e manipolazione del carbone

Attivare un sistema di monitoraggio per il controllo delle emissioni diffuse con particolare riferimento al riconoscimento delle sorgenti degli inquinanti.


Anche per questa richiesta niente di nuovo in termini normativi visto che il comma 4 articolo 269 del dlgs 152/2006 prevede che l’autorizzazione alle emissioni stabilisce: “c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.”
Aggiunge l’articolo 270 del dlgs 152/2006 al comma 2: “2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse…” .



Al fine di ridurre le esposizioni della popolazione agli inquinanti atmosferici e di migliorare la qualità dell’aria è stato proposto di prescrivere alla Società uno studio per produrre energia termica (teleriscaldamento) da fornire alle attività presenti nell’area. Ciò potrà consentire lo spegnimento di piccoli impianti di combustione riducendo i rischi per la salute pubblica.

Secondo l’articolo 35 della nuova Direttiva 75/2011 sono esentati, fino al 31/12/2022, dall’applicazione dei nuovi limiti di emissione gli impianti esistenti (cioè quelli  che hanno ottenuto un’autorizzazione prima del7 gennaio 2013):
purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. la potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione non è superiore a 200 MW;
  2. l’impianto ha ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o il gestore di tale impianto ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003;
  3. almeno il 50 % della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; e
  4. i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al31 dicembre 2022.”
Alla luce della suddetta normativa risulta chiaramente che se venisse fatto il teleriscaldamento i valori di emissione di questa nuova Direttiva sarebbero posticipati al 2022! Questo bruciando carbone è molto importante perché il teleriscaldamento per usi civili andrebbe a sostituire il gas metano che come è noto non emette tutti i microinquinanti cancerogeni e nelle quantità emesse dal carbone . Quindi grazie alla proposta di teleriscaldamento si permette all’enel di continuare a bruciare grandi quantità di carbone in centrale e quindi emettere grandi quantità di microinquinanti cancerogeni……  garantendo per lungo tempo limiti di emissione della centrale più alti di quelli che verrebbero applicati con la nuova Direttiva europea 75/2011 per gli impianti nuovi. Ciò appare in netta contraddizione con l’obiettivo enunciato dalla Amministrazione Comunale di ridurre i rischi per la salute pubblica.



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